Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44914 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44914 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.537,30 a titolo di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario accertato con sentenza di revisione emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 4 luglio 2021.
Premessa la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 643 cod. proc. pen., il collegio ha scrutinato le voci di danno oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione affermando, in primo luogo, che l’opzione per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario rende in sé inammissibile la domanda di risarcimento integrale di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito per effetto RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario, trattandosi di strumento con diversa funzione in quanto finalizzato a indennizzare i pregiudizi causati nell’esercizio di una funzione giurisdizionale lecita, ancorché erronea, non potendosi risolvere nel risarcimento integrale dei danni subiti dalla vittima RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario.
2.1. Per quanto concerne il danno afferente alla ingiusta compressione RAGIONE_SOCIALEa libertà subita per 30 giorni di arresti domiciliari la Corte ha ritenuto di utilizz in via sussidiaria il criterio indennitario elaborato dalla giurisprudenza per l’omologo istituto RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, liquidando la somma di euro 3.537,30 corrispondente alla cifra di euro 117,91 moltiplicata per i giorni di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
2.2. La Corte ha, poi, negato l’indennizzo per l’asserito pregiudizio in termini di sofferenza psicologica, rilevando che il periodo di compressione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale non fosse di lunga durata e che la difesa non avesse allegato elementi probatori indicativi RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un effettivo danno morale tale da valorizzare in termini di maggiore penosità o sofferenza patita.
2.3. La genesi e le modalità del coinvolgimento del COGNOME nella vicenda penale che ha riguardato lui e i componenti RAGIONE_SOCIALEa sua famiglia, essendosi trattato di reati commessi in relazione a società gestite dal gruppo familiare, sono stati valutati come indici idonei a escludere un danno aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla mera applicazione del criterio aritmetico.
2.4. Secondo la Corte, l’istante non ha dimostrato in che modo e in che termini abbia subito l’incisione di valori costituzionali riconducibili alla catego del danno morale. Ulteriore ragione ostativa all’aumento nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo liquidabile è stata ravvisata nella sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta e RAGIONE_SOCIALEe pene accessorie, anche nell’ottica di rendere controllabile la determinazione del dovuto.
2.5. Le dichiarazioni raccolte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 bis cod. proc. pen. dal difensore del ricorrente a ridosso del procedimento di riparazione, rilasciate in sede di indagini difensive da tale NOME COGNOME, non sono state ritenute sufficienti a fondare la richiesta di un ristoro ulteriore, in quanto genericamente riferentisi a uno stato di turbamento e disagio RAGIONE_SOCIALE‘istante senza supporto di documentazione di tipo medico legale.
NOME COGNOME propone ricorso censurando l’ordinanza per i seguenti motivi:
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. e) cod. proc. pen. mancanza , contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di ristoro del danno morale subito dal ricorrente in relazione alla qualifica di amministratore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE rivestita dallo stesso eIl sequestro RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa società;
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione dei parametri di prova e dei criteri di determinazione e quantificazione del danno indicati negli artt.643 e 315 cod. proc. pen. e 1126 cod. civ.; mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di ristoro del danno morale subito dal ricorrente;
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett.b) ed e) cod. proc. pen. violazione dei parametri di prova e dei criteri di determinazione del danno indicati negli artt.643 e 315 cod. proc. pen. e 1126 cod. civ.; mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di ristoro del danno patrimoniale subito dal ricorrente;
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett.b) ed e) cod. proc. pen. violazione dei parametri di prova e dei criteri di determinazione e quantificazione del danno indicati negli artt.643 e 315 cod. proc. pen. e 1126 cod. civ.; mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di dimezzare la cifra da riconoscere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione subita dal ricorrente.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondatamente proposto.
La riparazione per l’errore giudiziario, come quella per l’ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o ingiustamente condannato. L’origine solidaristica
RAGIONE_SOCIALEa previsione dei due casi di riparazione non esclude però che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappon specularmente, un’obbligazione RAGIONE_SOCIALEo Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico.
2.1. Il criterio seguito dalla legge, che esclude una tutela obbligata di tipo risarcitorio, risponde ad una precisa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario, o RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse non solo la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito, ma anche la prova RAGIONE_SOCIALE‘entità dei danni subiti. Ciò si sarebbe peraltro posto in un quadro di conflitto con l’esigenza (fondata sull’art. 24, comma 4, Cost., sull’art. 5, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU e sull’art. 9 n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ris a chi sia stato comunque ingiustamente condannato o privato RAGIONE_SOCIALEa libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo di chi aveva agito e sulla determinazione dei danni.
