Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26116 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26116 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
Sent. n. sez. 1352/2025
CC – 17/04/2025
R.G.N. 4986/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza della Corte di cassazione del 28/6/2024
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con il quarto motivo, denunciava violazione di legge, evidenziando come il dispositivo della seconda sentenza rescindente aveva ad oggetto l’annullamento integrale della sentenza impugnata, non comportando dunque il rigetto dei primi tre motivi di ricorso ed impedendo la formazione del giudicato sui capi 1) e 2) dell’imputazione.
2.Avvero la sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione ha proposto ricorso straordinario il difensore di COGNOME articolando quattro motivi.
¨ tuttora presente, infatti, nella giurisprudenza di legittimità un orientamento contrario al doppio aumento dei termini in virtø del medesimo fatto, conformemente al divieto del ne bis in idem che Ł principio generale che permea l’intero ordinamento.
A seguito di tale sentenza impugnata, la Corte di cassazione Ł incorsa in un errore di fatto, in quanto ha accolto il ricorso limitatamente alla declaratoria di estinzione del reato di ricettazione e non estendendo il calcolo operato per la ricettazione anche al reato di detenzione di armi.
Si tratta – secondo il ricorrente – di un errore di fatto, in quanto errore aritmetico nel calcolo della prescrizione, che, pertanto, può essere fatto valere ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen.
2.4. Con il quarto motivo, deduce l’errata percezione circa la decisività dell’accertamento tramite georadar.
Ne consegue che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli eventuali errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 dell’1/6/2018, COGNOME, Rv.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616, comma 3, cod. proc., pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME