Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 828 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 828 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cosenza il giorno DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino disponeva la rettifica dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino datata 28/1/2025 ed emessa nei confronti di NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino, l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 131 cod. proc. pen. nonché dell’art. 178 cod. proc. pen. in relazione all’art. 127 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b) e c) cod. proc. pen.
2.1.1. Il Tribunale provvede alla correzione senza fissazione della camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.
2.1.2. Eccepisce il ricorrente l’incompetenza del Tribunale a decidere avendo proposto in data 22 giugno 2025 ricorso per cassazione.
2.1.3. Il ricorrente lamenta, altresì, l’illegittimità dell’ordinanza che provveduto ad una modifica essenziale dell’atto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 47-ter L.354/1975, in relazione agli artt. 146 e 147 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.
3.1. L’ordinanza non tiene conto dello stato clinico del detenuto, omettendo di confrontarsi con l’effettiva possibilità che il detenuto riceva all’interno d carcere le cure e i monitoraggi sanitari necessari, anche alla luce della memoria difensiva depositata in data 16 gennaio 2025.
3.2. Immotivata la decisione del Tribunale di non procedere alla nomina di un perito al fine di verificare la incompatibilità delle condizioni cliniche di NOME COGNOME con la detenzione inframuraria.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato ritenendosi preliminare trattare il primo motivo in quanto assorbente anche il secondo.
La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «l’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (ex multiis Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). D’altra parte, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell’udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, COGNOME, Rv. 277247).
Ora, fermo restando quanto appena osservato, nel caso di specie appare evidente come il provvedimento di correzione impugnato non riguardi un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo perché, oltre a rimuovere parte della motivazione riferita ad altro provvedimento, intende inserire una nuova parte della motivazione (v. pag. 2 e segg. ordinanza impugnata) che presuppone il pieno contraddittorio ed il rispetto dei diritti della difesa.
3.1. In ciò risiede anche il concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale in questa sede.
o
L’ordinanza impugnata, adottata in assenza dei presupposti che legittimano l’adozione della procedura applicata, va, quindi, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così è deciso, 4 dicembre 2025