Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44113 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44113 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Roma 20/08/1987
avverso l’ordinanza n. 48-54/24 del Tribunale di Sassari del 25/06/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione al Tribunale di Sassari per il giudizio;
lette le conclusioni scritte depositate per il ricorrente dall’avv. NOME COGNOME adesive alle richieste del Procuratore Generale
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sassari ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 17/06/2024 con cui il G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania ha disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura custodiale in carcere con l’imputazione provvisoria di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti dei tipi cocaina e marijuana (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990).
In particolare il Tribunale ha ritenuto che l’impugnazione dovesse piuttosto essere qualificata come atto di appello avverso il rigetto della distinta ordinanza dello stesso G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania che in esito allo interrogatorio di garanzia, aveva rigettato la richiesta di attenuazione della misura di massimo rigore disposta con l’ordinanza genetica, dovendo, però, essere dichiarato inammissibile per mancata indicazione contestuale dei motivi in violazione del cbn. disp. degli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, attraverso il suo difensore, il quale con un unico motivo di censura, deduce che al netto dell’errore di carattere formale – dovuto allo stesso difensore e consistente nell’avere indicato nell’istanza di riesame il provvedimento del G.i.p. del 17/06/2024 anziché quello del 03/06/2024 corrispondente all’ordinanza genetica di imposizione della custodia cautelare – il Tribunale avrebbe dovuto e potuto ben comprendere che l’impugnazione riguardava proprio l’ordinanza genetica e così procedere all’invocato riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione (nella specie, dell’istanza di riesame), l’omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo per sé, ma solo in quanto può determinare incertezza nell’individuazione dell’atto (Sez. 1, n. 28028 del 10/04/2024, COGNOME, Rv. 286685; Sez. 6, n. 13832 del
26/02/2015, COGNOME Rv. 262935; Sez. 1, n. 23932 del 17/05/2013, COGNOME, Rv. 255813; Sez. 3, n. 2034 del 09/12/2003, COGNOME, Rv. 228485).
Tale incertezza non si è determinata nel caso di specie, poiché dal testo dell’istanza di riesame emergono sufficienti elementi indicativi del fatto che il provvedimento che si intendeva impugnare era proprio l’ordinanza genetica della misura cautelare.
La difesa, nelle ultime battute dell’istanza, ha, infatti, espressamente indicato di voler proporre «richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., avverso la sopradescritta ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania, Dott. NOME COGNOME», rendendo così agevolmente identificabile il provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per il giudizio di riesame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 21 novembre 2024
Il consigliere COGNOME t nsore
Il Presidente