Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35900 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha avverso l’ordinanza del 15/04/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Brescia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 26 marzo 2025, depositata in cancelleria il 15 aprile 2025, la Corte d’Appello di Brescia ha accolto la domanda di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 643 cod. proc. pen. da NOME NOME, in qualità di coniuge di NOME d ceduto.
1.1.Dall’ordinanza risulta che NOME è stato privato RAGIONE_SOCIALEa libertà personale dal 26 maggio 2001 al 27 gennaio 2003 in regime carcerario e dal 27 gennaio 2003 al 29 aprile 2003 in regime di detenzione domiciliare nell’ambito di un procedimento penale che si è articolato nel modo seguente:
-in data 26 maggio 2001 NOME era stato arrestato in flagranza insieme al fratello COGNOME NOME COGNOME e a NOME COGNOME, dopo che, nell’appartamento da loro occupato, gli operanti avevano asseritamente trovato sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina e hashish: in udienza di convalida i tre avevano riferito al giudice che i éarabinieri avevano simulato il rinvenimento RAGIONE_SOCIALEa cocaina e RAGIONE_SOCIALE‘eroina;
–NOME COGNOME con sentenza del Gup di Milano del 6 novembre 2001 era stato condannato per la detenzione di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta alla pena detentiva di anni 2 mesi 8 di reclusione; la Corte di Appello di Milano / con sentenza del 22 marzo 2002 (irrevocabile il 22 giugno 2002)/aveva ridotto la pena ad anni 2 di reclusione;
la Corte di Appello di Brescia / con la sentenza n. 1149/24 (irrevocabile il 10 settembre 2024), in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di revisione proposta da NOME e NOME, dopo che i cLarabinieri che avevano effettuato la perquisizione erano stati condannati per calunnia e falso in via definitiva proprio in relazione a detto atto di indagine, aveva revocato la sentenza emessa nei loro confronti dal Gup di Milano, nonché le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano del 6 maggio 2002 (irrevocabile il 21 giugno 2002) quanto al primo e del 22 marzo 2002 ( irrevocabile il 7 maggio 2002) quanto al secondo, limitatamente alla condanna per la detenzione RAGIONE_SOCIALEa cocaina e RAGIONE_SOCIALE‘eroina; con la stessa sentenza la Corte di appello aveva assolto i due imputati da tale imputazione per non aver commesso il fatto e per l’effetto in relazione alla rimanente parte (detenzione di hashish) aveva rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME, ravvisata la fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 in mesi 4 di reclusione e euro 688 di multa, mentre aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME per essere il reato estinto per morte del reo.
1.2. La Corte di Appello di Brescia, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con una prima ordinanza del 2 dicembre 2024 (depositata il 9 dicembre 2024), aveva
riconosciuto il diritto alla riparazione per l’errore giudiziario patito da NOME e aveva dichiarato l’inammissibilità, allo stato, RAGIONE_SOCIALE‘istanza avanzata da NOME COGNOME in relazione all’errore giudiziario patito da NOME. In particolare, in ordine a tale statuizione, la Corte aveva rilevato che l richiedente non aveva assolto all’onere di indicare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 644 cod. proc. pen., gli altri aventi diritto, ovvero ascendente, discendenti, fratelli e sorel affini entro il primo grado e persone legate da vincolo di adozione con il deceduto, e non aveva dimostrato lo stato di coniuge attraverso la produzione in originale del certificato di matrimonio.
1.3. La Corte di appello di Brescia, a seguito di presentazione di nuova istanza corredata dalla indicazione degli altri aventi diritto alla riparazione e dal produzione del certificato di matrimonio, ha riconosciuto il diritto alla riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario e determinato in euro 99.080.00 l’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALEa somma da corrispondere a tale titolo a NOME e agli altri soggetti indicati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 644 cod. proc. pen.
Avverso tale ultima ordinanza, ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEa Stato, formulando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 315, 644, 645, 646, 648 cod. proc. pen., 2697, 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.
Secondo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per essere già intervenuto il giudicato di rigetto sulla medesima questione. Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione ha natura civilistica con la conseguenza che se l’attore non dimostra gli elementi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda, quest’ultima deve essere rigettata in quanto infondata nel merito. NOME COGNOME non aveva adeguatamente dimostrato la qualità di creditore, sicché l’ordinanza del 9 dicembre 2024 con cui l’ istanza RAGIONE_SOCIALEa donna era già stata decisa doveva ritenersi definitiva. Tale decisione formalmente di inammissibilità sottende, in realtà, una infondatezza per mancata prova RAGIONE_SOCIALEa titolarità del credito e il giudicato non può essere limitato allo stato degli atti. Il fatto ch Corte di Appello avesse decreto la inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda “allo stato”, non poteva avere rilievo, giacché la pronuncia era in realtà di rigetto, in conformità ai principi che regola z- l’azione civilistica. La stessa giurisprudenza civile ha chiarito che la pronuncia di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda per difetto di legittimazione ad agire va intesa come rigetto per mancanza RAGIONE_SOCIALEa titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ossia per inesistenza del diritto, sicché tale pronuncia è una
decisione di merito e non di rito, idonea a passare in cosa giudicata formale e sostanziale ( I sez 3 civ. n. 9558 del 22 aprile 2009).
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 646, comma 4, cod. proc. pen. Dalla disciplina RAGIONE_SOCIALEa riparazione per errore giudiziario si desume la chiara intenzione del legislatore di concentrare tutte le domande di riparazione afferenti alla medesima vicenda in un Jnico rapporto processuale: il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 646 cod. proc. pen,. infatti, onera la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso a tutt’è gli interessati proprio per consentire questi ultimi, a norma del successivo quarto comma, di formulare le loro richieste di riparazione nello stesso procedimento, entro i termini di cui all’art. 127 cod. proc. pen.. NOME era già ricorrente del giudizio avente n.17/2024 RG, sicché ella, pur a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa sua celebrazione, non aveva fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa sua legittimazione a formulare l’istanza. Pertanto – osserva il RAGIONE_SOCIALE ricorrente – deve escludersi che l’autore RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione in quel diverso giudizio possa, poi, azionare un’ulteriore giudizio in violazione RAGIONE_SOCIALEa decadenza stabilita dall’art. 646, comma 4, cod. proc. pen., oltre che del giudicato già formatosi.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e ,ì specie degli artt. 314 e 646 cod. proc. pen., l’ insussistenza dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 314 cod. proc. pén. e la decadenza dalla possibilità di formulare la domanda ex art. 646, comma 4, cod. proc. pen. Secondo il RAGIONE_SOCIALE ricorrent9 la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto fuoriuscente dai limiti normativi previsti per la fattispecie azionata, ovvero quella di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. La riparazione richiede che l’ingiusta detenzione subita rinvenga il proprio titolo in una misura cautelare custodiale. La controparte, tuttavia, non ha lamentato l’ingiusta custodia cautelare, bensì la detenzione subita a titolo di pena definitiva, poi, in parte, annullata per effet RAGIONE_SOCIALEa sentenza di revisione. Del resto non si può ritenere che la riparazione di cui agli articoli 314 e 315 cod. proc. pen. valga analogicamente anche per i periodi di restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale scontate a titolo di pena. Peraltro la domanda corretta, quella di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario, sarebbe stata inammissibile per intervenuta decadenza, essendo stata la prima domanda già formulata respinta.
Ne consegue che NOME non ha titolo né per domandare la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario, né per domandare la riparazione per ingiusta detenzione.
