Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11583 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11583 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le consequenziali statuizioni;
l’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse del Ministero resistente, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
AVV_NOTAIO, del foro di Bologna, per COGNOME NOME, ha depositato memoria con allegati, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di riparazione dell’errore giudiziario, con riferimento alla revisione della condanna definitiva confronti di COGNOME NOME per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (RAGIONE_SOCIALE, capeggiato da COGNOME NOME, operante nei territori di Caltagirone e Palagonia) e estorsione, ritenendo che il richiedent come rimasto accertato in sede di giudizio di revisione, avesse aderito a “una certa cultura mafiosa”, fosse stato vicino a tale ambiente, avesse fatto uno spregiudicato ricorso a metodi “sbrigativi”, ponendo in essere condotte reiterate e continuate a cadenza mensile, tradottesi nei versamenti, per conto della vittima (un cliente del suo studio, egli essendo ragioniere), titolare di dive supermercati, delle somme oggetto delle estorsioni richieste dalla malavita e avendo, altresì, intrattenuto rapporti con boss della mafia (il citato COGNOME, ma anche COGNOME NOME del RAGIONE_SOCIALE COGNOME di Catania), ricevendo elementi di spicco della criminalità organizzata presso il suo studio per motivi non legati alla professione esercitata, avendo pure preso parte a veri e propri summit mafiosi, come riferito dal collaboratore COGNOME NOME. La Corte territoriale, peraltro, ha dato conto del fatto che, in sede di giudizio di revisione, tali condo non erano state messe in discussione, avendo i giudici del merito ritenuto le stesse inidonee a configurare l’intraneità del COGNOME al gruppo criminale in questione, essendo stato possibile solo in sede di revisione e a seguito della riapertura della istruttoria acclarare l’errore giudiziario, attraverso l’esame di nuovi collaboratori di giustizia, COGNOME NOME e COGNOME NOME, prima di allora sentiti in altro ambito processuale.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del COGNOME, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando che l’analisi operata dalla Corte territoriale sarebb superficiale e non pertinente rispetto alla valutazione dell’errore giudiziar essendo stata la sentenza richiamata sovvertita da quella assolutoria adottata in sede di revisione. I giudici territoriali avrebbero confuso l’istituto azionato quello di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. epn., senza tener conto della diversità dei presupposti che sorreggono i due, diversi scrutinii. Il COGNOME non avrebbe posto in essere aluna condotta tale da generare, con forza esclusiva, l’errore giudiziario, conclusione tratta dall’aver considerato il richiede “mafioso”, sulla scorta di un’estorsione che non aveva però né commesso, né
pensato. Sotto altro profilo, si contesta il grado della colpa, non ravvisandosi un colpa grave nell’aver consegnato, su richiesta della vittima, il “pizzo” a estortori, a meno di ritenere che la paura, l’assoggettamento o il timore siano sinonimi di spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con consequenziali statuizioni.
La difesa ha rassegnato memoria, con la quale, sviluppate le argomentazioni di cui ai motivi di ricorso, ha insistito per l’annullament dell’ordinanza impugnata.
L’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con conferma della decisione impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo.
La valutazione circa l’esistenza di un comportamento gravemente negligente dell’interessato sinergicamente collegato all’errore giudiziario del quale il soggetto s stato vittima costituisce giudizio di merito che, ove sorretto da un ragionamento congruo, logico e non contraddittorio, non è censurabile in questa sede.
Costituisce, peraltro, principio consolidato quello in base al quale la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione dell’errore giudiziario quando abbia dato caus all’errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti, come, al contrario, è sufficiente ai fini dell’esclusione del diritt riparazione per ingiusta detenzione (sez. 4, n. 9213 del 4/2/2010, NOMENOME Rv. 246803-01; sez. 3, n. 48321 del 17/5/2016, NOME, Rv. 268494-01; n. 25653 del 11/5/2022, Sassano, Rv. 283621-02).
Nel caso all’esame, la difesa ha opposto al ragionamento esplicativo della Corte territoriale l’affermazione che il COGNOME era stato assolto in sede di revisione, in tal modo limitandosi, a ben vedere, a ribadire l’esistenza di uno dei presupposti del diritto ‘azionato, senza denunciare alcuna violazione del disposto di cui all’art. 643, cod. proc. pen., avendo i giudici del merito esposto quali comportamenti dell’interessato si erano posti in chiave di diretta ed esclusiva sinergia con la condanna, ribaltata in sede d revisione anche alla stregua di nuove acquisizioni probatorie.
La Corte ha posto alla base della decisione circostanze rimaste accertate storicamente nella sentenza assolutoria, cosicchè anche sotto tale profilo le censure non introducono elementi idonei a incrinare la complessiva correttezza dell’incedere argomentativo, con il quale si è valorizzato, in chiave di assorbente sinergia rispetto all causazione dell’errore giudiziario, un comportamento di evidente contiguità del COGNOME con personaggi la cui caratura malavitosa era conosciuta, oltre che incontestata, la sua estraneità rispetto a quel contesto criminale, in termini di condott penalmente rilevante, essendo emersa solo a seguito dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione. Ciò, tuttavia, non elide la rilevanza di quel comportamento, riamsto storicamente accertato, al diverso fine della verifica del contributo causale esclusivo del richiedente rispetto all’errore giudizirio acclarato nel giudizio di revisiuo
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Minist resistente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Minist resistente, liquidate in euro mille.
Deciso il 21 febbraio 2024