Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25169 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25169 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Caserta il 1/1/1973
avverso la sentenza del 6/11/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; lette per il ricorrente le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha co chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 novembre 2024 la Corte d’appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 6 marzo 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 10, secondo comma, d.l. n. 14 del 2017, convertito dalla I. n. 48 de 2017 (ascrittogli per avere omesso di ottemperare all’ordinanza del 28 gennaio 2022 del Questore di Caserta, con la quale, per ragioni di sicurezza pubblica, gli era stato vietato di accedere a una specifica area del Comune di Maddaloni; accertato in Maddaloni il 28 febbraio 2022), ha ridotto la pena a quattro mesi e quindici giorni di arresto, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato NOME COGNOME che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha eccepito la nullità della sentenza in quanto la motivazione resa dalla Corte d’appello sarebbe relativa ad altra vicenda.
Ha esposto di aver presentato appello nei confronti della sentenza del 20 gennaio 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 235 del 2023, con la quale era stato condannato alla pena di un mese di arresto in relazione al reato di cui all’art. 650 cod. pen.; tale giudizio, rubricato con il n. 9329 del 2023, era stat fissato per la trattazione cartolare, non essendovi state richieste di discussione in presenza, per l’udienza del 6 novembre 2024; le richieste formulate dal Procuratore generale erano chiaramente relative ad altro giudizio, posto che nelle stesse era errato il nome dell’imputato (NOME anziché NOME), si faceva riferimento a testimoni mai escussi (COGNOME, COGNOME e COGNOME) e si escludeva la qualificabilità della condotta ai sensi dell’art. 660 cod. pen. (mai richiesta dall’imputato); la motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte era, poi, chiaramente relativa ad altra vicenda, essendo stata ridotta la pena a quattro mesi e quindici giorni di arresto benché l’imputato in primo grado fosse stato condannato alla pena di un mese di arresto, ed essendo la motivazione redatta dalla Corte d’appello relativa, in realtà, alla sentenza n. 10483 del 2024, emessa il 4 ottobre 2024 dalla medesima Corte d’appello di Napoli, con la quale era stata confermata altra sentenza del 6 marzo 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Ha pertanto concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio, sottolineando la fondatezza della doglianza del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dagli atti trasmessi dalla Corte d’appello risulta che nel procedimento n. 8652 del 2020 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al ricorrente era stato contestato il reato di cui all’art. 650 cod. pen. (per avere omesso di osservare il provvedimento del Questore di Caserta emesso per ragioni di sicurezza pubblica il 18 novembre 2019, con cui gli era stato vietato l’accesso per un anno alla INDIRIZZO e alla INDIRIZZO del Comune di Maddaloni; fatto commesso in Maddaloni il 7 agosto 2020).
Tale giudizio, svoltosi con rito abbreviato, si concluse con la sentenza n. 235 del 20 gennaio 2023, depositata il 19 aprile 2023, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di condanna di NOME COGNOME per il reato ascrittogli alla pena di un mese di arresto.
Avverso tale sentenza l’imputato interpose appello con atto depositato il 3 maggio 2023, chiedendo l’assoluzione per l’insufficienza della prova della responsabilità e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Tale giudizio, identificabile con il suddetto n. 8652 del 2020 r.g.n.r. e con il n. 9329 del 2023 r.g. app. della Corte d’appello di Napoli, venne fissato per la discussione all’udienza del 6 novembre 2024 e definito nella stessa udienza, a seguito di trattazione scritta, con sentenza con motivazione contestuale.
La sentenza in atti, trasmessa dalla Corte d’appello di Napoli a seguito della proposizione del ricorso per cassazione da parte dell’imputato, è, però, relativa al procedimento n. 3152 del 2022 r.g.n.r., si riferisce alla sentenza del 6 marzo 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di condanna, a seguito di giudizio abbreviato, dello stesso NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2017 (ascrittogli per non avere ottemperato all’ordinanza di allontanamento emessa dal Questore di Caserta il 28 gennaio 2022 per ragioni di sicurezza pubblica, con la quale gli era stato fatto divieto di accedere all’area del Comune di Maddaloni che comprende INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO, essendo stato controllato dalla polizia giudiziaria il 28 febbraio 2022 in INDIRIZZO, riformata solamente in punto pena, rideterminata dalla Corte d’appello quattro mesi e quindici giorni di arresto.
Nella motivazione di tale sentenza si fa riferimento, quale provvedimento impugnato, a una sentenza del 6 marzo 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di condanna dello stesso NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 10, secondo comma, d.l. n. 14 del 2017, convertito
dalla I. n. 48 de 2017 (ascrittogli per avere omesso di ottemperare all’ordin del 28 gennaio 2022 del Questore di Caserta, con la quale, per ragioni di sicure
pubblica, gli era stato vietato di accedere a una specifica area del Comun
Maddaloni; accertato in Maddaloni il 28 febbraio 2022), ridotta dalla Cor d’appello a quattro mesi e quindici giorni di arresto.
La sentenza impugnata risulta, dunque, come eccepito dal ricorrente chiaramente relativa a una condotta diversa rispetto a quella oggetto d
sentenza di primo grado, commessa in data diversa, diversamente qualificata, e una diversa decisione di primo grado, ossia, in definitiva, a un’altra vicenda.
Ne consegue la fondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente, posto che s motivazione sia il dispositivo della decisione impugnata, riferendosi ad altri f
a un diverso provvedimento, non possono costituire idonea risposta all impugnazione proposta dall’imputato avverso la suddetta sentenza di primo grado,
cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ond consentire al giudice dell’impugnazione di procedere al giudizio di appello in ord
alla impugnazione proposta dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza n. 235
del 20 gennaio 2023, depositata il 19 aprile 2023, del Tribunale di Santa Ma Capua Vetere, di condanna dello stesso NOME COGNOME per il reato il reato di cui al 650 cod. pen. commesso in Maddaloni il 7 agosto 2020 ascrittogli alla pena di u mese di arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a Corte d’appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 11/6/2025