Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2079 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2079 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Locri il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza del 12/09/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME, con sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 24/02/2004, irrevocabile il 14/12/2004, veniva condanNOME alla pena dell’ergastolo, con isolamento diurno per un anno e due mesi, per i delitti di omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto di armi, ricettazione e partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico; all’esito del procedimento di revisione, il COGNOME, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/07/2020, irrevocabile il 27/10/2020, veniva assolto dai delitti di omicidio e di porto di armi, con conseguente rideterminazione della pena, fissata in anni ventiquattro di reclusione; in data 10-15/06/2021 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza volta ad ottenere l’applicazione in via analogica della riduzione alla metà della pena riferibile ai reati concorrenti prevista d all’art. 184 cod. pen. e, per l’effetto, rideterminava la pena in dodici anni di reclusione ; conseguentemente,
in data 15/06/2021, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Reggio Calabria emetteva nuovo ordine di esecuzione con il quale, tenuto conto di mille trentacinque giorni complessivi di liberazione anticipata e conseguentemente individuata la scadenza della pena detentiva al 13/10/2018, disponeva l’immediata liberazione dell’odierno ricorrente .
Con istanza del 01/06/2023, formulata ai sensi dell’art. 643 cod. proc. pen., il COGNOME chiedeva alla Corte di appello di Napoli la riparazione dell’errore giudiziario per l ‘ ulteriore detenzione espiata dal 13/10/2018 al 15/06/2021. Il 12/09/2025, con l’ordinanza oggi impugnata, la Corte territoriale adita, diversamente qualificata la richiesta come istanza di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., dichiarava la propria incompetenza e disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Rileva che la Corte territoriale ha errato nel qualificare l’istanza di riparazione dell’errore giudiziario quale istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione; che, invero la ingiustificata detenzione ulteriore è conseguenza diretta della sentenza di revisione; che, del resto, il nuovo ordine di esecuzione, che ha ridetermiNOME la pena in dodici anni di reclusione, è stato emesso a seguito della sentenza di revisione, che ha assolto il ricorrente dal delitto di omicidio e da quello connesso in materia di armi; che, peraltro, occorre tener distinta la fase cautelare, propria dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, da quella del giudizio penale, che origina solo dopo che tutte le fasi del processo si sono esaurite. Sottolinea, altresì, che, nel caso di specie, il segmento temporale per il quale è stata avanzata la richiesta di riparazione per errore giudiziario non è stato espiato in custodia cautelare, ma in esecuzione di una sentenza definitiva e di questo dato i giudici di appello non hanno tenuto conto, come non hanno tenuto conto del fatto che la riduzione di pena ai sensi dell’art. 184 cod. pen. è stata riconosciuta perché il COGNOME ha scontato in regime di isolamento diurno la pena dell’ergastolo inflitta con la condanna per omicidio oggetto della sentenza di revisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Ritiene il Collegio che il primo nodo da sciogliere sia quello relativo al potere del giudice della riparazione di riqualificare la domanda e dei limiti che
esso incontra, per poi affrontare la questione relativa all’autonoma impugnabilità del provvedimento.
1.1.1. Sulla natura del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione la giurisprudenza di legittimità ha mostrato continue oscillazioni, atteso che -pur partendo dallo stesso presupposto, cioè dalla sua natura ibrida, atteso che non si tratta di un procedimento penale in senso proprio, non avendo ad oggetto l’accertamento di un illecito penale, quanto piuttosto quello di un credito pecuniario nei confronti dello Stato, che trova la sua ragione nella ingiusta privazione della libertà personale -talvolta ne ha esaltato la natura penale (Sez. U, n. 14 del 26/11/1997; ord. n. 34535 del 27/06/2001, Rv. 219614 -01; n. 35760 del 09/07/2003, Rv. 225471 -01), talaltra quella civile (Sez. U, n. 1 del 06/03/1992, Rv. 191149 -01; n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203638 -01; n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509 -01; n. 34559 del 26/06/2002, in motivazione). Trattasi di questione di non poco momento, che ha all’evidenza notevoli risvolti pratici, atteso che dalla sua soluzione dipende l’individuazione della normativa applicabile di fronte ad eventuali lacune che potrebbero presentarsi in ragione della scarna disciplina contenuta nel codice di rito, vale a dire se debbano trovare applicazione le norme contenute nel codice di procedura penale o quelle contenute nel codice di procedura civile.
È certo, comunque, che si tratti di un procedimento peculiare, che, tenuto conto dell’oggetto (di evidente carattere patrimoniale, ma di natura pubblica, essendo collegato all’esercizio del potere giurisdizionale, avendo fondamento costituzionale di natura solidaristica ed essendo accessorio al procedimento penale), si colloca in una zona di confine tra il diritto pubblico e quello privato, per cui risente necessariamente sia dei principi civili, che di quelli penali, ai quali occorrerà attingere in ragione dello specifico problema che bisogna di volta in volta risolvere e della prevalenza della natura civile o penale della questione.
1.1.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la questione relativa al potere del giudice della riparazione di riqualificare la domanda, che attiene alle ragioni giustificative sulle quali la stessa si fonda, debba essere risolta alla luce dei principi processualcivilistici , in considerazione dell’oggetto della domanda, che consiste nella richiesta di un indennizzo, dunque, attiene ad interessi economici e pecuniari di natura civilistica.
In proposito, la giurisprudenza civile è consolidata nel ritenere che il giudice possa qualificare diversamente la domanda, a patto che non muti la causa petendi ( ex multis , di recente, Sez. 3, ord. n. 10402 del 17/04/2024, Rv. 670900 -01, secondo cui «il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la ‘causa petendi’ rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del
diritto azioNOME, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell’atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata»; Sez. 2, ord. n. 5153 del 21/02/2019, Rv. 652704 -01, secondo cui «il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti»).
Peraltro, analogo principio è stato recentemente affermato anche da Sez. 4, n. 41215 del 19/09/2024, COGNOME, Rv. 287257 -01, nella cui motivazione si legge testualmente: «Il giudice ha poi il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen juris” diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti».
Anche Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284689 -01, aveva in precedenza affermato che «una volta fissati, tramite il ricorso, gli elementi individuanti l ‘ azione esperita, non è consentito, né alla parte, nel difetto di consenso o d’acquiescenza dell’altra, né al giudice d ‘ ufficio, modificare la “causa petendi”, senza che il controinteressato sia stato posto in grado di interloquire al riguardo», giungendo poi alla conclusione per cui, «quando l ‘ attore abbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell ‘ art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra “causa petendi”, quale l ‘ ipotesi di illegittima detenzione, di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge».
Più in particolare, sul punto, la giurisprudenza civile di legittimità ha chiarito che non può ravvisarsi identità di causa petendi tra due domande in presenza di iniziative che, comunque, «comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azioNOME» e ciò « anche se tali fatti erano già stati esposti nell’atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze», per poi essere, tuttavia, «dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determina ndo in tal modo l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione»; che si assiste a «modificazione della ‘causa petendi’ anche quando sia diverso il titolo giuridico della pretesa, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche diverse da quelle prospettate», atteso che «non va confuso il fatto storico, inteso come avvenimento umano o fattuale intervenuto nella vicenda oggetto di causa, con il
fatto giuridico costitutivo, che è invece il fondamento della pretesa creditoria, occorrendo avere unicamente riguardo a quest’ultimo al fine di riscontrare se vi sia stato o meno mutamento della domanda» (così, in motivazione, Sez. 6-2, ord. n. 535 del 11/01/2018, Rv. 647219 -01, ma nello stesso senso già Sez. Lav., n. 16298 del 12/07/2010, Rv. 614527 -01; Sez. Lav., n. 8342 del 08/04/2010, Rv. 613299 -01; Sez. Lav., n. 6431 del 23/03/2006, Rv. 587699 -01; Sez. 1, n. 22473 del 29/11/2004, Rv. 578250 -01).
1.1.3. Venendo al caso oggetto di scrutinio, ritiene il Collegio che la Corte di appello di Napoli, nel riqualificare l’istanza di riparazione per errore giudiziario in quella di riparazione per ingiusta detenzione, abbia sostituito le ragioni della domanda, a nulla rilevando che il ricorrente avesse riportato in ricorso la catena dei provvedimenti che avevano determiNOME l’ingiustizia della detenzione (dalla sentenza di revisione al provvedimento del giudice dell’esecuzione al nuovo ordine di esecuzione). In altri termini, il titolo giuridico della pretesa avanzata dal ricorrente è diverso da quello ritenuto dalla Corte territoriale, che lo ha impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche differenti da quelle prospettate: se è identico il ‘fatto storico’ all’origine della richiesta di indennizzo (la detenzione in eccesso patita), diverso è ‘il fatto giuridico costitutivo della pretesa creditoria’ (l’errore giudiziario in luogo dell’ingiusta detenzione).
Peraltro, ulteriori considerazioni militano in favore della diversità della causa petendi delle due azioni:
i ) la Corte territoriale richiama la sentenza della Corte cost. n. 310 del 1996, per equiparare il caso in esame a quello della riparazione per ingiusta detenzione a causa di erroneo ordine di esecuzione, dimenticando che il ricorrente non ha dedotto alcun errore in executivis ;
ii ) la medesimezza della causa petendi non potrebbe comportare una diversa competenza funzionale, com’è nel caso di specie. Invero, nell’ipotesi che si sta scrutinando, l’incompetenza per territorio è solo il riflesso di una incompetenza funzionale: ciò che muta prima di tutto è il giudice funzionalmente competente a decidere, che cambia in ragione della diversa qualificazione della domanda. Solo in seconda battuta si pone il problema della competenza territoriale;
iii ) in presenza della stessa causa petendi , il giudicato precluderebbe la proposizione dell’altra azione, nel senso che -vistasi respinta la riparazione per ingiusta detenzione -il ricorrente non potrebbe proporre al giudice competente l’azione per la riparazione da errore giudiziario.
In conclusione, fermo restando il potere del giudice di riqualificare la domanda, nel caso di specie, la Corte territoriale ha superato il perimetro all’interno del quale può operare la riqualificazione, avendo mutato la causa petendi della domanda.
1.2. Passando ora all’esame della seconda questione, quella relativa alla impugnabilità dell’ordinanza sulla competenza resa dalla Corte di appello di Napoli, ritiene il Collegio che, una volta accertato l’intervenuto mutamento della causa petendi , detto provvedimento sia autonomamente impugnabile. Si osserva, in proposito, da un lato, che l ‘ ordinanza oggetto del presente ricorso contiene una reiezione implicita dell’istanza di riparazione per errore giudiziario; dall ‘ altro, che la Corte di appello di Reggio Calabria -alla quale sono stati trasmessi gli atti a seguito della riqualificazione dell ‘ istanza ai sensi dell ‘ art. 314 cod. proc. pen. -non potrebbe riconoscere un indennizzo ai sensi dell ‘ art. 643 cod. proc. pen (ipotesi in relazione alla quale non ha competenza funzionale), ma neppure potrebbe sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 28, comma secondo, cod. pen., che postula l’analogia con i casi di cui al comma primo dello stesso articolo, ciò che equivale a dire che è necessario che la diversa qualificazione riguardi la medesima causa petendi e che, dunque, non si tratti di due azioni diverse.
Tale ultima considerazione spiega anche le ragioni per le quali si è ritenuto che il tema della impugnabilità dell ‘ ordinanza sulla competenza, dovesse essere trattato solo dopo aver valutato se -ed entro quali limiti -il giudice della riparazione possa riqualificare la domanda proposta dall ‘ interessato.
Invero, i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente (non solo le sentenze, come chiarito da Sez. 6, n. 37648 del 26/06/2019, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 31801 del 30/05/2008, COGNOME, Rv. 240857 -01; Sez. 6, n. 2667 del 23/09/1998, COGNOME, Rv. 211572 -01), non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., solo in quanto il giudice al quale sono stati trasmessi gli atti abbia la possibilità di elevare conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 1, ord. n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 -01; Sez. 6, n. 37648 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276834 -01; Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, COGNOME, Rv. 275773 -01; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258865 -01; Sez. 5, n. 3102 del 16/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233748 -01; Sez. 4, n. 46571 del 05/10/2004, COGNOME, Rv. 230575 -01), ma tale possibilità presuppone che il fatto del quale più giudici abbiano preso o ricusato di ‘prendere cognizione’ sia il medesimo e che il provvedimento di trasmissione da un giudice all’altro non abbia mutato l’oggetto del giudizio : una situazione del tutto diversa da quella verificatasi nel caso di specie, dove non vi è identità tra la domanda della quale la Corte di appello di Napoli ha ricusato di prendere cognizione e la domanda sulla quale la Corte di appello di Reggio Calabria è stata chiamata a pronunciarsi.
In altri termini, se è vero che -fatta salva l ‘ ipotesi dell ‘ abnormità del
provvedimento (che non ricorre nella fattispecie in esame e che, del resto, non è stata neppure dedotta dal ricorrente) -la pronunzia sulla competenza è sindacabile solo attraverso il conflitto di competenza ovvero (se il conflitto è possibile, ma non è sollevato) con l ‘ impugnazione della decisione adottata dal giudice cui il procedimento è stato trasmesso, è altrettanto vero che, quando -come nel caso oggetto del presente ricorso -la strada del conflitto non sia percorribile, non ammettere la ricorribilità del provvedimento che declina la competenza, significherebbe creare un vuoto di tutela, che l ‘ art. 568 cod. proc. pen. non prevede.
1.3. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso .
Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME