Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16116 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 10/08/1976
avverso l’ordinanza del 17/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME (.ím GLYPH o I 011M-) LA sulle conclusioni del PG GLYPH e 12 -4 C- L 11-K I – UP GLYPH cn ”D GLYPH u Lo- h ofjo GLYPH !si GLYPH Yt (m vl z> GLYPH erk r 4V GLYPH ····+
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Venezia / con ordinanza del 17-18 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello presentato dal Difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 15 febbraio 2024.
La Corte territoriale ha rilevato che l’atto di impugnazione «presenta una elezione di domicilio per l’appello di data anteriore a quella della sentenza (10.6.2023); ritenuto che risulta mancante la dì,chiarazione o [Ala elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione giudizio per il grado di appello, incombente previsto dall’art. 581 comma 1 ter e comma 1 quater c.p.p. come nove/lato», requisito che – ha rammentato la Corte di appello – è previsto a pena di inammissibilità per la impugnazione delle sentenze emesse in data successiva alla entrata in vigore della riforma di cui al d. Igs. 10 ottobre 2002, n. 150, ossia dopo il 30 dicembre 2022, richiamando espressamente i precedenti di legittimità di Sez. 2, n. 3335 del 28/07/2023, Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, COGNOME Fernando, Rv. 285525, e Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, COGNOME Franco, Rv. 286357.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (il primo motivo).
2.1. Con il primo motivo censura violazione dell’art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, avendo la Corte di appello fatto applicazione di norma che impone il rilascio di specifico mandato ad impugnare successivo alla pronunzia della sentenza e contenente la elezione o dichiarazione di domicilio soltanto ove si sia proceduto nei confronti dell’imputato assente, mentre nel caso di specie NOME COGNOME ha partecipato al giudizio di primo grado, anche sottoponendosi ad esame all’udienza del 3 maggio 2023, come documentato dal relativo verbale e dalla stessa intestazione di sentenza, che si allegano al ricorso.
Si sottolinea che le sentenze richiamate nel provvedimento impugnato non sono pertinenti, in quanto riguardano imputati assenti.
2.2. Tramite il secondo motivo lamenta ulteriore violazione degli art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater, e 130 cod. proc. pen. ed errore materiale, avendo la Corte di merito ritenuto la nomina recante la elezione di domicilio rilasciata in data 10 giugno 2023, come in effetti si legge in calce al documento, non avendo però colto che si tratta di una semplice svista costituente mero errore materiale agevolmente rilevabile in quanto reca il numero della sentenza impugnata (emessa il 15 febbraio 2024), numero che il Difensore non poteva
certo conoscere in anticipo (sin dal 10 giugno 2023), ed anche tenuto conto della data di inoltro dell’atto di appello (cioè 11 giugno 2024); si allega documentazione ritenuta pertinente sul punto.
2.3. Infine, il ricorrente rileva la illegittimità costituzionale dell’ar comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e che ha modificato l’art. l’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., inserendo le parole “difensore di ufficio”, per non avere la novella previsto una norma transitoria che ne preveda la retroattività, con la conseguenza che gli imputati che hanno presentato impugnazione prima dell’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 non possono valersi di una disposizione notevolmente più favorevole, con conseguente violazione – si ipotizza – degli artt. 3 e 24 Cost.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale della S.C., nella requisitoria scritta del 10 febbraio 2025) hachiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
Le questioni che vengono in luce nell’affrontare il presente ricorso attengono sia alla dichiarazione o elezione di domicilio (art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.) sia al mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza (art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.), da esaminare partitamente.
Quanto alla dichiarazione o elezione di domicilio, il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., come noto, è stato abrogato dalla legge n. 114 del 2024, in vigore il 25 agosto 2024, e sullo specifico punto le Sezioni Unite della S.C. nella sentenza del 24 ottobre 2024 (questione decisa n. 6578/2024, rel. Liberati), richiamata dal P.G. nella requisitoria, hanno fissato il seguente principio di diritto: «La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione»).
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L’appello in questione è stato proposto prima del 24 agosto 2024.
3. Passando al tema del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza
(art. 581, comma
1-quater, cod. proc. pen.), si impongono due considerazioni:
la norma in questione fa riferimento all’imputato assente, mentre NOME
NOME risulta dagli atti processuali essere stato presente; infatti dall’accesso al verbale dell’udienza del 3 maggio 2023, pp. 7 e ss., nel caso di specie consentito
(cfr., tra le numerose, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304:
«In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un
“error in procedendo”
ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc.
pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali»),
risulta che l’imputato ha partecipato al processo di primo grado e che si è sottoposto ad
esame all’udienza del 3 maggio 2023;
inoltre, è condivisibile il rilevo difensivo che riconduce a mera svista, agevolmente rilevabile, la indicazione dell’anno 2023, anziché 2024, in quanto è
logico che il Difensore non potesse conoscere in anticipo quale numero progressivo (n. 596/24) la Cancelleria avrebbe attribuito alla sentenza adottanda, dopo l’adozione del dispositivo; l’osservazione, inoltre, è coerente con la data della spedizione della impugnazione, proposta 1’11 giugno 2024.
Essendo, pertanto, il ricorso fondato, si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di merito, per l’ulteriore corso.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 13/03/2025.