Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30053 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COMO il 06/06/1979
avverso l’ordinanza del 11/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la 12~ n. 37625 dell’Il settembre 2024 (depositata in data 11 ottobre 2024) la Settima Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lecco, per il reato di cui agli artt. 582, 585 c pen.
Avverso la tentenni MJproposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, a NOME COGNOME
2.1. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza della Corte di cassazione alla pagina 1 contiene un errore di fatto concernente la valutazione del terzo motivo di ricorso avente ad oggetto l’omessa pronuncia da parte della sentenza di appello sull’istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubbli utilità.
Il ricorrente ha evidenziato che alla data della decisione di primo grado (1 novembre 2022) non era ancora entrata in vigore la cd. riforma Cartabbia, che ha introdotto la possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubb utilità, ragione per cui la richiesta di sostituzione è stata formulata innan giudice di appello che, come rilevato, ha omesso di prendere in esame la richiesta.
Ciò precisato, la difesa ha evidenziato che la sentenza della Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, ritenendolo generico pe indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1 letto. c) cod. proc. pen., affermando che «a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; risultano alt manifestamente infondati nella parte in cui non si confrontano con la risposta adeguata e immune da vizi contenuta nella sentenza impugnata».
Secondo la difesa, dunque, la sentenza della Corte di cassazione è incorsa in un evidente errore percettivo in quanto fa riferimento ad una motivazione che invece non esiste nella sentenza della Corte di appello (di cui è allegata copia ricorso), in quanto la Corte di merito nulla ha deciso sull’istanza in question con la conseguenza che da tale errore di fatto è derivato uno sviamento ·Pcisivo
della deliberazione assunta che ha implicato l’irrevocabilità della sentenza condanna a pena detentiva.
Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Va evidenziato, in via preliminare, che sulla base della giurisprudenza d questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l’accesso al rimedio ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percett causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incors nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza eser sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione del risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv 221280).
In particolare, nella citata decisione le Sezioni Unite della Corte di cassazio hanno precisato che qualora la causa dell’errore non sia identificabi esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; che sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli erro interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la suppost esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, an se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli err percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far va – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti impugnazioni ordinarie; che l’operatività del ricorso straordinario non può esser limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risult giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in qua l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
A tali principi si sono uniformate le successive decisioni delle Sezioni semplici di questa Corte che hanno evidenziato che l’errore di fatto rilevabile ai se dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, quello cioè che ab condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (sez. 6 n. 14296 del 20/3/2014, Rv. 259503).
Più specificamente, si è precisato che l’omissione dell’esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione «quand’anche sussistente in astratto, si riso in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazion né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura (In motivazione, Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 285553 – 01).
In tale ultimo arresto si è rilevato, altresì, che «la giurisprudenza di legitt consolidata, peraltro, ammette che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell’errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svist materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura »; situazione ricorre quando l’omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria […3», una decisione che può ritenersi incontrovertibilment diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione de motivo (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, cit.). In questa prospettiva, avverte la necessità di ricordare che il disposto dell’art. 173, comma 1, disp. cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto nella sentenza sia stato non letto anzich implicitamente ritenuto non rilevante (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268982 – 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, COGNOME, Rv. 236731 – 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, COGNOME, Rv. 231206 – 01). Ne deriva che non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell’art. 625-b cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, i violazione della regola dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., deci e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, deve evidenziarsi che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per accogliere il ricorso straordinario proposto da NOME COGNOME i quanto la Settima sezione della Corte di cassazione, pur essendo incorsa in un errore percettivo, facendo riferimento a una motivazione sulla richiesta d sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità della quale nella sente
di appello non risulta esservi traccia, tuttavia ha dato corso ad un errore decisivo ai fini della decisione poi adottata.
Come risulta dal verbale dell’udienza svoltasi innanzi alla Corte di Appello i data 5 febbraio 2024, l’appellante, nel riportarsi ai motivi di appello chiedendo l’accoglimento, ha, poi, avanzato, in via subordinata, una richiesta di sostituzi della pena con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, del tutto gene perché sprovvista di una qualsivoglia specificazione a sostegno dell’istanza.
Al riguardo, deve rilevarsi che la sostituzione delle pene detentive brevi rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., considerando la gravit fatto e la personalità dell’imputato.
Si tratta di un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità c riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall’originario art. 53 della 24 novembre 1981 (cfr., ad es., Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2319, COGNOME, Rv. 276716 – 01; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, NOME COGNOME Rv. 263300 – 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558-01), ma che rimane valido anche per le pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., atteso che l’a della stessa legge prevede che, nell’esercizio del «potere discrezionale del giudi nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale» (cosi, da ultimo Sez. 3, n. del 16/02/2024, COGNOME, Rv. 286031 – 01; in senso conforme cfr. Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286006 – 01).
In relazione a tale profilo va rilevato che la prevalente giurisprudenza legittimità in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che giudice d’appello non può disporre la sostituzione “ex officio” nel caso in cu nell’atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, principio devolutivo dell’appello. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha alt affermato che è onere dell’appellante supportare la richiesta di sostituzione del pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità originaria della richiesta). (Sez. 2, n. 1 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 – 01; conf. Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024 (dep. 2025 Rv. 287460 – 01).
Pertanto, alla luce di questi principi va affermato che la domanda dell’appellante, connotandosi come assolutamente generica e non motivata, non c.
poteva che tradursi in una inammissibilità originaria della richiesta, con conseguenza che l’errore di fatto in cui è incorsa la Settima sezione penale no
assume rilevanza, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., non rivesten carattere di decisività in quanto non avrebbe determinato una decisione diversa di
quella che è stata adottata.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere, pertant rigettato, conseguendo alla pronuncia la condanna del ricorrente alle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025.