Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BELMONTE MEZZAGNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERIESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettele conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 26/07/2023, il Tribunale di Termini Imerese quale giudice dell’esecuzione e sulla premessa dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della I. n.326 del 2003 – ha revocato l’ordine di demolizione disposto con sentenza irrevocabile del 27/11/2008 nei confronti di NOME COGNOME.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.9099/2023, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, ha disposto l’annullamento della pronuncia con rinvio per nuovo esame al Tribunale medesimo; in particolare, ha dedotto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei dati emergenti dalle sentenze di merito, dalle quali l’ultimazione delle opere doveva intendersi collocabile in “epoca antecedente e prossima alla data del sopralluogo”, effettuato il 30/08/2004; rilevando altresì, quanto al procedimento di sanatoria, come risultasse che il condannato non avesse adempiuto all’onere previsto a pena di decadenza – di integrare la documentazione a supporto entro il termine di tre mesi dalla richiesta, con conseguente improcedibilità dell’istanza ai sensi dell’art.39, comma 4, della I. n.724 del 1994.
Il Tribunale di Termini Imerese, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l’originaria istanza proposta dal COGNOME ritenendo che – alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte – il permesso in sanatoria concesso dal Comune di Belmonte Mezzagno fosse stato emesso in violazione delle norme di riferimento e, in particolare, dell’art.32, comma 25, della I. n.326 del 2003, atteso che dalle stesse sentenze di merito risultava che l’opera condonata non era stata ultimata entro il termine del 31/03/2003, non avendo il richiedente adempiuto al necessario onere probatorio insistente sul punto; ha altresì dedotto che era comunque maturata la sopravvenuta improcedibilità dell’istanza di condono ai sensi dell’art.39, comma 4, I. n.724 del 1994, non avendo il COGNOME tempestivamente adempiuto alla richiesta di integrazione documentale inviata dal suddetto Comune.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 178, 179, lett.c) e 666, comma 3, cod.proc.pen., per omessa notifica del decreto di fissazione di udienza all’imputato e al proprio difensore.
Ha dedotto che il decreto di fissazione dell’udienza regolata dall’art.666 cod.proc.pen. non era stata notificata né al ricorrente e nemmeno al difensore di fiducia, essendo la stessa stata erroneamente effettuata presso l’AVV_NOTAIO, la cui nomina era stata revocata, con conferimento del mandato all’AVV_NOTAIO avvenuto alla data del 11/06/2021.
Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 01).
Ciò posto, risulta dagli atti che la notifica dell’avviso previsto dall’art.666, comma 3, cod.proc.pen. nei confronti del difensore è stata originariamente ed erroneamente eseguita presso l’AVV_NOTAIO, la cui nomina era stata revocata con atto del 11/06/2021, in cui il relativo mandato era stato conferito all’AVV_NOTAIO.
Risulta peraltro che, a seguito del rinvio dell’udienza alla data del 13/11/2023, la notifica è invece avvenuta presso l’indirizzo del nuovo difensore, comunque presente all’udienza medesima e che alcuna eccezione ha sollevato in ordine alla ritualità della notifica medesima.
Nondimeno, il motivo deve ritenersi fondato in relazione all’omesso perfezionamento della notifica nei confronti dell’interessato, in relazione al disposto dell’art.666, comma 3, cod.proc.pen..
La lettura implicitamente operata dal giudice di merito in ordine all’effettivo perfezionamento medesimo deve, difatti, ritenersi nonoconforme all’orientamento consolidatosi negli ultimi anni da parte della giurisprudenza di questa Corte in
punto di momento perfezionativo della notifica operata ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod.proc.pen..
Deve infatti ritenersi che, in tema di notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., la conoscenza dell’atto ed i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l’interessato dell’avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell’atto da notificare, non trovando applicazione la disciplina delle notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, riguardante la cosiddetta “giacenza” dell’atto da notificare presso l’ufficio postale (Sez. 6, n. 21352 del 18/06/2020, P., Rv. 279285).
Si tratta di principio da ritenersi coerente con quello enunciato dalle Sezioni Unite civili, che hanno affermato come, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. U civ., n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953).
Tale orientamento deve quindi, in questa sede, essere espressamente condiviso; difatti, la mera spedizione dell’avviso non è di per sé modalità idonea ad informare l’imputato del deposito dell’atto (e dunque della possibilità di prenderne effettiva conoscenza ritirandolo presso l’ufficio postale) se alla stessa non segue la ricezione dello stesso avviso da parte dello stesso; in altri termini la spedizione sarebbe adempimento del tutto inutile se non avesse rilevanza l’accertamento dell’effettiva ricezione dell’avviso di deposito da parte dell’interessato, adempimento che assume un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando e dunque quella del concreto esercizio dei diritti di difesa.
Nel caso di specie, quindi, non vi è prova dell’effettivo perfezionamento del procedimento notificatorio, mancando in atti la dimostrazione della ricezione della lettera raccomandata inviata ai sensi dell’art.157, comma 8, cod.proc.pen..
Va quindi rilevato che – nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza – è causa ck nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e graplo del
processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280189).
Ne consegue che il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione è stato, di fatto, adottato de plano; il che comporta che lo stesse deve intendersi affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio i ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 22282: del 23/06/2020, D., Rv. 279452).
Per l’effetto, deve disporsi l’annullamento’ senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Termini Imerese per il giudizio.
Così deciso il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
NOME P sidente