Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34658 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 34658  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato ad Alcamo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di cassazione, udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss.  cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto, con requisitoria scritta, di revocare la sentenza della Corte di cassazione.
AVV_NOTAIO, ritualmente avvisato dell’odierna udienza ex art. 127 cod. proc. pen., non ha chiesto la trattazione orale e con conclusioni scritte in data 23/09/2025 ha chiesto di revocare la sentenza n. 17673/2025 reg. sent. cass.  pronunciata  dalla  Sesta  sezione  penale  della  Corte  di  cassazione  ed  ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 AVV_NOTAIO  del  foro  di  RAGIONE_SOCIALE  difensore  di  fiducia  e procuratore speciale di NOME COGNOME, detenuto presso la Casa circondariale  di  Reggio  Calabria,  nell’ambito  del proposto  ricorso  straordinario,
chiedeva  ai  sensi  dell’art.  625bis, comma  2,  cod.  proc.  pen.  la  revoca  della sentenza n. 17673/2025 reg. sent. cass. pronunciata dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione in data 10 aprile 2025.
Si  deduceva che i decreti di fissazione dell’udienza per la  celebrazione del processo in cassazione erano stati erroneamente notificati all’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE‘ e non all’AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ‘ , difensore di fiducia del NOME, ritualmente nominato dall’imputato, come unico difensore, in data 03/09/2024.
Tale errore aveva impedito l’attuazione del contraddittorio, con conseguente lesione del diritto di difesa.
 La  Corte  di  appello  di  Caltanissetta  aveva  confermato  la  condanna  di NOME COGNOME per il reato previsto dall’art. 391ter, comma 3, cod. pen.
2.1. Il  difensore  di  NOME  COGNOME  aveva  proposto  ricorso  per cassazione contro tale sentenza (già deciso con la sentenza della Sesta sezione della quale si chiede la revoca) ed ha dedotto:
(a) violazione di legge in relazione all’art. 178 cod. proc. pen. e all’art. 23bis, comma 2, l. n. 176 2020 :  si  deduceva l’illegittimità del tardivo deposito e della  tardiva  trasmissione  al  difensore  delle  conclusioni  scritte  del  Procuratore generale nel corso del giudizio cartolare di appello;
(b) violazione di legge (artt. 62bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in  ordine  al  trattamento  sanzionatorio:  la  Corte  d’appello  avrebbe  definito  la sanzione senza rispettare i criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.
2.  Il ricorso straordinario deve essere accolto.
2.1.  Va  premesso  che,  con  ordinanza  in  data  01/07/2025,  questa  Corte aveva  sospeso  gli  effetti  della  sentenza  n.  17673/2025  Reg.  Sent.  Cass.  nel procedimento penale n. 37518/2024 R.G. Cass. n. 1960/2022 R.G.N.R.
Fermo quanto precede, in questa sede il Collegio riafferma il principio ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è deducibile con il ricorso straordinario, quale errore di fatto, l’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’imputato (cfr., Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279493 – 01; Sez. 5, n. 40275 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 262548 – 01; Sez. 3, n. 33323 del 30/03/2017, COGNOME Nardo, non mass.; Sez. 3, n. 5039 del 20/01/2010, Sidibe, Rv. 245916 – 01; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569 – 01).
2.2. Nel caso in esame, l’avviso di fissazione dell’udienza tenutasi il 10 aprile 2025 di fronte alla Sesta sezione penale della Corte di cassazione risulta essere
stato notificato all’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE e non al difensore di fiducia di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, unico difensore dell’imputato validamente nominato dall’imputato: tale errore ha determinato la nullità assoluta di cui agli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., conseguente all’omessa notifica al difensore di fiducia nominato dall’imputato del decreto di fissazione udienza, circostanza che ha comportato l’assenza e la mancata partecipazione del difensore di fiducia al giudizio innanzi la Suprema Corte e la conseguente impossibilità per la parte di richiedere la trattazione del giudizio in pubblica udienza ovvero di depositare eventuali conclusioni scritte in esito all’udienza camerale.
2.3. La sentenza impugnata con il ricorso straordinario (n. 17673/2025 reg. sent. cass. pronunciata dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione il 10 aprile 2025) deve, pertanto, essere definitivamente revocata.
Occorre premettere come la Corte di cassazione, quando accoglie un ricorso per errore di fatto, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore. L’esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali, con la conseguenza che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l’immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice ‘correzione’ di quella precedente, ma la sostituisce ‘ in toto ‘ (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221282 – 01; conf. Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 36192 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260028 – 01; Sez. 1, n. 18363 del 17/11/2022, COGNOME, Rv. 284541 – 01; Sez. 3, n. 35131 del 11/05/2023, COGNOME, Rv. 285208 – 01; Sez. 2, n. 48327 del 24/10/2023, COGNOME, Rv. 285586 – 01; Sez. 2, n. 35842 del 10/09/2024, COGNOME, Rv. 286896 – 01).
Il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza della Corte di appello di Caltanisetta del 13 maggio 2024 deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. Il primo dei motivi proposti è manifestamente infondato.
Il Collegio riafferma, in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, che  l’omessa  o  tardiva  trasmissione  delle  conclusioni  formulate  dal  pubblico ministero  generano  una  nullità  generale  a  regime  intermedio  che,  per  essere riconosciuta, deve generare un concreto pregiudizio per il diritto di difesa che chi ricorre ha l’ onere di allegare.
Il Collegio riafferma sul punto che, nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell’art. 23bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285186 – 01).
Nel caso in esame, le conclusioni scritte del pubblico ministero erano state inviate, come dedotto, oltre il termine di legge, sebbene prima della trattazione dell’udienza e si risolvevano in una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene che tale tardivo deposito non abbia generato alcun vulnus per  la  difesa,  anche  tenuto  conto  del  fatto  che  l ‘ ipotetica  lesione  non  risulta essere stata segnalata con la dovuta specificità dal ricorrente.
4.2.  Il  secondo  motivo  non  supera  la  soglia  di  ammissibilità  in  quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d’appello ha esaustivamente motivato in ordine alle ragioni poste alla base della quantificazione della pena, rilevando anche i motivi della mancata concessione delle attenuanti atipiche.
La  motivazione  contestata  non  si  presta  pertanto  ad  alcuna  censura  in questa sede.
 Alla  pronuncia  di  soccombenza per la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta del 13 maggio 2024 consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma  non  al  pagamento  di  somme  a  favore  della  Cassa  delle  ammende  tenuto conto  dell’accoglimento  della  sospensiva  e  della  revoca  della  sentenza della Sesta sezione penale della Corte di cassazione n. 17673/25 in data 10/04/2025.
P. Q. M.
Revoca la sentenza della Sesta sezione penale della Corte di cassazione n. 17673/25 in data 10/04/2025 e dichiara inammissibile il ricorso con  condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il giorno 7 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore                                  Il Presidente NOME COGNOME                                  NOME COGNOME