Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43651 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43651 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha richiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
È impugnata l’ordinanza con cui il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto il non luogo a provvedere in ordine all’istanza,
1 GLYPH
bur
proposta ai sensi dell’art. 668 cod. proc. peri., con la quale COGNOME NOME aveva richiesto la cancellazione dal proprio certificato penale della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca il 26 gennaio 2004, irrevocabile il 14 giugno 2005, perché riguardante tale COGNOME NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA, che era persona diversa dall’istante.
Il giudice dell’esecuzione, acquisto il fascicolo del dibattimento, constatava che dal frontespizio della sentenza essa risultava emessa nei confronti di COGNOME NOME, nato a Dakar (Senegal) il DATA_NASCITA, nonché a carico di COGNOME NOME, nato a Kember (Senegal) in data DATA_NASCITA. Rilevava, altresì, che nel fascicolo processuale la cartella anagrafica riportava il nome di COGNOME NOME, nato a Dakar (Senegal) il DATA_NASCITA, il certificato anagrafico riportava il nome di COGNOME NOME, nato a Dakar (Senegal) il DATA_NASCITA, costui era indicato nel verbale di identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e nei suoi confronti era stato emesso il decreto di citazione a giudizio. Rilevava, inoltre, che il processo si era svolto nella contumacia dell’imputato.
Alla luce di tali elementi, il giudice dell’esecuzione riteneva vi fossero dubbi sulla individuazione fisica della persona condannata, ma che, trattandosi di processo celebrato nei confronti di persona diversa da quella avverso la quale si sarebbe dovuto procedere, non potevano applicarsi gli artt. 669 e 130 cod. proc. pen., «non potendosi utilizzare nei confronti del vero colpevole, rimasto estraneo al giudizio, il giudicato formatosi nei confronti di altra persona».
Avverso tale pronuncia COGNOME NOME ha proposto ricorso, articolando un unico motivo di censura con il quale deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
Il giudice dell’esecuzione, pur ammettendo l’esistenza di dubbi sulla corretta individuazione della persona condannata, ha escluso la possibilità di applicare l’art. 130 cod. proc. pen., prevista dall’art. 668 cod. proc. pen. in quanto il vero colpevole sarebbe rimasto estraneo al giudizio. Secondo la difesa tale affermazione contrasterebbe con le risultanze fattuali che dimostrerebbero che correttamente il giudizio era stato instaurato nei confronti di “COGNOME“, e cioè del soggetto identificato dagli operanti e che era stato ritualmente citato per il giudizio, e che non sarebbe il ricorrente, il quale era residente in provincia di Bergamo e titolare di permesso di soggiorno. Conseguentemente ben poteva trovare applicazione l’art. 130 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
2 GLYPH
r
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Il ricorrente lamenta che in modo contraddittorio e illogico il giudice dell’esecuzione avrebbe disposto il non luogo a provvedere sull’istanza di cancellazione dal certificato penale della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca nei confronti di soggetto diverso dall’istante, e cioè nei confronti di tale COGNOME NOME.
Preliminarmente si osserva che lo strumento processuale attivato dal ricorrente risulta corretto.
L’art. 668 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell’esecuzione, individuato secondo le regole di competenza dettate dal precedente art. 665, la decisione relativa al caso di persona «condannata in luogo di un’altra per errore di nome» se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata in giudizio come imputato anche sotto altro nome, potendo in questo caso il giudice dell’esecuzione provvedere alla correzione della sentenza nelle forme previsi:e cod. proc. pen. Come questa Corte ha già chiarito, spetta infatti al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione di un titolo di condanna dal certificato penale fondata dal richiedente sull’allegazione di nor essere il soggetto destinatario del titolo stesso (Sez. 1, n. 6980 del 22/02/2017, dep. 2018, Nabil, Rv. 272402 – 01; Sez. 1, n. 17543 del 20/04/2012, Radi, Rv. 252653 – 01).
Tale è l’ipotesi che ricorre nel caso in esame. Il ricorrente infatti ha dedotto di non essere la persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di cui si chiede la cancellazione dal casellario.
Nel provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione, pur dando atto che la sentenza del Tribunale di Lucca risultava pronunciata nei confronti di COGNOME NOME, nato a Dakar (Senegal) il DATA_NASCITA, che il certificato anagrafico presente nel fascicolo processuale si riferiva a tale soggetto, che il medesimo era indicato nel verbale di identificazione della persona nei cui confronti sono svolte le indagini, e che sempre nei confronti di costui era stato emesso il decreto di citazione a giudizio, è pervenuto alla conclusione del tutto illogica e contraddittoria che il processo si fosse svolto nei confronti di persona diversa da quella contro cui si sarebbe dovuto procedere. Ha quindi escluso l’applicabilità della procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., valorizzando unicamente la circostanza che la cartella anagrafica presente nel fascicolo si riferiva a tale COGNOME NOME, nato a Dakar (Senegal) il DATA_NASCITA e non tenendo conto della documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale emergeva, tra l’altro, che l’odierno ricorrente era soggetto censito e titolare di regolare permesso di soggiorno.
3 GLYPH
Trattandosi di valutazione illogica ed incongrua rispetto alle risultanze degli atti, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trieste per un nuovo giudizio.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 maggio 2023.