Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20215 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Ricorre dinanzi al Supremo Collegio la difesa di COGNOME NOME per correzione di errore percettivo della sentenza pronunciata dalla Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione, terza sezione penale, in data 4/10/2022 che ha dichiarato la inammissibilità dei ricorso dallo stesso proposto avverso la sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quarta sezione penale la quale aveva ritenuto l’inammissibilità del ricorso proposto dalla difesa del COGNOME avverso la decisione della Corte di appello di Salerno che aveva rigettato la richiesta di liquidazione di indennità, per errore giudiziario, a seguito del giudizio di revisione con il quale il COGNOME era stato definitivamente assolto per una contestazione di cui all’art.416 bis cod.pen.
2.La difesa del ricorrente assume la ricorrenza di errore percettivo nello scrutinio dei motivi di ricorso sottoposti al giudice di legittimità, con i quali venivano contestati analoghe omissioni sia in relazione alla mancata considerazione di una prova decisiva, sia in relazione alla omessa valutazione di una memoria difensiva con la quale il ricorrente aveva sottoposto alla valutazione della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione la disparità di trattamento rispetto al ricorso proposti dall’imputato dello stesso reato, COGNOME NOME, il quale pure, all’esito del giudizio di revisione, era stato assolto dal reato associativo e la cui richiesta di riparazione era stata definitivamente accolta a seguito dell’annullamento da parte del giudice di legittimità della ordinanza che aveva disatteso in prima battuta la suddetta richiesta.
2.1 In particolare ribadisce che era stata del tutto omessa, per un mancato esame del ricorso in cassazione, la valutazione su di una prova decisiva, che aveva dato luogo al rigetto della richiesta indennitaria, consistita nel fatto che le interlocuzioni telefoniche, sulla cui base il giudice della riparazione aveva individuato una colpa grave, ostativa al beneficio, non erano attribuibili al NOME o comunque non poteva ritenersi dimostrato a quali soggetti fossero attribuibili, tantochè il giudice di legittimità aveva annullato l’ordinanza riparativa sugli analoghi argomenti introdotti dalla difesa del COGNOME proprio in relazione alla medesima questione.
2.2 Assume che non si era trattato di un mero vizio di valutazione ma di una totale assenza di percezione di una prova travisata, resa ancora più evidente dal deposito di una memoria difensiva da parte del ricorrente con la quale tale errore era reso palese, in quanto veniva allegato il dispositivo della sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione che aveva accolto il ricorso del COGNOME, laddove risultava palese che se fosse stata vagliata anche la
suddetta memoria il giudice di legittimità sarebbe pervenuto ad una diversa decisione,in ordine alla impossibilità di attribuire le conversazioni captate agli asseriti dialoganti COGNOME e COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In tema di ricorso straordinario ai sensi dell’art.625 bis cod.proc.pen., qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (sez.U, n.18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; sez.6, n.28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv.283667).
Va pertanto rilevata la inammissibilità del ricorso atteso che nessun errore percettivo si è verificato in quanto, tanto nella esposizione dei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di appello proposti da COGNOME, sia nella conseguente valutazione dei motivi di doglianza, il giudice di legittimità ha chiaramente evidenziato di avere esaminato le doglianze del ricorrente, oggi riproposte in sede di ricorso straordinario.
Invero risulta inammissibile il ricorso straordinario che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso il giudice di legittimità tenuto a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anc:he motivi compatibili con l’impugnazione straordinaria in quanto l’atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (sez.6, n.36066 del 28/06/2018, COGNOME Giorgio, Rv.273779). Invero il ricorrente si duole essenzialmente della motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito, che pure avevano escluso il beneficio richiesto in ragione della gravità dei fatti reato, concernenti la movimentazione di rilevanti quantitativi di stupefacente e del ruolo verticistico del prevenuto, oltre chè in ragione dei precedenti penali del reo, affermazione sulla quale non era stato mosso alcun tipo dì doglìanza da parte del COGNOME nei motivi di ricorso.
Invero l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’ad, 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della torte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cuì contenuto viene percepito in
modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato RAGIONE_SOCIALE norme sostanziali e processuali (sez.5, n.29240 del 1/06/2018, Barbato, Rv.273193), così come il travisamento della prova e del dato processuale non possono formare oggetto di ricorso straordinario, ma vanno fatti valere nelle forme e nei limiti RAGIONE_SOCIALE impugnazioni ordinarie (sez.2, n.23417 del 23/05/2007, COGNOME e altri, Rv.237161), potendo essere al massimo dedotta l’omessa considerazione di una prova esistente, ma non il suo travisamento (sez.2, n.29450 del 8/05/2018, COGNOME, Rv.273060). In sostanza la valutazione dei presupposti per il riconoscimento della colpa dell’imputato, ostativa alla tutela indennitaria in materia di riparazione dell’errore giudiziario, attiene pur sempre ad un aspetto valutativo, a contenuto discrezionale sul quale il giudice è tenuto a motivare e il cui non corretto esercizio è suscettibile di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione (in relazione a ipotesi di sospensione condizionale della pena riconosciuta sulla base di un certificato del casellario giudiziario erroneo o non aggiornato sez.2, n.2627 del 7/12/1976, Cappellato, Rv.135927).
2.1 Ben diversa è, infatti, la concreta fattispecie processuale esaminata, nella quale la natura valutativa dell’errore prospettato risulta consacrata fin dal suo momento genetico, che non risulta riconducibile ad una materiale svista percettiva del giudice, ma è correlato alla denunciata falsa rappresentazione di un accadimento acquisito al processo nell’ambito degli atti di indagine (e quindi a un travisamento della prova), che avrebbe dovuto essere fatta valere con i rimedi ordinari di natura impugnatoria all’interno della sequenza procedimentale in cui il giudizio di responsabilità è stato pronunciato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e la condanna al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni dì inammissibilità del ricorso stesso, nella misura dì Euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.