Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18592 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMENOME nato Stornarella il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 27745 del 14/04/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale della parte civile NOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare
inammissibili i ricorsi, con liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio, come da nota depositata;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, con la quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi, contestando il contenuto della requisitoria del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 1 marzo 2022 che ne confermava la condanna quale promotore di un’associazione finalizzata alla consumazione di un numero indeterminato di truffe verso istituti bancari e persone private e di reati-fine, in forza di concordi dichiarazioni testimoniali ed intercettazioni, assolvendolo dai delitti di cui all’art. 16 d.lgs. n. del 1998 e all’art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993.
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto due ricorsi straordinari (nn. 37700/23 e 35085/23), ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., che sono stati riuniti con provvedimento del 17 ottobre 2023, chiedendo la correzione di errori di fatto di tipo percettivo in relazione a tutti i punti de decisione.
2.1. Con il primo ricorso, del 1 settembre 2023, COGNOME censura la sentenza della Corte di cassazione per avere dichiarato inammissibile: il primo motivo, sulla base dell’erroneo presupposto della mancata allegazione e precisazione del contenuto dell’istanza di rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen.; il secondo e il terzo motivo relativi alla mancata iniziale acquisizione dei supporti digitali delle intercettazioni; il quarto e il quinto motivo relativi alla mancata rinnovazione delle prove; il sesto e l’ottavo motivo relativi al compendio probatorio posto a sostegno della conferma della responsabilità penale; il settimo motivo relativo alla lesione del diritto di difesa in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte; il nono il decimo motivo riguardanti eccezioni processuali definite con ordinanze confermate dalle sentenze di merito; l’undicesimo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio; il dodicesimo motivo sulle contestazioni in ordine alle statuizioni civili.
2.2. Con il secondo ricorso, del 4 ottobre 2023, si censura la medesima sentenza della Corte di cassazione per errata o parziale lettura del motivo numero
undici, indicato nel ricorso con il numero dieci, sul regime di procedibilità del reato di truffa alla luce della c.d. Riforma Cartabia, per come articolato nei motivi aggiunti, con richiesta di eliminazione della pena illegale e assegnazione alle Sezioni Unite del procedimento, trattandosi di questione connessa anche alla recidiva e comunque chiedendo di sollevare questione di costituzionalità circa l’illegittimità degli artt. 129 cod. proc. pen.; 2, comma 4, cod. pen. e 85 d. Igs. n. 50 del 2022.
All’udienza dell’Il gennaio 2024 il procedimento è stato rinviato per acquisire gli atti dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza impugnata ed è stato nuovamente fissato, ex art. 127 cod. proc. pen., per l’udienza del 29 febbraio 2024.
In data 13 febbraio 2024 è pervenuta via pec un’istanza del ricorrente, di presenziare e di rendere dichiarazioni in udienza, rigettata con separato provvedimento.
Il 18 febbraio 2024 NOME ha presentato un’istanza di ricusazione, dichiarata inammissibile con ordinanza del 29 febbraio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto presentati per motivi diversi da quelli consentiti.
Ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen. costituisce errore di fatto l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, tanto da influenzare processo formativo della volontà e determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.221280). Detto errore, quindi, va identificato soltanto in una fuorviata rappresentazione percettiva, con esclusione delle ipotesi in cui la decisione abbia contenuto valutativo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686).
Nel caso di specie, l’errore è stato individuato in tutti gli assunti che hanno portato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27745 del 14 aprile 2023, a ritenere inammissibili i motivi di ricorso con i quali COGNOME contestava sia
questioni processuali, sia la configurabilità dei reati, sia il trattament sanzionatorio e la conferma delle statuizioni civili.
3.1. In ragione dell’erroneità della successione numerica ordinale utilizzata dai ricorsi (correttamente rilevata sia dal Procuratore generale, sia dalla memoria della parte civile) e dell’essere entrambi relativi alla medesima sentenza impugnata, di seguito si prenderà in esame la numerazione adottata da quest’ultima al fine di verificare la sussistenza degli errori di fatto denunciati.
3.2. Come osservato nella requisitoria scritta del Procuratore generale, questa Suprema Corte, con ordinanza n. 43767 del 14/05/2022, ha già dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso n. 35085/23, ovverosia la richiesta di rimessione del processo ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., in quanto depositata tardivamente il 5 marzo 2022, cioè successivamente alla sentenza della Corte d’appello di Milano emessa in data 10 marzo 2022. Avverso detta ordinanza, come rilevato nella citata requisitoria, sono stati proposti tre ricorsi straordinari p errore di fatto dal medesimo ricorrente, definiti con sentenze di questa Sezione emesse il 7 luglio 2023, il 3 ottobre 2023 ed il 31 ottobre 2023.
3.3. Con riferimento agli altri motivi, la Corte di cassazione ha escluso la configurabilità dei vizi denunciati, prendendo puntualmente in esame, sulla base degli atti processuali, ciascuno di essi, e individuando anche i punti essenziali della decisione di merito fondata non solo su prove dichiarative e perizie, ma sul contenuto delle attività di intercettazione.
3.4. In particolare, sui motivi secondo e terzo, relativi all’utilizzo all’ammissibilità delle intercettazioni, la sentenza impugnata a pag. 7, dopo averli ritenuti aspecifici, ha richiamato i passaggi della motivazione della Corte di appello che li aveva respinti condividendone il contenuto.
3.5. Sui motivi quarto e quinto, relativi alla mancata rinnovazione dell’istruttoria richiesta dalla difesa e alla contrazione delle prove ammesse, la sentenza impugnata, alle pagg. 7 e 8, ha richiamato e ritenuto logici e coerenti i passaggi della motivazione della Corte di appello sia riguardo all’assenza dei presupposti di cui all’art. 603 cod. proc. pen. per la natura esplorativa dell’istanza, sia in ordine alla riduzione a venti testimoni dei cinquanta richiesti dalla difesa.
3.6. Sul sesto e sull’ottavo motivo, riguardanti la rivalutazione delle prove assunte per affermare la responsabilità del ricorrente, costituite essenzialmente da intercettazioni, la sentenza impugnata, alle pagg. 8-11, ha richiamato correttamente il limite cui è tenuto il Giudice di legittimità rispetto al predett ambito di cognizione, riservato al giudice di merito allorché, come nella specie, abbia utilizzato argomenti logici e coerenti nella valutazione delle prove raccolte
ed abbia offerto un analitico apprezzamento delle doglianze difensive sia in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’associazione e dei reati-fine, sia rispetto alla mancata acquisizione dei “quattro torni di documenti” di cui il ricorrente non aveva indicato la decisività ai fini dell’accertamento della responsabilità e che, comunque, la Corte di Cassazione non avrebbe potuto esaminare.
3.7. Sul settimo motivo, riguardante la ritenuta erronea qualificazione giuridica del fatto per il quale il ricorrente era stato assolto, la sentenza impugnata, alle pagg. 9 e 10, ha coerentemente dato atto della irrilevanza della censura estranea all’accertamento della responsabilità concernente altre condotte.
3.8. Sui motivi nono e decimo, concernenti eccezioni definite con ordinanze endoprocessuali di rigetto dell’integrale trascrizione delle udienze e delle presunte discrasie tra i verbali e le trascrizioni, la sentenza impugnata, a pag. 11, ha escluso vizi di legittimità, sul rilievo che il sistema ordinario di verbalizzazione dell’udienz è quello stenotipico, dando atto dell’assenza di riscontri oggettivi alle asserite discrasie e, comunque, ritenendo generica e priva di decisività la dedotta mancata ostensione degli atti da parte dell’accusa.
3.9. Sui motivi relativi al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, alle pagg. 11 e 12, ha dato atto che la puntuale motivazione contenuta a pag. 109 della sentenza della Corte di appello era pienamente coerente con l’ampia discrezionalità riconosciuta al giudice di merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, così come rispetto al riconoscimento dell’aggravante del danno ingente valutato in concreto rispetto ai pregiudizi subiti dalle vittime.
3.10. Il motivo relativo al regime di procedibilità del reato di truffa a seguito dell’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia è stato rigettato in diritto, a pag 12, richiamandone l’irrilevanza alla luce dell’inammissibilità complessiva del ricorso.
3.11. L’undicesimo motivo, inerente alle statuizioni civili, è stato rigettato in diritto sulla base della corretta adesione della decisione della Corte di appello di Milano alla costante giurisprudenza di legittimità.
3.12. Infine, l’inammissibilità del ricorso principale è stata ritenuta estesa ai motivi nuovi, con il puntuale richiamo al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui l’indicazione di motivi generici nel ricorso costituisce di per sé ragione di inammissibilità del gravame anche se successivamente vengano depositati motivi nuovi.
Alla luce degli argomenti esposti nella sentenza impugnata, per come dianzi sintetizzati, risulta in termini inequivoci come essi non rechino alcun errore percettivo a fronte di ricorsi che, sviluppando un’esposizione prolissa e disordinata, esorbitante dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, si limitano a contestare il contenuto delle valutazioni poste a fondamento della declaratoria di inammissibilità di questa Suprema Corte, riproponendo integralmente le censure disattese, anche con generiche questioni di legittimità costituzionale, in una prospettiva orientata esclusivamente a sollecitare una diversa e non consentita rivisitazione di motivi di ricorso già esaminati e dichiarati inammissibili in questa Sede(Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023′ Rv. 285800).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Il ricorrente non è tenuto, invece, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile in ragione della radicale ed evidente inammissibilità del ricorso, tale da non richiedere alcun apprezzabile contenuto controargomentativo per disarticolarne i motivi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende
Così deciso il 29 febbraio 2024.