Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/07/2023 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza di correzione materiale resa dal Tribunale di Milano in data 25.7.2023, ex art. 130 cod. proc. pen., con cui si è dispost la confisca di alcuni beni in sequestro nei confronti del ricorrente, condannato con sentenza n. 2631 del 15.2.2023, mancante, nel dispositivo, di una statuizione sui beni in sequestro. Con la medesima ordinanza sono state anche decise le restituzioni di alcuni beni a due coimputati assolti per prescrizione.
L’impugnazione, proposta dal difensore di fiducia, si affida a tre motivi diversi.
2.1. Una prima ragione di ricorso denuncia violazione di legge processuale, evidenziando l’abnormità dell’ordinanza di correzione di errore materiale, non consentita nel caso d specie, trattandosi di una modifica essenziale del provvedimento e non di una mera correzione.
Non rileverebbe che la confisca disposta abbia natura obbligatoria, anche perché i beni attinti non sono stati neppure presi in considerazione nella motivazione della sentenza d condanna depositata. Inoltre, la condanna è intervenuta solo per alcuni capi di imputazione, sicchè la confisca andava disposta solo in relazione a quella quantità di proventi generati da tali delitti; avrebbe invece dovuto disporsi la restituzione d somme e dei beni relativi alle fattispecie contestate per le quali vi è stato proscioglime per prescrizione.
2.2. Un secondo motivo di ricorso eccepisce inosservanza delle norme processuali e nullità della sentenza ex art. 178 cod. proc. pen., per aver il Tribunale proceduto emettere l’ordinanza de plano, in assenza di contraddittorio e senza convocare udienza con la partecipazione delle parti processuali.
2.3. La terza censura proposta attiene, infine, al vizio di violazione di legge ed a qu di motivazione, per non essere stato determinato il profitto dei reati e la conseguent quantità dei beni da confiscare, in relazione alle imputazioni per le quali vi è s condanna e per non essere state escluse quelle per le quali si è pronunciato non doversi procedere (peraltro di importo cospicuo stando alle imputazioni di cui ai capi 2,3,5 neppure è stata indagata o motivata in alcun modo la riconducibilità dei beni confiscat all’imputato piuttosto che a terzi. Il richiamo che compie l’ordinanza alla motivazione d provvedimento decisorio cui si ricollega è fuori fuoco, poiché detta motivazione non contiene alcun riferimento ai provvedimenti ablatori ed alla determinazione del profitt dei reati.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
Anzitutto, il Collegio premette di aderire all’orientamento che stabilisce la possibi di impugnare l’ordinanza di correzione di errore materiale con riccrso per cassazione, alla luce del richiamo formulato dall’art. 130, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui “i giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’articolo 127” del codice di rito (cf Sez. 4, n. 41618 del 27/10/2010, COGNOME, Rv. 248913; Sez. 6, n. 13590 del 18/03/2011, COGNOME, Rv. 249889; Sez. 2, n. 10948 del 091:12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252463; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254229).
Deve ribadirsi, pertanto, che è ricorribile per cassazione l’ordinanza che decid sull’istanza di correzione dell’errore materiale, poiché l’espressione letterale “a nor dell’art. 127 cod. proc. pen.”, contenuta nell’art. 130, comma 2, cod. proc. pen., riferisce non solo alle forme del procedimento camerale, ma anche al regime di impugnabilità del provvedimento finale (così, da ultimo, Sez. 1, n. 46504 del 30/6/2022, D’Urso, Rv. 283838).
La conclusione proposta è confortata da una pronuncia delle Sezioni Unite – Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 – le quali hanno chiarito come le disposizioni del codice che, in vario modo, richiamano l’art. 127 cod. proc. penj si suddividono in due gruppi distinti:
-quelle che impiegano la formula “nelle forme previste dall’art. 127” o altre equivalen (ad esempio, “secondo le forme”, “con le forme”, osservando “le forme”);
-quelle che sono costruite con l’indicazione espressa “a norma dell’art. 127”.
A tali due gruppi corrisponde, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, una diversa declinazione della disciplina interpretativa del richiamo operato.
Per il primo gruppo di formule, il legislatore intende richiamare le regole di svolgimen dell’udienza camerale, senza implicare, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto nell’art. 127 del codice di rito, ivi compreso il ricorso in sed legittimità, tanto che, per alcune disposizioni contenenti tale modello di rinvio, avvertita l’esigenza di prevedere espressamente quel rimedio.
Per il secondo gruppo di formule, invece, nel cui novero le Sezioni Unite citano espressamente l’art. 130 cod. proc. pen. (insieme all’art. 41 in tema di ricusazione all’art. 263, comma quinto, in tema di opposizione al decreto del pubblico ministero sulla restituzione delle cose sequestrate durante le indagini; all’art. 269 sulla distruzione d registrazioni telefoniche a tutela della riservatezza), “non è contemplato in modo espresso il ricorso per cassazione”, ma la sua esperibilità è “me/udibile per evidenti ragioni di garanzia”e deve essere desunta dall’espressione usata “a norma dell’art. 127”, che è “di sicuro, diversa e più ampia, sotto il profilo lessicale, delle altre che in
modo rinviano alle sole “forme” dello stesso articolo, così da comprendere anche il suddetto rimedio previsto dal comma 7 della citata disposizione”.
Non possono esservi dubbi, quindi, sulle indicazioni ermeneutiche provenienti dalla pronuncia Bernini, nel senso dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione dell’errore materiale.
Il Collegio non ignora, d’altra parte, la presenza di una differente opzione sul tema, nel giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr. Sez. 1, n. 23176 del 08/05/2002, COGNOME, Rv. 221655; Sez. 1, n. 26673 del 25/06/2002, COGNOME, Rv. 221990, Sez. 5, n. 43989 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 245094), che, fondandosi su un’inesatta percezione delle affermazioni della sentenza delle Sezioni Unite Bernini (in particolare, la pronunci COGNOME), indica come inoppugnabile l’ordinanza di correzione di errore materiale. L’opzione fa leva, in particolare, sul principio di tassatività delle impugnazioni ( essendo espressamente previsto avverso di essa alcun mezzo di impugnazione) e sul presupposto che il richiamo, contenuto nell’art. 130, comma 2, cod. proc. pen., alla necessità che il giudice provveda “a norma dell’art. 127 cod. proc. pen.”, sia da intender soltanto nel senso che debbano essere osservate le forme stabilite in tale disposizione, non già anche nel senso che possa essere impugnato il provvedimento che definisce il procedimento.
S i ritiene preferibile l’orientamento ammissivo, per le condivisibili ragioni sistemat già esposte dalle Sezioni Unite.
2.1. Il secondo motivo di ricorso, che pone una preliminare questione di mancato rispetto delle regole procedurali che garantiscono il contraddittorio ai sensi dell’art. 127 cod. pr pen., è fondato.
Il Tribunale, per quel che appare dagli atti processuali, ha provveduto ad emettere l’ordinanza impugnata de plano, in assenza di contraddittorio, senza convocare udienza con la partecipazione delle parti processuali e, quindi, del ricorrente, il quale aveva dir di essere presente ed essere sentito se comparso, secondo quanto previsto dalla complessiva disciplina della disposizione citata.
L’ordinanza – molto ampia, peraltro, nelle sue determinazioni e statuizioni – è stat soltanto notificata alle parti, successivamente alla sua emissione.
Questa Corte regolatrice ha già chiarito che il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, se pure non abnorme, è affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 36350 del 23/03/2015, COGNOME, Rv. 265638; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Rv. 254230).
Si è pertanto verificata la nullità del procedimento di correzione materiale, utilmen dedotta dal ricorrente con il presente motivo di ricorso per cassazione, in riferimento al modalità di espletamento della relativa procedura, per violazione del contradditorio.
Risulta, altresì, soddisfatta la condizione di ammissibilità integrata dalla sussisten dell’interesse concreto a ricorrere avverso il provvedimento di correzione di error materiale emesso dal giudice con procedura “de plano” (Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rv. 264946), poiché il ricorrente ha specificamente dedotto che la partecipazione alla camera di consiglio avrebbe consentito di sollevare la questione della riconducibilità de beni sequestrati al suo patrimonio.
L’evidente violazione dell’art. 127 cod. proc. pen., pertanto, implica l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla posizione di COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso il 27 febbraio 2024.