Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36452 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a LODI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n.41138 del 21/09/2023 della SUPREMA CORTE di CASSAZIONE;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del sostituto P.AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Milano;
Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’a 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione ex art.625-bis cod. proc. pen., eccependo l’errore di fatto compiuto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez.6, n.41138 del 21/09/2023, c aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27/01/2023; in particolare, lamenta che la Suprema Corte avrebbe commesso un errore percettivo laddove non si sarebbe avveduta che il ricorrente, dopo aver inizialmente eletto domicilio presso il difensore di fiducia
aveva successivamente, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto svoltasi in data 21 settembre 2021 (e non già in data 21 settembre 2013, come erroneamente indicato nel ricorso) dichiarato domicilio presso la propria residenza, con la conseguenza di dichiarare priva di effetto la precedente elezione di domicilio.
La difesa deduce che il vizio della notifica della citazione in giudizio dell’imputa davanti alla Corte di appello, eseguita erroneamente presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, avrebbe dovuto comportare la nullità assoluta della notifica stessa; conclude, di conseguenza, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, con sospensione del provvedimento impugnato.
1.1 Di seguito reitera i sei motivi di impugnazione dedotti con il ricorso dichiarat inammissibile dalla citata sentenza Sez.6, n.41138 del 21/09/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito dalla legge e comunque manifestamente infondato.
In primo luogo, è opportuno ricostruire la vicenda fattuale, considerato che la difesa di COGNOME non ha allegato al ricorso alcun atto contenente espressamente la presunta dichiarazione di domicilio presso la propria residenza, ma solo il verbale dell’udienza di convalida dell’arresto svoltasi in data 21/09/2021.
Dal verbale della suddetta udienza risulta che il giudice invitava l’arrestato dichiarare le proprie generalità e quant’altro potesse valere per identificarlo, come previsto per legge; alla domanda su quale fosse il suo domicilio, l’imputato rispondeva «presso la propria residenza». Secondo il ricorrente con quella risposta NOME COGNOME avrebbe dichiarato domicilio ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. presso la propria residenza, implicitamente revocando la precedente elezione di domicilio presso il difensore di fiducia.
Tuttavia, si rileva che tale assunto risulta quantomeno opinabile poiché non risulta sia mai stata espressa in maniera inequivoca la volontà dell’indagato di dichiarare domicilio presso la propria residenza, ossia di ricevere in quel luogo le notifich processuali. Infatti, una parte della giurisprudenza di legittimità non ritie sufficiente la semplice indicazione in un atto processuale della propria residenza o domicilio. Di recente, ad esempio, è stato affermato che: «Ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell’indagato (o dell’imputato),
essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall’art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti d tale scelta. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse valida dichiarazione di domicilio l’individuazione, nel decreto di perquisizione, del domicilio dell’indagato, non risultando dagli atti che egli fosse mai stato invitato a effettua tale elezione o dichiarazione)» (così Sez.2, n.18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180-01).
Considerate queste premesse in fatto ed in diritto, emerge in tutta evidenza che la sentenza impugnata non ha compiuto alcun errore percettivo, in quanto ha affermato che la notifica della citazione per il giudizio di appello era stata eseguit validamente presso il difensore di fiducia, ove era stata compiuta l’elezione di domicilio fin dal 12/09/2021, circostanza provata e non contestata. Si deve ritenere, perciò, che la Corte non ha ritenuto che la risposta di COGNOME, verbalizzata nell’udienza di convalida dell’arresto come sopra riportata, fosse una valida dichiarazione di domicilio con contestuale revoca della precedente elezione di domicilio presso il difensore. Non vi è stata perciò alcuna fuorviata rappresentazione percettiva, ma, semmai, si sarebbe potuto prospettare un’erronea
valutazione della rilevanza della risposta resa dal ricorrente ai fini del dichiarazione di domicilio, la cui censura, pertanto, esulerebbe dall’ applicativo del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., co già evidenziato. Per tale ragione il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ogni caso, si rileva che la notifica presso il difensore di fiducia anziché press il domicilio dichiarato non comporta necessariamente la nullità dell’atto. Infatti, Suprema Corte nel suo massimo consesso ha enunciato il principio secondo cui: «In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabil prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazio della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’att da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.» (così Sez. u., n.119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv.229539-01); in altra, più recente decisione resa in un caso per certi versi analogo a questo in esame, è stato affermato che: «La nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore. (Fattispecie in cui il decreto di citazione destinato all’imputato veni consegnato a mezzo PEC al difensore di fiducia con l’indicazione che si trattava di notifica ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.)» (così Sez.2, n.48260 de 23/09/2016, Rv. 268431-01; conf. Sez.1, n.17123 del 07/01/2016, Rv.266661301). Sulla scorta di siffatti principi, che il Collegio intende qui ribadire, si os che il presente ricorso non ha neppure dedotto il fatto che la notifica effettuat presso il difensore di fiducia sarebbe stata, effettivamente, inidonea a determinare la conoscenza dell’atto di citazione da parte dell’imputato, né risulta che l’eccezione sia stata sollevata davanti alla Corte di appello. Ne consegue, anche sotto questo ulteriore profilo, l’inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della c inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della C delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Prilsidente