Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41409 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2024.della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione dell’errore giudiziario avanzata nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannati con sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dell’8 luglio 2010 alla pena di anni 3 e mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta per distrazione e documentale (capi a,b,c,d) successivamente revocata a seguito di istanza di revisione con sentenza della medesima Corte di appello del 10 giugno 2021 relativamente ai capi a) e d) dell’imputazione, con pena residua di sei mesi di reclusione a fronte della maggiore pena espiata. La Corte territoriale ha rigettato le istanze sul presupposto che i ricorrenti, non avendo proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, hanno con tale comportamento negligente dato causa alla carcerazione e ai conseguenti danni.
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 643 cod. proc. pen. I ricorrenti allegano di aver proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado formulando istanza di restituzione in termine, dichiarata inammissibile, depositando il 3/01/2011 atto di appello, dichiarato inammissibile con ordinanza del 19/09/2011, e depositando, infine, istanza di revisione. In ogni caso, assumono, non si può ritenere la sola mancanza di impugnazione idonea a giustificare il rigetto dell’istanza riparatoria in quanto, in materia di riconoscimento del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario, costituisce condizione ostativa quella di aver dato causa all’errore giudiziario e non semplicemente quella di aver concorso alla verificazione dello stesso. Come attestato nella sentenza di revisione, a dar causa all’errore giudiziario è stata una assoluta superficialità delle indagini esperite in seguito al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, evidenziata dall’incompiutezza della ricerca dei beni e dei documenti aziendali nonché dal non avere gli organi inquirenti individuato specificamente i singoli beni oggetto della presunta distrazione, avendo lo stesso curatore tenuto un comportamento negligente anche durante lo svolgimento del giudizio in quanto, pur consapevole di aver visitato solo in parte la sede aziendale, aveva inspiegabilmente respinto l’esortazione del difensore ad accedere nuovamente al fine di approfondire la ricerca precedentemente intrapresa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
La disamina della vicenda processuale che ha preceduto il provvedimento di revoca della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n.188 dell’8 luglio 2010 evidenzia che la sentenza di revisione trae fondamento dall’acquisizione di rilevanti prove rinvenute a opera del curatore fallimentare della RAGIONE_SOCIALE in data successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di primo grado.
La difesa intendeva sollecitare l’approfondimento della verifica dei beni e dei documenti sociali con l’atto di appello; tuttavia, pur avendo correttamente impostato in tal senso l’atto d’impugnazione, il difensore lo aveva depositato tardivamente, incorrendo nella declaratoria di inammissibilità dell’appello. Nel giudizio di revisione, d’altro canto, costituiscono prove nuove rilevanti ai fini dell’ammissibilità dell’istanza tanto le prove sopravvenute alla pronuncia definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa quanto le prove non acquisite nel precedente giudizio, indipendentemente dalla circostanza che l’omessa acquisizione sia imputabile al comportamento processuale negligente o doloso del condannato (Sez. U, n.624 del 26/09/2001, dep.2002, Pisano, Rv.220443).
Secondo la Corte territoriale adìta per la riparazione, l’errore giudiziario che ha condotto alla sentenza irrevocabile di condanna è conseguenza della mancata impugnazione del provvedimento, indice di inerzia degli imputati o della loro difesa tecnica, ininfluente in senso negativo sul giudizio di revisione ma rilevante nel giudizio di riparazione.
Si verte, nella specie, in tema di riparazione per errore giudiziario (art.643 cod. proc. pen.), istituto affine ma non coincidente con quello della riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 cod.proc.pen. e ss.). In particolare, quanto alla colpa grave, impeditiva del diritto alla riparazione, l’art.314, comma 1, cod.proc.pen., fa riferimento a quella che «abbia dato o concorso a darvi causa …», mentre l’art. 643, comma 1, fa riferimento alla sola colpa grave che «ha dato causa … all’errore giudiziario».
3.1. Tale ultimo testo normativo ha significativamente innovato la precedente disciplina dell’istituto, come trasfusa nell’art. 571, comma 1, cod. proc. pen. del 1930, dove, invece, si faceva riferimento alla colpa grave che «ha
dato o concorso a dare causa all’errore giudiziario». Appare, perciò, evidente che, mentre per escludere il diritto all’indennizzo di cui al precitato art.314 cod. proc. pen. è sufficiente che la colpa grave abbia solo concorso a dare causa alla instaurazione dello stato detentivo, ad escludere, invece, il diritto alla riparazione per errore giudiziario, non che abbia semplicemente concorso allo stesso, così più restrittivamente delimitandosi l’ambito di operatività della riparabilità della ingiusta detenzione, rispetto a quella dell’errore giudiziario (Sez. 3, n.48321 del 17/05/2016, NOME, Rv.268494; Sez. 4, n.9213 del 04/02/2010, NOME, Rv. 246803).
3.2. In taluni provvedimenti della Corte di Cassazione si è precisato che la colpa grave è configurabile anche quando l’interessato, nel corso del processo, abbia mantenuto una condotta caratterizzata da incuria o indifferenza per quanto potesse derivare a suo carico sul piano penale, astenendosi dal fornire tempestivamente all’autorità giudiziaria elementi utili, dei quali disponga, per evitare l’errore giudiziario (Sez.3, n.15725 del 12/02/2009, Min. Economia e Finanze, Rv. 243251), anche se, si è precisato, non sono ostativi al riconoscimento del diritto le inefficienze o gli errori della difesa tecnica (Sez.3, n.13739 del 10/03/2011, B., Rv.249903).
3.3. Con specifico riguardo all’inerzia processuale, si è ritenuto che la colpa grave si sostanzi in una condotta caratterizzata da noncuranza, negligenza, incuria, indifferenza per quanto dai propri atti possa derivare sul piano penale, dal sostanziale disinteresse per le vicende del processo, in modo che la sopravvenuta sentenza di condanna possa ritenersi evento prevedibile dalla generalità delle persone di ordinaria esperienza (Sez. 4, 27.11.1992 n. 1366 del 1993, Malcuori, Rv. 193220).
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ritiene che il giudice della riparazione abbia fornito una motivazione apparente, apoditticamente qualificando come colpa grave che ha dato causa all’errore giudiziario l’inerzia degli imputati, desunta dalla omessa impugnazione della sentenza di primo grado.
In primo luogo, la difesa ha evidenziato che l’impugnazione della sentenza di primo grado era stata presentata, ma dichiarata inammissibile perchè tardiva; tale evento processuale avrebbe dovuto essere esaminato al fine di verificarne l’ascrivibilità a inerzia degli imputati piuttosto che a mero errore della difesa tecnica.
Inoltre, la Corte territoriale ha trascurato di verificare in quale misura l’omessa presentazione dell’appello abbia inciso sull’errore giudiziario; in altre parole, per quale ragione le conseguenze dannose delle quali si chiede la
riparazione siano riconducibili in via esclusiva alla condotta gravemente colposa degli imputati, non potendosi escludere, secondo quanto allegato dai ricorrenti, che la medesima linea difensiva accolta all’esito del giudizio di revisione fosse stata già sottoposta senza successo al giudice di primo grado.
L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli argomenti trascurati.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 16 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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