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 645 e 646, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
L’amministrazione ricorrente lamenta la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo a soggetti non richiedenti. Dal combinato disposto degli artt. 645, comma 2, e 646, comma 4, cod. proc. pen. si desume che il legislatore non intendesse affatto conferire alla Corte di Appello il potere di corrispondere somme a tutti i famigliari del detenuto defunto in maniera indiscriminata: le citate norme stabiliscono chiaramente che ha diritto alla somma che sarebbe spettata al defunto solo chi ne faccia espressa richiesta nell’ambito di un unico e unitario giudizio di riparazione per ingiusta detenzione. A nulla servirebbero l’obbligo di indicare gli altri avent diritto, l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa cancelleria di notificare la domanda a tutti gli interessat la decadenza di questi ultimi nel caso di omesso intervento nel giudizio, se qualunque famigliare potesse ricevere, in assenza di domanda, una quota RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
La Corte di Appello, dunque, ha violato il principio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 314 e 643 cod. proc. pen. in relazione all’omessa considerazione del proscioglimento soltanto parziale del dante causa. Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ricorda che il proscioglimento con la sentenza di revisione aveva avuto ad oggetto solo la detenzione di sostanza del tipo eroina e cocaina e che, invece, detta sentenza aveva confermato la detezione da parte dei fratelli NOME e del concorrente NOME RAGIONE_SOCIALEa sostanza stupefacente del tipo hashish.
Il AVV_NOTAIO Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullare senza rinvio l’impugnata ordinanza per essersi, la Corte territoriale, pronunciata in merito alla riparazione per errore giudiziario anziché sull’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata dalla ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1 c.p.p., in totale assenza di motivazione; in ipotesi, di voler annullare senza rinvio l’impugnata ordinanza limitatamente al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per errore giudiziario a favore di soggetti non legittimati e/o per il lasso temporale di quattro mesi durante il quale il NOME COGNOME è stato sottoposto al regime carcerario in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa condanna alla pena di mesi quattro di reclusione.
Con memoria del 26 settembre 2025 / il difensore di NOME ha chiesto rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.
Deve prioritariamente trattarsi, per ragioni di ordine logico, il terz motivo, incentrato sulla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda e sulla conseguente adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa risposta contenuta nel provvedimento impugnato.
Occorre ricordare che, in ossequio al principio, dettato dall’art. 24, ultimo comma, Cost., per cui è la legge che deve determinare le condizioni e i modi attraverso cui reagire all’errore giudiziario , il legislatore ha predisposto due differenti modalità di reazione, distinte per presupposti e conseguenze. Da un lato, la norma di cui all’art. 643 cod. proc. pen. assicura la riparazione del pregiudizio subito da chi, dopo essere stato condannato con sentenza definitiva, venga poi prosciolto in sede di revisione. Dall’altro, la disciplina contenuta nell’articolo 31 cod. proc. pen. si preoccupa di riparare il danno sofferto da chi subisce, nel corso di un procedimento penale, la limitazione RAGIONE_SOCIALEa propria libertà personale in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione a misure cautelari e precautelari restrittive, nel caso in cui sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero perchè il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto al di fuori RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dalla legge. Per inciso si ricorda che l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazio per ingiusta detenzione è stato oggetto di più interventi RAGIONE_SOCIALEa Consulta, tesi ad estendere la portata RAGIONE_SOCIALEa norma nelle ipotesi in cui l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione non fosse strettamente connessa ai casi ivi previsti: la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 310 del 1996 ha dichiarato l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione per la detenzione ingiustamente subita a causa di erroneo ordine di esecuzione e con la pronuncia n. 219/2008 ha dichiarato incostituzionale l’articolo 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la riparazione per la detenzione cautelare che, pur essendo stata legittima all’inizio, si è protratta più a lungo RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Gli istituti RAGIONE_SOCIALEa riparazione a seguito di errore giudiziario e RAGIONE_SOCIALEa riparazion per l’ingiusta detenzione si presentano, quindi, sorretti da presupposti differenti: il proscioglimento a seguito di un giudizio di revisione da un lato, la sottoposizione a una misura detentiva di tipo provvisorio rivelatasi ingiusta, dall’altro. Per tal ragioni, la misura del risarcimento non è soggetta a limitazione alcuna nella ipotesi di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario di cui all’art. 643 cod proc pen, mentre è fissato un tetto risarcitorio massimo ancorato ad una quantificazione del danno in ragione del periodo di detenzione sofferto, per i casi di riparazione per l’ingiusta detenzione. Nella riparazione per errore giudiziario, inoltre, per espressa previsione normativa, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, diversamente da quanto previsto dall’art. 314 cod. proc. pen. per la riparazione
per l’ingiusta detenzione, deve aver causato l’errore giudiziario e non solo concorso alla sua verificazione
2.1.11 RAGIONE_SOCIALE ricorrente qualifica la domanda presentata da NOME richiesta di riparazione per ingiusta detenzione e ritiene che come tale avrebbe dovuto essere valutata e rigettata dalla Corte di Appello. La censura deve ritenersi infondata.