2.2. Esiti RAGIONE_SOCIALE‘opzione prescelta dal legislatore sono, da un lato, l’utilizzo d criteri equitativi per il ristoro RAGIONE_SOCIALEe conseguenze di un atto lecito dannoso; dall’altro, la possibilità per il giudice di fare riferimento anche a criteri di na risarcitoria (desunta dal mancato richiamo all’equità nell’art.643 cod. proc. pen. a differenza di quanto previsto nell’art.314 cod. proc. pen.), tra l’altro funzional a restringere i margini di discrezionalità nelle decisioni concernenti le conseguenze tanto RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà quanto RAGIONE_SOCIALEa condanna.
2.3. Nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEa somma per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, il giudice deve inoltre tener conto di pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna (ve Sez. 4, 23/2/2006, n. 24359, Pisano, Rv. 234612). Su questo punto, non può in primo luogo ritenersi corretto il procedimento seguito dalla Corte territoriale calabrese laddove ha preso in considerazione, quale fonte del danno, il solo periodo di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale occorso al COGNOME nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, adducendo l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione per assenza di prove del collegamento causale tra la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e il danno senza adeguata analisi RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore fonte di possibile danno costituita dalla condanna e dal procedimento penale nel suo complesso.
Con riguardo ai limiti RAGIONE_SOCIALEe somme liquidabili, la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario si differenzia dalla riparazione per ingiusta detenzione sia per
l’eccezionalità RAGIONE_SOCIALEa previsione di un tetto ma, soprattutto, per la diversità RAGIONE_SOCIALEa natura del titolo privativo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale nell’ingiusta detenzione (un titolo provvisorio soggetto a verifiche successive e assistito dalla presunzione di non colpevolezza) rispetto alle conseguenze, di ben altro rilievo, provocate da una condanna non più soggetta a impugnazione e atta a rimuovere l’indicata presunzione (Sez. 4, n. 2050 del 25/11/2003, dep.2004, Barillà, Rv. 227670 01; Sez.4, n.532 del 21/04/1994, COGNOME, Rv. 198308 – 01). Anche per tale profilo, la Corte territoriale, correlando in maniera apodittica la misura RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo al criterio aritmetico elaborato dalla giurisprudenza sulla base del predetto tetto, fissato dall’art.315, comma 2, cod. proc. pen. in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione (Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, COGNOME, Rv. 218975 – 01), mostra di non aver fatto buon governo dei princìpi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riguardo agli strumenti di accertamento del danno patrimoniale connesso all’attività d’impresa, occorre ritenere che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non possa sindacare l’omessa produzione di una relazione tecnica che renda intellegibili i dati forniti dalla parte istante, essendo potere e dovere del giudic disporre una perizia che, lungi dal costituire una sostituzione all’inerzia RAGIONE_SOCIALEa parte, è strumento idoneo a fornire l’apporto tecnico necessario a tal fine.
Esaminando, dunque, in dettaglio le deduzioni del ricorrente, si osserva quanto segue.
5.1. Il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, custode giudiziario nominato nella procedura, dopo pochi mesi dall’incarico ricevuto si è dimesso non essendo in grado di gestire l’azienda in ragione RAGIONE_SOCIALEo «spiccato carattere personale e fiduciario su cui era improntata l’amministrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa». Tale circostanza, si assume, è stata sottoposta all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, così come tutta la documentazione contabile, dalla quale risulta che nei successivi anni di gestione giudiziale affidata a un nuovo amministratore giudiziario succeduto al AVV_NOTAIO. COGNOME la società ha subito perdite ingenti, come risulta dai bilanci di esercizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE depositati dagli amministratori giudiziari il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2005. La dimostrazione del nesso di condizionamento tra la pendenza del procedimento penale e i danni economici riverberatisi sulla società si rinviene, si assume nel ricorso, proprio nello spiccato carattere personale e fiduciario al quale era improntata l’amministrazione societaria. Gli atti allegat avrebbero consentito alla Corte di liquidare in via equitativa il danno patrimoniale sulla base dei bilanci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe certificazioni reddituali
presentate dal COGNOME dal 2004 in poi, eventualmente disponendo d’ufficio una perizia contabile ove ritenuta necessaria.
5.2. La qualifica di socio e amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE risulta, come indicato nel ricorso, dal decreto del 29 marzo 2004 del Giudice del Tribunale di Caltagirone, ma tale puntualizzazione non coglie il differente rilievo presente alle pagg. 15-16 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, in cui si fa riferimento all’assenza di prova di tale qualifica con riferimento al periodo di pendenza del procedimento penale, evidentemente successivo ai fatti oggetto del processo.
5.3. La circostanza che sia stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALEe attività sociali, dei beni e RAGIONE_SOCIALEa documentazione amministrativa, contabile e fiscale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME era amministratore, che nell’ordinanza si assume indimostrata, risulta invece documentata nell’all.C1 all’istanza. Il ricorrente assume di aver subìito, a partire dall’anno 2013, momento del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna, un notevole peggioramento del suo tenore di vita professionale e del reddito percepibile in ragione RAGIONE_SOCIALEa compressione RAGIONE_SOCIALEa libertà di iniziativa economica tutelata dall’art.41 Cost. Tuttavia, nel dedurre il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova con riguardo alla sentenza di primo grado, del verbale di interrogatorio, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza applicativa degli arresti domiciliari e del decreto di sequestro RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, la difesa ha trascurato di indicare la decisività di tali prove con riferimento ai danni patrimoniali che la Corte di Reggio Calabria ha negato sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa mancanza di allegazione e prova RAGIONE_SOCIALEa perduranza nel tempo RAGIONE_SOCIALEa qualifica del COGNOME nel contesto societario, tanto più che, secondo quanto si legge nell’ordinanza impugnata, l’allegata compressione RAGIONE_SOCIALEa libertà di iniziativa economica contrasta con il beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEe pene accessorie e RAGIONE_SOCIALEa pena principale riconosciuto in sede di condanna. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.4. Se tali argomenti valgono a ritenere non censurabile il provvedimento impugnato con riferimento al danno patrimoniale correlato all’andamento RAGIONE_SOCIALEa gestione societaria, si deve tuttavia accogliere la censura inerente al vizio di motivazione per quanto concerne il danno patrimoniale asseritamente patito dal ricorrente come persona fisica. La decisione di negare la sussistenza del danno patrimoniale lamentato dal ricorrente in quanto tale per non aver allegato una consulenza tecnica o per non aver richiesto che fosse disposta una perizia tecnico contabile risulta, per quanto già chiarito, manifestamente illogica, posto che ove la documentazione allegata sia ritenuta di difficile comprensione e il giudice necessiti RAGIONE_SOCIALE‘apporto di un esperto, non può per tale ragione negarsi valore probatorio a documenti ritualmente depositati solo perché non corredati da una valutazione tecnica.
6.1. Anche tale profilo di censura è stato legittimamente deAVV_NOTAIOo, avendo la Corte territoriale affermato in maniera apodittica l’insufficienza RAGIONE_SOCIALEa prova dichiarativa acquisita mediante indagini difensive anche perché l’istante non aveva allegato documentazione medica, ignorando che alcuni profili di danno non
patrimoniale sono ontologicamente diversi dalla lesione RAGIONE_SOCIALE‘integrità psico-fisica e per essere provati non necessitano di documentazione medica; è, per altro verso, manifestamente illogico negare una approfondita disamina del danno inteso come sofferenza morale connessa alla condanna di un imprenditore per un reato finanziario sul presupposto che il tipo di reato per il quale il COGNOME è stato condannato non costituisce un’accusa più afflittiva di quella concernente altri reati, laddove nessuna somma sia stata riconosciuta a tale titolo.
6.3. come già rimarcato nella citata sentenza Barillà (Sez.4, n.2050/2004), ingiustizia del danno e valori costituzionali valgono sufficientemente a selezionare i danni meritevoli di tutela riparatoria, anche se provocati nell’esercizio di attività legittime (ma con conseguenze ingiuste) rispetto a quelli bagatellari.
L’ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra enunciati. Il giudice del rinvio sarà, pertanto, tenuto a valutare se sia necessario disporre una perizia tecnico-contabile e ad esaminare le conseguenze
lesive, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale, correlate procedimento penale e alla condanna nei termini indicati nei paragraf precedenti; al medesimo giudice è demandata anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute nel presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda altresì la regolamentazione fra le part RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute nel presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il C sigli re estensore
Il Presideiit