Errore di Fatto vs. Errore di Giudizio: La Cassazione Fa Chiarezza
Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, rappresenta un rimedio eccezionale e dai confini applicativi molto rigorosi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza la distinzione fondamentale tra un errore percettivo, l’unico che può giustificare tale ricorso, e un errore di valutazione, che invece attiene al merito della decisione e non può essere sindacato con questo strumento. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere le implicazioni pratiche di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di estorsione, aggravata dall’utilizzo del cosiddetto “metodo mafioso”. La sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Appello, era stata confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione.
Non rassegnato, l’imputato ha proposto un ricorso straordinario, sostenendo che la Corte di Cassazione fosse incorsa in un triplice errore di fatto. Nello specifico, la difesa lamentava che i giudici di legittimità avessero errato:
1. Sulla valutazione di un precedente giudicato che, a detta del ricorrente, aveva accertato la sua incapacità irreversibile di partecipare al processo.
2. Sulla corretta qualificazione giuridica del delitto di estorsione.
3. Sul diniego delle attenuanti generiche, motivato dalla Corte d’Appello sulla base di una presunta tendenza dell’imputato a simulare la propria incapacità, ritenuta però priva di riscontro probatorio.
Secondo la difesa, si trattava di errori percettivi che avevano viziato la decisione finale della Cassazione.
La Distinzione Cruciale: L’Errore di Fatto secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, investita del ricorso straordinario, lo ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra l’errore di fatto e l’errore di giudizio.
Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha spiegato che l’errore di fatto si configura solo quando la causa dell’errore è identificabile in una “fuorviata rappresentazione percettiva”. In altre parole, il giudice deve aver letto o percepito un dato processuale in modo palesemente errato (es. leggere “sì” dove era scritto “no”).
Al contrario, quando la decisione, pur basandosi su premesse corrette, giunge a conclusioni che la parte non condivide attraverso un processo valutativo, si è di fronte a un errore di giudizio. Quest’ultimo è escluso dall’ambito di applicazione del ricorso straordinario.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che i giudici non avevano commesso alcuna svista percettiva. Avevano, al contrario, correttamente inteso il ricorso, esaminato compiutamente i motivi proposti, inclusa la questione della presunta incapacità, e li avevano rigettati con una valutazione specifica, meditata e motivata. La doglianza del ricorrente, quindi, non denunciava un errore di percezione, ma un dissenso rispetto alla valutazione operata dalla Corte, ovvero un errore di giudizio.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese del procedimento.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, data la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti e l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Il ricorso straordinario per errore di fatto non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito, né può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove o dei motivi già esaminati. La Corte ha rilevato che la difesa, sotto la veste dell’errore percettivo, stava in realtà riproponendo le medesime doglianze già vagliate e respinte, cercando di ottenere una rivalutazione del decisum. I giudici di legittimità hanno sottolineato di aver compiutamente valutato sia la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sia le altre questioni sollevate, e che il loro compito si arresta a tale vaglio, senza poter sindacare la correttezza nel merito della decisione impugnata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale, destinato a correggere vizi specifici e circoscritti, e non può essere abusato per tentare di ribaltare l’esito di un giudizio definitivo. La distinzione tra errore percettivo ed errore valutativo è il discrimine essenziale per l’ammissibilità del ricorso. La decisione serve da monito: la proposizione di ricorsi manifestamente infondati, che confondono il dissenso sulla valutazione con un presunto errore di fatto, comporta non solo il rigetto, ma anche significative conseguenze economiche per il proponente.
Che cos’è un ‘errore di fatto’ secondo la Corte di Cassazione?
Un errore di fatto è una fuorviata rappresentazione percettiva, non un errore di valutazione. Si verifica quando il giudice basa la sua decisione su un fatto che non esiste o che è palesemente diverso da come risulta dagli atti del processo, non quando interpreta o valuta le prove in un modo che la parte non condivide.
Perché il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sollevate (la valutazione di una precedente sentenza, la qualificazione del reato, il diniego delle attenuanti) non costituivano errori di fatto, ma critiche all’attività valutativa della Corte, ovvero errori di giudizio. Tali errori sono esclusi dal rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso straordinario inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 3108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., proposto da NOMECOGNOME nato a Vico Equense (NA) il 01/10/1982
per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza n. 15425 del 5 marzo 2024 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto del proprio difensore e procuratore speciale, NOME COGNOME propone ricorso straordinario, a norma dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza di questa Corte n. 15425 del 5 marzo 2024, depositata il 1.5 aprile successivo, con la quale è stato rigettato il suo ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 maggio 2023, che ne aveva confermato la condanna per il delitto di estorsione aggravata dall’impiego dei “metodo mafioso”.
Deduce la difesa ricorrente che la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo: a) sulla presenza di un precedente giudicato, emesso nell’ambito di un
diverso processo, all’esito del quale il Tribunale di Torre Annunziata, recependo le conclusioni della perizia disposta nel corso del medesimo, aveva concluso per l’incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare al processo; b) sulla configurabilità del delitto di estorsione oggetto della sentenza; c) sul diniego delle attenuanti generiche, per aver reputato corretta la motivazione resa sul punto dalla Corte d’appello, che lo aveva giustificato in ragione della tendenza del Gentile a simulare la sua condizione d’incapacità di stare in giudizio, tuttavia ritenuta da quei giudici in assenza di qualsiasi riscontro probatorio.
Si procede a norma dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, in quanto proposto fuori dall’ipotesi prevista dal comma 1 del medesimo articolo e, comunque, per motivi manifestamente infondati.
In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis, cod. proc. pen. (così, per tutte, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686).
Nello specifico, nessun errore percettivo vizia la decisione impugnata, avendo la Corte di cassazione rettamente inteso il ricorso propostole ed avendo compiutamente esaminato i motivi rassegnatile, rilevando come la Corte d’appello avesse, con valutazione specifica, meditata ed ampiamente motivata, valutato l’anzidetta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata e l’indagine tecnica alla stessa sottesa. Egualmente, nella sentenza oggetto di ricorso, si rinviene una compiuta valutazione delle ulteriori doglianze reiterate dall’interessato in questa sede, nella quale la Corte di cassazione si deve arrestare a tale vaglio, non potendo sindacare la correttezza o meno del decisum.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2024.