Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29568 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29568 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorsc proposto da:
NOME COGNOME nato a Ventimiglia il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 06/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, limitatamente all’istanza ci continuazione.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 6 febbraio 2024 la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME COGNOME appLcazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, nonché di applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. tra la pena inflitta con la sentenza di condanna del Tribunale di grande istarza di Nizza riconosciuta con sentenza della Corte d’appello di Roma dell’Il ottobre 2018, e quelle contenute nel cumulo della Procura generale di Genova del 18 agosto 1997.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, quanto alla ccnt nuazione, non vi erano i presupposti che potessero reggere l’applicazione
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dell’istituto, atteso che le condotte poste in essere dalla condannata vanno dal furtc in abitazione al favoreggiamento alle false dichiarazioni sulle proprie generalità per fatti che risultano commessi dal 1996 al 2012 in Italia e in Svizzera; per quanto riguarda applicazione del criterio moderatore, l’istanza non considera che, in realtà, il metodo da seguire è quello del cumulo tra il residuo pena da espiare e la pena inflitta per il reato successivamente commesso fino aVesaurimento delle pene concorrenti; nel caso in esame, esso non era conveniente per l’interessato in quanto il quintuplo della pena complessiva è superiore rispetto alla pena determinata dalla Procura generale.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il :ramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della continuazione perché manca totalmente la motivazione su tale istanza, atteso che all’interno dell’ordinanza si parla della posizione di una tale COGNOME, che è una persona diversa dal ricorrente, anche i reati sono diversi, così come il periodo in cui sono stati commessi.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell’applicazione del criterio moderatore, atteso che la sentenza del Tribunale di Nizza avrebbe dovuto essere inserita nel provvedimento di esecuzione di pena concorrenti, e la pena irrogata 25 anni di reclusione sommata a quella già determinata in precedenza di anni 9 mesi 4 giorni 4 di reclusione.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente all’istanza di continuazione.
4. Il ricorso è fondato.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo, perché effettivamente l’ordinanza impugnata si pronuncia sui reati commessi da una persona che si chiama COGNOME, che non è l’odierno ricorrente, che si chiama COGNOME; non si tratta di un mero refuso, perché anche i reati descritti nell’ordinanza sono diversi da quelli commessi dal ricorrente ed oggetto dell’istanza; lo stesso periodo temporale di commissione dei reati descritto nell’ordinanza è diverso da quello dei reati oggetto dell’istanza.
Le affermazioni contenute nell’ordinanza sul mancato inserimento del ccncannato nel tessuto socio lavorativo del paese sono, inoltre, palesemente inconferenti con la posizione del ricorrente, che è italiano, nato nel territorio dello Stato ed ivi residente.
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In definitiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata non è conferente con l’istanza che aveva proposto il ricorrente, e per questo motivo deve essere annUlata con rinvio per nuovo giudizio.
Il secondo motivo è assorbito.
5. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di Quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il presidente