L’istanza in atti, peraltro allegata al ricorso, reca l’intestazione riparazion per l’ingiusta detenzione e l’indicazione degli artt. 314 e 643 cod. proc. pen. Nel corpo RAGIONE_SOCIALE‘istanza si menziona:
-la detenzione subita anche in regime di espiazione pena in ordine a reati per quali a seguito di revisione RAGIONE_SOCIALEa condanna in giudicato era intervenuta assoluzione;
la detenzione subita per un reato, riqualificato all’esito del giudizio concluso con sentenza di non luogo a procedere per morte del reo in una fattispecie (art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) che all’epoca del fatto non consentiva l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere.
Sulla base ItI del contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda, non vi è dubbio dunque che l’istanza formulata da NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME, con riferimento alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita dal coniuge in ordine al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e eroina, per il quale a seguito di revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza irrevocabile di condanna era stato assolto, sia di riparazione per errore giudiziario. La Corte, dunque, in coerenza con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda, l’ha valutata, in relazione alla detenzione subita per il reato per cui è intervenuta assoluzione, come istanza formulata ex art. 643 cod. proc. pen. e, nel determinare l’indennizzo / ha tenuto conto del fatto che “una parte RAGIONE_SOCIALEa carcerazione trova giustificazione nella condanna che presumibilmente sarebbe stata irrogata allo stesso se fosse stato vivo, ossia mesi 4 di reclusione come il fratello NOME” (pag. 3 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), così, in tal modo, decurtando dall’importo per la detenzione subita la somma corrispondente a tale periodo.
Il motivo, nel rappresentare che la domanda avrebbe dovuto essere valutata come formulata ex art. 314 cod. proc. pen., dunque, non coglie nel segno e non si confronta né con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda stessa, né con il percorso argomentativo adottato dalla Corte.
Il primo u , ~ e il secondo motivo, incentrati sulla impossibilità di presentare una seconda domanda, una volta intervenuta la dichiarazione di inammissibilità di altra istanza, sono infondati.
Invero la riparazione per errore giudiziario spetta, ex art. 643 cod. proc. pen., a chi è stato prosciolto in sede di revisione se non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario ed è commisurata alla durata RAGIONE_SOCIALEa eventuale espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena o internamento e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna. Ai sensi del successivo art. 644 cod. proc. pen. se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il pr grado e alle persone legate da vincoli di adozione con quella deceduta.
La domanda di riparazione, ex art. 645 comma 1 cod. proc. pen. / deve essere proposta a pena di inammissibilità entro due anni dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di revisione per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo del procuratore speciale nella cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza. Il comma 2 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo prevede chelin caso di decesso del condannato, i soggetti indicati nell’art. 644 cod. proc. peni possono presentare la domanda nello stesso termine ovvero giovarsi RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da altri e prevede, altresì, che nel caso la domanda sia presentata da uno solo dei soggetti astrattamente legittimati essa deve fornire l’indicazione degli altri aventi diritto.
Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come il procedimento in esame, per quanto ispirato, ai principi del processo civile, si riferisce ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporta perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, ivi compreso quello di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, sempre che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dalle parti (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, Rv. 276261 -01; Sez. 4 n. 46468 del 14/9/2018, Rv. 274353 )che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale la Corte d’appello aveva dichiarato l’inammissibilità di una richiesta di riparazione per non avere il ricorrente prodotto, nel termine assegnato, copia dei documenti richiesti, consistenti nell’ordinanza cautelare, nella sentenza di proscioglimento e nel verbale di interrogatorio).
Così ricostruiti i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘istituto, si osserva che, contrariamente a quanto indicato dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la Corte di Appello, con una prima ordinanza, non aveva rigettato nel merito la domanda formulata da NOME COGNOME, ma l’aveva dichiarata inammissibile, allo stato, per la mancata prova RAGIONE_SOCIALEa qualità di coniuge e per la mancata indicazione degli altri soggetti legittimati a formulare la domanda ex art. 644 comma 2 cod. proc. pen.
Tale pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda deve essere intesa come pronuncia in rito che non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda corredata dalle indicazioni mancanti, purché non ancora decorso il termine di
decadenza entro il quale può essere formulata, ovvero due anni dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di revisione.
La ordinanza di inammissibilità non può acquistare autorità di cosa giudicata in quanto si limita a dichiarare, allo stato, la mancanza di alcuni requisiti formal RAGIONE_SOCIALEa domanda, ben potendo, dunque, una nuova istanza successivamente proposta nei termini di cui all’art. 645 cod. proc. pen. (come nel caso in esame) essere valutata e vagliata.
4.11 quarto motivo, con cui il RAGIONE_SOCIALE lamenta che la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa somma per la riparazione sia avvenuta anche a favore dei prossimi congiunti in assenza di domanda, è inammissibile per carenza di interesse.
Il principio generale, dettato dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen, è quello per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l’attivazione RAGIONE_SOCIALEo strumento di controllo all’esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa RAGIONE_SOCIALEa esattezza teorica RAGIONE_SOCIALEa decisione, bensì come misura RAGIONE_SOCIALEa utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l’impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv.202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza RAGIONE_SOCIALEa quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione RAGIONE_SOCIALEa sfera giuridica RAGIONE_SOCIALE‘impugnante e l’eliminazione o la riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso», e più di recente, Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 in tema di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello che tale decisione abbia confermato). L’interesse deve sussistere non soltanto all’atto RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ma persistere fino al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Sez. U. n. 10372 del 7/09/1995, Rv 202269; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, si deve ribadire la natura indennitaria RAGIONE_SOCIALEa riparazione, conseguenza del fatto che il pregiudizio per colui che viene condannato per errore deriva da una condotta conforme all’ordinamento: l’atto è stato emesso nell’esercizio di un’attività legittima e doverosa da parte degli organi RAGIONE_SOCIALEo Stato
anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata non la illegittimità : – ma l’erroneità e l’ingiustizia. Si tratta, dunque, di un atto lecito dannoso. A un ta danno deve essere dato ristoro senza costringere la persona ingiustamente condannata o privata RAGIONE_SOCIALEa libertà personale a provare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo di chi aveva agito e l’entità del danno. Ne consegue che la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo si basa prevalentemente su criteri equitativi, ma non è inibito al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che possono validamente contribuire a restringere i margini di discrezionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente equitativo. Pertanto «il procedimento di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario ha una componente risarcitoria e una indennitaria» e il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno «sia il criterio risarcitorio con riferimento ai dann patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili avendo riguardo all’interruzione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa, ai rapporti sociali e affettivi e al peggioramento non voluto RAGIONE_SOCIALEe abitudini di vita (Sez. 4, n. 25886 del 04/04/2018, Rv. 273403; Sez. 4, n. 10878 del 20/01/2012, Rv. 252446; Sez. 4, n. 2050 del 25/11/2003, dep. 2004, Rv. 227669).
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, proprio per la natura RAGIONE_SOCIALEa riparazione come indennizzo conseguente all’atto lecito dannoso, “pur attribuendo l’art. 644 cod. proc. pen. agli eredi un diritto “iure proprio”, esso è comunque commisurato a quello RAGIONE_SOCIALEa persona defunta, con la conseguenza che i prossimi congiunti possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto” ( Sez. 4, n. 20916 del 19/04/2005, Rv. 231655 – 01) e che non sussiste, nel caso di morte RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto, l’onere dei congiunti subentrati, ex art. 644, comma primo, cod. proc. pen., di provare il pregiudizio subito nella propria sfera a causa RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione del congiunto, in quanto essi subentrano nel diritto all’indennità dovuta a quest’ultimo e non già ad una nuova e diversa indennità commisurata alle ripercussioni di detta ingiusta detenzione nella propria sfera personale. Ne consegue che i prossimi congiunti del “de cuius” pur essendo legittimati in proprio e non “iure hereditario” a presentare la relativa istanza possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto (Sez. 4, n. 5637 del 04/12/2013, Rv. 258896 – 01; Sez. 4, n. 76 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 254377 – 01).
In forza di tali principi, dovendo essere COGNOME l’indennizzo COGNOME commisurato al pregiudizio sofferto dalla persona defunta, nel caso in cui, fra i soggetti indicati nell’art. 644 comma 2 cod. proc. pen. solo uno di essi presenti domanda, avrà diritto all’intera somma liquidabile, mentre nel caso in cui la domanda sia presentata da più congiunti, ovvero gli altri congiunti intervengano nel giudizio
instaurato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 644, comma 4, cod. proc. pen. l’importo spettante a titolo di indennizzo dovrà essere ripartito.
Nel caso in esame, erroneamente, dunque, la Corte ha provveduto a liquidare l’importo per la riparazione, oltre che al soggetto istante, anche agli altri congiunti indicati nella domanda, in assenza RAGIONE_SOCIALEa loro richiesta.
Tuttavia, posto che la somma da riconoscere deve essere parannetrata al danno subito dal de cuius, l’importo da liquidarsi non cambia a seconda che i congiunti richiedenti siano uno o più di uno. Nel caso in esame, dunque, il solo soggetto che ha subito un effetto pregiudizievole dalla statuizione relativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa somma anche in favori di soggetti che non erano intervenuti e non avevano formulato la domanda, è la richiedente la riparazione; al contrario non può dirsi sussistente in capo al RAGIONE_SOCIALE ricorrente un interesse concreto e attuale alla rimozione RAGIONE_SOCIALEa statuizione relativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore di tutti i congiunti del defunto, in luogo che in favore RAGIONE_SOCIALEa sola richiedente, AltE% ,q I t t, 4 tzin,(,z (.7.1,u` lit4t’cidté 9 i.g.ut’L
Il quinto motivo, con cui si rileva che la revisione e la conseguente assoluzione nel merito avevano riguardato solo una parte RAGIONE_SOCIALEa imputazione per cui NOME era stato condannato, ovvero la detenzione RAGIONE_SOCIALEa sostanza stupefacente del tipo cocaina e eroina, è manifestamente infondato.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente non si è confrontato con il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata in cui, come già evidenziato trattando del terzo motivo di ricorso al par. 2 1 cui si rinvia, la Corte di appello ha quantificato l’indennizzo tenendo conto che la revisione aveva determinato la pronuncia assolutoria solo per una parte RAGIONE_SOCIALEa condotta, sicché per la parte restante non poteva farsi lu o go a riparazione.
In altri termini la Corte, nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa somma da liquidare, ha già operato la quantificazione escludendo la parte di detenzione sofferta in ragione del titolo non oggetto di revisione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità da NOME, che appare congruo liquidare in euro mille, oltre accessori come per legge
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute nel presente
grado di legittimità da NOME, che liquida in euro mille, oltre access come per legge.
COGNOME Il residente