Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21580 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 2497/2025
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato in MAROCCO il 02/08/1978 avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME che depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13 dicembre 2024, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME e volta ad ottenere la cancellazione delle annotazioni relative a cinque sentenze di condanna in quanto iscritte per errore, poichØ egli nel periodo di riferimento non era in Italia e dette condanne erano state emesse a carico di persona diversa dall’istante.
Il Tribunale disponeva delle verifiche circa l’identità del condannato da cui emergeva che in precedenza il Tribunale di Roma aveva disposto la cancellazione dalla scheda del casellario intestata a NOME COGNOME di una sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, nonchŁ di altra sentenza emessa dal Tribunale di Padova, questo in quanto NOME COGNOME risulta avere utilizzato le generalità di NOME
Nel provvedimento impugnato si Ł affermato che non può farsi luogo alle cancellazioni perchŁ non vi Ł prova che le condanne in oggetto siano effettivamente emesse nei confronti di persona diversa, in assenza di una dichiarazione di Snabel di assunzione di responsabilità, dichiarazioni che era stata resa in precedenza aveva indotto il Tribunale di Roma a cancellare le iscrizioni di cui sopra.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, lamentando violazione dell’art. 4 primo comma lett. A) DPR 313/2002.
Il ricorrente sottolineava come i codici identificativi e le impronte dattiloscopiche dei due soggetti erano differenti e pertanto sarebbe stato agevole accertare quali iscrizioni fossero riferibili
ad un soggetto e quali all’altro.
3. Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente si deve puntualizzare che il Tribunale di Roma Ł stato adito quale giudice dell’esecuzione, dovendosi qualificare il ricorso proposto dal condannato ai sensi dell’art. 668 cod. proc. pen., che prevede due distinte ipotesi di condanna di una persona “in luogo di un’altra per errore di nome”: quella in cui la persona contro cui si doveva procedere Ł stata citata in giudizio come imputato anche sotto altro nome, potendo in questo caso il giudice dell’esecuzione provvedere alla correzione della sentenza nelle forme previste dall’art. 130 cod. proc. pen.; e quella in cui, al contrario, la citazione del responsabile Ł avvenuta sotto l’unico nome per il quale Ł stata emessa la condanna, caso in cui deve provvedersi ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
Trattasi, quindi, di domanda su cui deve provvedere il Giudice dell’esecuzione: come affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 13564 del 22/01/2009, dep. 27/03/2009, Ristic, Rv. 243436), spetta al giudice dell’esecuzione – che, investito in executivis dalla persona condannata con sentenza irrevocabile, sia dell’erronea indicazione delle sue generalità nella sentenza stessa, sia della propria estraneità al fatto, abbia escluso la ricorrenza della prima doglianza – verificare se tale persona, nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli, sia stata citata in giudizio. In caso di esito positivo dell’accertamento, egli deve stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen.; in caso opposto, egli deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto Ł stato attribuito, opera l’espressa previsione dell’art. 668 cod. proc. pen., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorchØ con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto (Sez. 1, n. 17543 del 20/04/2012, Confl. comp. in proc. radi el mostapha, Rv. 252653 )
In questo caso il condannato NOME COGNOME Ł stato sottoposto al processo, identificato con CUI, e ha riportato le condanne anche con il nome di NOMECOGNOME che ha differente CUI e differenti impronte dattiloscopiche e che, ciononostante, si Ł visto appostare nel certificato del casellario delle condanne mai riportate.
A seguito degli accertamenti disposti dal Tribunale di Roma, sono prodotti in atti i certificati penali dei soggetti coinvolti : uno in cui NOME Ł collegato come alias a RAGIONE_SOCIALE e l’altro in cui NOME Ł collegato a se stesso.
Circa la esatta identificazione dei due soggetti l’elenco delle iscrizioni SIC che utilizza il CUI come dato identificativo non lascia adito a dubbi : tutte le iscrizioni cui si riferisce l’istanza sono attribuite a COGNOME, ovvero al condannato identificato con le impronte dattiloscopiche e il CUI attribuiti a COGNOME e, quindi, contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnato provvedimento, il giudice dell’esecuzione aveva in atti gli elementi documentali da cui trarre le proprie conclusioni.
Sotto tale profilo il provvedimento Ł viziato e deve essere annullato con rinvio degli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Roma
Così deciso il 13/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME