Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44369 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44369 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza della Terza Sezione n. 48382 del 17 novembre 2022, questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 marzo 2020, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha disposto rinvio per nuovo giudizio sul punto e ha rigettato nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della C:orte di cassazione.
2.1. Si deduce la sussistenza di un errore percettivo ex art, 625 bis cod. proc. pen. causato da una svista (omessa valutazione dei motivi nuovi) e da un conseguente equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso (contenuto della conversazione ambientale progr. 802 del 23 ottobre 2013, ore 10.35, captata a bordo dell’autovettura con targa tedesca TARGA_VEICOLO in uso a NOME) e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che hanno condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso in merito alla ritenuta sussistenza della condotta partec:ipativa del COGNOME all’interno del contesto criminoso ed all’attribuzione di un ruolo apicale allo stesso.
Il COGNOME aveva proposto l’originario ricorso per Cassazione avverso la decisione di secondo grado, sostenendo l’illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della condotta partecipativa e al riconoscimento del ruolo apicale all’interno del contesto criminoso e all’uopo rappresentava la carenza di motivazione con riguardo alle ragioni di appello che non sarebbero state esaminate dalla Corte di merito.
Con l’atto di gravame originario, il ricorrente rappresentava che, a causa dall’inesatta percezione del contenuto delle conversazioni del mese di ottobre 2013 intercorse tra COGNOME NOME e COGNOME NOME (inerente alle presunte scorrettezze poste in essere da NOME nei confronti dell’altro sodale COGNOME NOME), a cui la sentenza di appello aveva assegnato rilievo decisivo, i giudici della Corte di merito avevano ritenuto il loro contenuto indicativo delle regole di una supposta struttura illecita e di conseguenza dell’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti a cui apparteneva il COGNOME, ricoprendo all’interno di’ essa un ruolo apicale.
Successivamente, il COGNOME proponeva tempestivamente motivi aggiunti, coi quali rappresentava che le decisioni di primo e di secondo grado erano state adottate sulla scorta di un giudizio valutativo viziato da una fuorviata rappresentazione percettiva del contenuto delle uniche tre conversazioni dell’ottobre 2013 intervenute tra il COGNOME e il COGNOME e, in particolare di quella di cui al progr. 802 del 23/10/2013,
J/
ore 10.35, conversazione ambientale captata a bordo dell’autovettura con targa tedesca TARGA_VEICOLO in uso al ROMEO (… .io ho chiuso, digli.., ora che viene SARO glielo dico …lui SARO se se lo vuole tenere, se vuole fare con io non voglio fare niente …omissis… io ho chiuso, perché ho trovato questi amici miei, se erano altri, mi dovevo scannare, io …omissis…Non sono stupidaggini queste, capito, queste sono cose serie…”).
Questi ultimi motivi, come desumibile dalla lettura della motivazione della sentenza per la quale si chiede correggersi l’errore di percezione, non hanno formato oggetto di valutazione da parte della Terza Sezione della Corte di cessazione.
Il Procuratore generale condivideva tali doglianze e chiedeva l’accoglimento del ricorso e il rinvio al giudice di merito per una nuova decisione, ritenendo il contenuto di dette conversazioni non indicativo di una condotta partecipativa del COGNOME.
I giudici di merito, dopo aver riportato integralmente il contenuto delle intercettazioni di interesse (21, 22 e 23 ottobre 2013) si sono limitati ad affermare: “emerge in capo al COGNOME NOME la figura dotata del potere di regolare i rapporti tra gli associati e di decidere, se ed in quali termini, i singoli soggetti possano far parte del sodalizio”.
In realtà, dalla lettura della conversazione del 23 ottobre 2013, ore 10.35, progr. 802, intercorsa tra il NOME e il COGNOME, emergeva chiaramente che i rapporti tra gli associati erano regolati da COGNOME NOME, assente ai dialoghi in quanto all’epoca non si trovava in loco, come pure dai conversanti era sempre implicitamente riconosciuta in capo al COGNOME la decisione sul mantenimento dei singoli partecipi all’interno del sodalizio o all’allontanamento dallo stesso.
Infatti, il NOME, interloquendo con COGNOME NOME, attesi i rapporti di conoscenza tra loro, nella circostanza si limitava a dolersi dei comportamenti sconvenienti del cognato NOME COGNOME nella gestione delle attività illecite, rappresentandogli che non intendeva proseguire nei rapporti con NOME che lo aveva esposto a gravi conseguenze evitate solo perché le persone con le quali aveva avuto problemi erano suoi amici.
Emergeva altresì che il COGNOME, oltre ad informare NOME NOME dei termini della vicenda, si riservava di adottare ogni sua determinazione al rientro in Lombardia di COGNOME NOME, l’unico a cui era riconosciuto il potere di decidere delle sorti di NOME all’interno della consorteria criminosa.
Sicchè, i giudici di merito e della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione hanno ritenuto il tessuto argomentativo steso dai Giudici di merito solido con riguardo ai profili oggettivi e psicologici della condotta ascritta al capo 1), emergendo con piena adeguatezza la stabile adesione del COGNOME ad un’associazione volta alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; al contrario, era evidente che il NOME non chiedeva a COGNOME NOME di decidere delle sorti di
NOME all’interno della consorteria criminosa, ma intendeva informarlo dell’eventualità dell’esclusione di NOME, attesi i rapporti stretti intercorrenti tra i due.
L’errore di fatto occasionato dall’inesatta percezione delle risultanze del contenuto della conversazione suindicata ha condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso in ordine all’attribuzione del ruolo apicale attribuito a COGNOME NOME all’interno della consorteria criminosa.
I Giudici della Corte territoriale (pag. 114), dopo avere riportato integralmente il contenuto delle intercettazioni di interesse (21, 22 e 23 ottobre 2013), avevano affermato: “emerge … in capo al COGNOME NOME la figura dotata del potere di regolare i rapporti tra gli associati e di decidere, se ed in quali termini, i singoli soggetti po sano far parte del sodalizio”.
Tale assunto motivazionale è il prodotto di una fuorviata rappresentazione percettiva del contenuto della conversazione del 23 ottobre 2013, progr. 802 e a cui faceva espresso richiamo la sentenza di appello nei termini che seguono: “emerge la decisione di escluderlo dal gruppo, di togliergli il potere di rappresentare il sodalizio, l’esigenza di interpellare altro soggetto, COGNOME, per verificare che anche lui sia d’accordo”.
Infatti, come emerso dal contenuto della conversazione n. 802 cit., il NOME non aveva chiesto a COGNOME NOME di escludere NOME dai suoi affari, ma aveva inteso solamente portarlo a conoscenza (in virtù di loro rapporti di natura personale) che lo avrebbe chiesto a COGNOME NOME (pag. 37 della sentenza di appello).
Poiché i giudici di merito e la Corte di cassazione hanno ritenuto decisivo ai fini del loro giudizio il contenuto logico di dette conversazioni, se la sentenza non fosse stata viziata da un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, la decisione adottata sarebbe stata diversa, quantomeno in relazione al ruolo apicale attribuito a COGNOME NOME all’interno della consorteria criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto una questione non qualificabile né come “errore materiale”, né come “errore di fatto”.
L’errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; mentre l’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo il quale l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previs dall’art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv, 259503).
L’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui conten viene percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193).
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che:
qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto rerrore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16104 del 27/03/2012, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280).
Il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art 625 bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezicne di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità. Da ciò discende che il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso i provvedimenti della Corte di cassazione
può avere ad oggetto l’omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa (Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, COGNOME, Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, COGNOME, Rv. 256293).
Infatti, sebbene il travisamento della prova implichi una errata valutazione di un dato di fatto emergente da un atto processuale, la sua deducibilità è sottoposta ad una rigorosa valutazione dei presupposti di ammissibilità (dovere di allegazione della prova che sia assume travisata, novità o persistenza del travisamento in caso di doppia conforme) che, all’evidenza, implicano un’attività valutativa non sindacabile con il ricorso straordinario. Se si estendesse la sua ammissibilità alla rivalutazione della legittimità della progressione processuale, che comprende in sé l’attività squisitamente valutativa che sottende alla valutazione delle prove, si trasformerebbe il ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. in un ulteriore grado di giudizio, con conseguenze non legittime in tema di stabilità dei giudicati, ad oggi, incidibili solo con la revisione o, in punto pena, con il riallineamento della sanzione ai parametri di legalità costituzionale e convenzionale sopravvenuti (Sez. 2, n. 29226 del 18/09/2020, Grande Aracri, non nnassimata).
2. Nel caso di specie, è di palmare evidenza che lo stesso ricorrente denuncia espressamente un errore interpretativo delle conversazioni interc:ettate e, in particolare, la n. 820 del 23 ottobre 2013, ore 10.35, dalla quale emergerebbe, contrariamente alla lettura fornita dai giudici di merito e dalla Corte di cassazione, che all’interno del clan il solo COGNOME NOME aveva il potere di decidere sul mantenimento o sull’esclusione degli adepti dal sodalizio, mentre COGNOME NOME intendeva solo informare NOME NOME che si sarebbe rivolto al COGNOME.
Ebbene, sul punto, nella sentenza impugnata, la Corte di cassazione ha dato atto che la Corte di appello aveva esaminato il linguaggio impiegato nelle conversazioni ed aveva valorizzato il significato della conversazione n. 820 e degli ulteriori colloqui captati intercorsi nel medesimo mese (pag. 26); ha spiegato altresì che la Corte di merito, con adeguato e solido apparato argomentativo, aveva illustrato l’ampio quadro probatorio indicato dell’esistenza dell’associazione criminosa alla luce dei molteplici elementi acquisiti, tra i quali proprio i dialoghi monitorati tra il NOME e NOME NOME, dei quali aveva valorizzato il tenore criptico e l’uso di particolari termini, giustificabile solo in un’ottica di rapporti illeciti (pag. 27).
Sempre in riferimento ai dialoghi intercettati, nel confutare le censure difensive attinenti alla non conoscenza dei motivi di contrasto con NOME COGNOME e delle regole violate da quest’ultimo, la Corte di legittimità ha ribadito che la Corte milanese aveva fornito una chiave di lettura non manifestamente illogica del significato dei discorsi, mediante lettura idonea a superare le incertezze interpretative evidenziate
nei motivi di appello e riprodotte nel ricorso, nell’ambito di un ben più ampio compendio investigativo (pag. 29). In particolare, si è evidenziato che dalle conversazioni dell’ottobre 2013 tra il NOME e COGNOME NOME si evinceva che quest’ultimo era stato informato del comportamento scorretto di COGNOME NOME, lesivo degli interessi del gruppo, circostanze giustificabili – in assenza di tesi alternative – solo i un’ottica della contestazione, ossia di comportamenti non accettati all’interno dell’associazione; si è dato altresì atto che, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, NOME COGNOME aveva indicato COGNOME NOME come l’unico soggetto dotato dell’autorevolezza necessaria per risolvere i problemi insorti a seguito dell’intimidazione del 30 marzo 2013, dalla quale era scaturita l’indagine (pag. 29). La sentenza impugnata è proseguita con l’illustrazione degli ulteriori elementi investigativi a carico di COGNOME NOME, che consentivano di lumeggiare meglio il significato della conversazione n. 820 e di riconoscere la validità dell’impianto probatorio sull’appartenenza del medesimo all’associazione e sul suo ruolo di capo (salva la disposizione di annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente, cioè, si duole del profilo valutativo (dunque non meramente percettivo) dell’asserito errore di fatto. La difesa evoca un elemento di fatto – a suo dire passato sotto silenzio e rimasto disatteso – onde richiedere una nuova lettura del compendio probatorio che ha portato i giudici di merito prima e i giudici di legittimità dopo a riconoscere la responsabilità penale dell’imputato. Il ricorrente, in contrasto con le suesposte indicazioni ermeneutiche, propone una rivalutazione delle prove non ricompresa nel perimetro che circoscrive la cognizione del giudice di legittimità in materia di ricorso straordinario.
Se si estendesse l’ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario alla rivalutazione della legittimità della progressione processuale, che comprende in sé l’attività squisitamente valutativa che sottende alla valutazione delle prove, si trasformerebbe il ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. in un ulteriore grado di giudizio, con conseguenze non legittime in tema di stabilità dei giudicati, ad oggi, incidibili solo con la revisione o, in punto pena, con il riallineamento della sanzione ai parametri di legalità costituzionale e convenzionale sopravvenuti.
Deve escludersi, pertanto, la configurabilità di un qualsivoglia errore nella decisione adottata dalla Corte di cassazione nel processo a carico del ricorrente.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 settembre 2023.