Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36024 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36024 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l ‘ ordinanza indicata nel preambolo la Corte di cassazione, settima sezione penale, investita dell’impugnazione proposta, tra gli altri, da NOME COGNOME, ha dichiarato il suo ricorso inammissibile.
Con riferimento al terzo motivo, relativo all’esclusione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 175 cod. pen., ha osservato che l’atto di appello proposto da COGNOME in parte qua era inammissibile per genericità e che tale inammissibilità doveva essere rilevata nel giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Ricorre ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen. AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale AVV_NOTAIO, eccependo errore percettivo di fatto.
Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione non aveva correttamente percepito il contenuto delle censure espresse dal l’odierno ricorrente nell’atto di appello sul tema della non menzione e solo in base a siffatta erronea percezione si era determinata alla declaratoria di inammissibilità.
Contrariamente a quanto rilevato nella sentenza di cui è stata chiesta la correzione, il difensore appellante aveva dedotto una censura specifica riferita a tutti gli imputati, quindi non solo a NOME e a NOME COGNOME ma anche a COGNOME, denunciando che il Tribunale non aveva fornito alcuna motivazione per giustificare la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nonostante l’evidente insussistenza di elementi di segno negativo tali da giustificare l’omessa applicazione del beneficio.
La Corte di appello aveva ritenuta fondata la doglianza tanto da concedere il beneficio a NOME e a NOME COGNOME; non aveva, invece, argomentato sulla posizione di COGNOME neanche per giustificare il diverso trattamento, per un’evidente errore materiale che era stato puntualmente denunciato nel successivo ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario è infondato.
Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
E’ pacifico che anche l’omesso esame di un motivo di ricorso può quindi configurare un’ipotesi di errore di fatto, ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen., solo quando si concreti in una inesatta percezione delle risultanze ricavabili
direttamente dagli atti relativi al giudizio di cassazione, e in particolare dalla sentenza d’appello oggetto di ricorso, che porta a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (Sez. 6, n. 20093 del 24/10/2002, dep. 2003, Rv. 225246 – 01).
Con il ricorso straordinario non possono invece essere dedotti i vizi di motivazione o l’interpretazione, eventualmente erronea, di dati di fatto correttamente rilevati.
Non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, qualora la sua causa non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 -01) e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6 n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 01)
Tanto premesso, rileva il Collegio che -contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – nell ‘ ordinanza di cui è chiesta la correzione la Corte di cassazione ha risposto al motivo di ricorso con cui COGNOME aveva denunciato l’omessa motivazione in ordine all’ esclusione del beneficio della non menzione di cui all’art. 175 cod. pen., senza incorrere nel denunciato errore percettivo.
La decisione di considerare il motivo inammissibile è il risultato dell’ applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (da ultimo Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 -01).
La declaratoria di inammissibilità è, quindi, fondata su una valutazione squisitamente giuridica, quale è quella sul carattere generico del motivo, ampiamente giustificata con l’espresso richiamo al contenuto dell’atto di appello la pagina 18 -considerato rilevante per la decisione (cfr. Sez. 3, n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari Rv. 280023 -01, secondo cui le valutazioni in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, sono riconducibili ad un errore di diritto).
In tale contesto non vi è spazio per un errore di tipo percettivo ma eventualmente per un errore di diritto o di giudizio come tali esclusi dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.
Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 21 ottobre 2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME