Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44366 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44366 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Sierra Leone il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 20/04/2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 39077/2022, emessa all’udienza del 20/04/2022 e depositata il successivo 17/10/2022, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorso proposto, nell’interesse di NOME COGNOME, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del precedente 26/05/2021, che aveva riformato, mediante la sola riduzione del trattamento sanzionatorio, la decisione di condanna per il delitto di illecita importazione di sostanza stupefacente, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio 1’11/06/2020.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., lamenta, sotto un primo profilo, errore di fatto dovuto a vizio percettivo in ordine all valutazione della deposizione del teste COGNOME.
Osserva, in specie, che la Corte di cassazione ha sostenLito che i giudici del merito sono pervenuti all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in base alle risultanze della deposizione del teste COGNOME distorcendo il significato dell’asserto del Tribunale di Busto Arsizio e dalla Corte di appello di Milano, posto che sia il primo che il secondo organo giudicante hanno concordemente fondato la decisione di condanna sulla chiamata in correità dell’imputata in procedimento connesso NOME NOME e sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche.
Assume poi, sotto altro profilo, che la decisione della Corte di cassazione sarebbe viziata da errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., laddove risulta attestata l’avvenuta allegazione al fascicolo per il dibattimento della perizia di trascrizione delle intercettazioni effettuate.
Ciò perché la perizia trascrittiva delle intercettazioni, di cui la difesa avev eccepito l’inutilizzabilità proprio in ragione della mancanza in atti del relativ elaborato peritale, non risulta riversata nel fascicolo, in cui, invece, sono stat depositati dal pubblico ministero solo due CD, in tesi contenenti le trascrizioni dell’attività captativa, che il Tribunale di Busto Arsizio aveva poi ritenut contenessero effettivamente tali trascrizioni, rilasciando attestazione al riguardo, pur in assenza di autonoma e diretta verifica.
Osserva, ancora, che la sentenza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto per omissione, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto non risulta scrutinata la memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen., depositata in data 22/03/2022, con cui era stato dedotto che la copia trasmessa alla Corte di appello dell’unico CD contenente le risultanze dell’attività captativa, in precedenza depositato dal pubblico ministero presso la cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio (in tal senso l’attestazione rilasciata dal funzionario addetto) non conteneva la perizia trascrittiva delle intercettazioni effettuate e la relativ traduzione in lingua inglese.
Sostiene poi, sotto altro profilo, che la decisione della Corte di cassazione è viziata da errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., laddove è affermato che, durante il giudizio di primo grado, l’imputato ha prestato il consenso all’acquisizione in atti della perizia di trascrizione delle intercettazioni, d
informative di P.G. del 10/07/2007 e del 03/10/2007 e del verbale di interrogatorio dell’imputata in procedimento connesso NOME.
Rileva, infatti, che, alla prima udienza utile del giudizio di primo grado, la difesa aveva contestato l’utilizzabilità degli esiti delle captazioni, m rinunciando, in seguito, a tale eccezione, la qual cosa escluderebbe, in radice, che abbia prestato consenso all’acquisiz ione della perizia trascrittiva e renderebbe evidente, ad un tempo, l’errore percettivo in cui sarebbe incorso, sul punto, il giudice di legittimità.
Analogamente rileva che giammai la difesa, nel corso delle plurime udienze del giudizio di primo grado, aveva prestato il consenso all’acquisizione delle informative di P.G. del 10/07/2007 e del 03/10/2007, che pure contenevano stralci di intercettazioni riguardanti l’imputato, sicché risulterebbe erronea l’acquisizione di tali atti, disposta, all’udienza del 07/11/2019, sulla base de consenso delle parti e connotata da un evidente errore percettivo per omissione la decisione della Corte che ha obliterato la ‘alutazione della specifica doglianza articolata con apposito motivo di ricorso.
Osserva ancora che non è stata mai sollecitata dal pubblico ministero, né nella fase della formulazione delle richieste probatorie, né successivamente, l’acquisizione del verbale dell’interrogatorio di garanzia reso dall’imputata in procedimento connesso NOME, sicché, in carenza di tale presupposto, tale atto non avrebbe potuto ritenersi ritualmente acquisito dal Tribunale sulla base dell’accordo delle parti (il consenso della difesa, peraltro, non sarebbe mai stato prestato) ed è, oltretutto, connotata da un evidente errore percettivo per omissione la decisione della Corte che ha obliterato la valutazione della specifica doglianza articolata con apposito motivo di ricorso.
Rileva ulteriormente che la sentenza impugnata è inficiata da errore di fatto per omissione, ex art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto non risultano scrutinati il motivo di ricorso sub 1 e la memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen. depositata in data 22/03/2022.
E invero, nella sentenza impugnata, pur essendosi affermato che “… i giudici di merito hanno adottato percorsi motivazionali comuni…”, si è recepita e, in sostanza, convalidata l’impostazione della Corte di appello, che ha fondato la decisione di condanna sul solo contenuto delle captazioni telefoniche, ritenute di contenuto estremamente chiaro, senza attribuire rilievo alcuno alle dichiarazioni eteroaccusatorie dell’imputata in procedimento connesso NOME, poste, invece, a base della decisione di analogo tenore assunta, in precedenza, dal giudice di prime cure, eludendo, in tal modo, la valutazione delle doglianze articolate dalla difesa, incentrate sull’attendibilità del narrato della menzionata dichiarante.
Deduce, poi, che la sentenza impugnata risulta ulteriormente viziata da errore di fatto per omissione, ex art. 625-bis cod. proc. pen., perchè non sono stati scrutinati i motivi di ricorso sub 1/A e 1/13.
Assume, in particolare, che il giudice di legittimità ha obliterato la valutazione della doglianza fondata sull’inutilizzabilità intrinseca delle risultanze dell’attività di captazione, che si volevano affette da tale patologia in quanto i verbali di inizio e di fine delle operazioni recavano l’indicazione della Questura di Frosinone come luogo del loro svolgimento, a dispetto di quanto attestato in una nota proveniente da quella Questura, in cui si indicava il locale Ufficio di Procura come luogo della registrazione, e di quanto affermato in una missiva a firma del direttore commerciale della “RAGIONE_SOCIALE“, in cui si dava conto della messa a disposizione dell’Ufficio inquirente delle apparecchiature all’uopo necessarie, al fine evidente di evitare che la prova risultasse viziata da inutilizzabilità per l mancanza del decreto autorizzativo del pubblico ministero all’espletamento fuori sede dell’attività investigativa.
Sostiene, quindi, che i verbali indicati risultano conseguentemente falsi, attestando un luogo di compimento delle operazioni non veritiero, e che la Corte di cassazione, nell’affermare che la prospettata inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 89 disp. att. cod. proc. pen. non determinava l’inutilizzabilit degli esiti delle captazioni legittimamente eseguite, è sostanzialmente incorsa in un errore di fatto per omissione.
Rileva, ancora, che la sentenza gravata risulta inficiata ulteriormente da errore di fatto per omissione, in quanto non è stato scrutinato il motivo di ricorso sub 2.
Osserva, infatti, che era stato dedotto il mancato vaglio, da parte dei giudici del merito, dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca della fonte dichiarativ NOME, imputata in procedimento connesso, nonché l’assenza di riscontri estrinseci alle sue propalazioni accusatorie, deduzioni che, in tesi, la Corte di cassazione avrebbe omesso di scrutinare.
Conclude, infine, che gli evidenziati errori di fatto ed errori di fatto pe omissione sono stati causa, diretta e immediata, dell’omessa valutazione della maggior parte delle doglianze difensive.
Il medesimo difensore ha depositato poi, in data 25/08/2023, una memoria di replica alle osservazioni compendiate nelle note in precedenza presentate in cancelleria dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Destituito di fondamento risulta l’unico motivo di ricorso, con cui si lamentano, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., plurimi errori di fatto ed errori di fatto per omissione.
Al riguardo, occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimit oggetto del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui è incorso il giudicante nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata processo formativo della volontà, che risulta conseguentemente inficiato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali e conduc:e a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata laddove esso non vi fosse stato (così, Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280-01).
Nello specifico, il giudice di legittimità, nel suo più ampio consesso, ha evidenziato: 1) che, se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha, comunque, un contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) che sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori d interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di un’inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi far valere quest ultimi – anche se risoltisi in travisamento del fatto – solo nelle forme e nei limi delle impugnazioni ordinarie; 3) che l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata dell norma, posto che l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
Ai parametri testé indicati si sono costantemente uniformate le decisioni delle sezioni semplici della Corte, che hanno altresì precisato che «In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che può essere rilevato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbi’a condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (in tal senso, Sez. 6, n. 14296 del 20/3/2014, Apic:ellla, Rv. 25950301).
Fatta tale premessa e passando al vaglio dei plurimi errori di fatto in tesi caratterizzanti la sentenza impugnata, è d’uopo porre in rilievo che non può
ritenersi tale, innanzitutto, quello che si vuole riguardi la valutazione dell deposizione del teste COGNOME.
Nello specifico, si assume che, nella sentenza della Terza Sezione, le dichiarazioni del predetto teste sarebbero state ritenute l’elemento fondante le pronunzie di condanna emesse dai giudici di primo e di secondo grado, a dispetto del fatto che tanto il Tribunale di Busto Arsizio quanto la Corte di appello di Milano avrebbero ancorato, piuttosto, le rispettive decisioni alla chiamata in correità dell’imputata in procedimento connesso NOME e alle risultanze delle intercettazioni telefoniche.
Si rileva, purtuttavia, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione di condanna assunta dalla Corte di appello di Milano risulta basata proprio sulla deposizione dell’indicato testimone, autore dell’arresto in flagranza della donna che aveva effettuato materialmente l’importazione della droga (la NOME, per l’appunto), oltre che sulle risultanze dell’attività di captazione telefonica (in tal senso, le pagg. 9, 10 e 11 della decisione de qua).
Appare evidente, pertanto, che il giudice di legittimità, allorquando, nel delibare la deduzione difensiva basata sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da NOME, ha evidenziato che la decisione di condanna della Corte territoriale risultava fondata sulla deposizione del COGNOME e sulle univoche risultanze dell’attività intercettiva, non è incorso in alcun errore percettivo.
E ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo all’ulteriore errore di fatto denunciato dal ricorrente, in tesi consistente nell’attestazione di avvenuta allegazione al fascicolo dibattimentale della perizia trascrittiva delle eseguite intercettazioni telefoniche.
Ciò perché lo stesso ricorrente ha sostenuto, in specie alla pag. 13 dell’atto di impugnazione, che il Tribunale di Busto Arsizio, all’udienza del 05/03/2020, aveva dato atto a verbale che i CD depositati in cancelleria dal pubblico ministero il precedente 28/02/2020 «… contenessero le trascrizioni delle intercettazioni disposte dal Tribunale di Napoli…», sicché è di 1:utta evidenza che la Terza Sezione di questa Corte non è incorsa in alcun errore percettivo, inteso nell’accezione dianzi indicata, allorquando ha affermato che «… la Corte territoriale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, ed anche il Tribunale di Busto Arsizio si è espresso con termini analoghi) ha dato conto che era stata a suo tempo disposta l’acquisizione – su consenso di tutte le parti – della perizia trascrittiva “sin dall’udienza del 28/02/2019”, e che il consenso doveva “ritenersi validamente espresso posto che all’udienza del 5.3.2020, depositata la perizia con la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, è stato concesso un termine alle difese per l’eventuale dissenso almeno dieci giorni prima dell’udienza dell’Il
giugno 2020″», aggiungendo, inoltre, che «… il primo giudice aveva senz’altro dato conto del deposito della perizia trascritti va, ed in proposito appariva semmai esservi stata perplessità circa l’avvenuto deposito di ulteriore e diversa documentazione…».
Ad ogni buon conto, è di palese evidenza che, anche in tal caso, il giudice di legittimità ha formulato una valutazione ascrivibile alla sua ,attività di giudizio sicché appare impropria l’attivazione di un rimedio finalizzato all’emenda non di un “error in iudicando”, ma di un ipotetico errore percettivo.
Deve ritenersi, poi, del pari insussistente l’errore di fatto per omissione in tesi consistito nell’aver dato conto, nella decisione, dell’avvenuta valutazione della memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen. del 22/03/2022, con cui si era dedotto che la copia, trasmessa alla Corte di appello di Milano, dell’unico CD contenente le risultanze dell’attività captativa non conteneva la perizia trascrittiva delle intercettazioni effettuate e la relativa traduzione in ling inglese.
Si osserva, infatti, che la Terza Sezione di questa Corte ha dato atto esplicitamente – in specie, al punto 6 del Ritenuto in fatto – dell’avvenuta valutazione delle memorie depositate dalla difesa del ricorrente a seguito della presentazione dell’impugnativa, tra le quali figura quella con cui si era dedotta la mancata trasmissione della perizia trascrittiva (riproduttiva, peraltro, di censure già fatte valere con il gravame), sicché, a fronte della disposta acquisizione di tale atto, risalente, come detto, all’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio in data 28/02/2019, la doglianza de qua, involgente all’evidenza il profilo dell’utilizzabilità dell’atto stesso, non può essere veicolata mercé la denunzia di un errore in fatto per omissione, non venendo in rilievo alcun errore percettivo, seppur di natura omissiva.
Insussistente risulta, ancora, l’errore di fatto in tesi consistito nell’attesta in sentenza, che l’imputato, nel corso del giudizio di primo grado, aveva prestato il proprio consenso all’acquisizione agli atti della perizia di trascrizione del intercettazioni, delle informative di P.G. del 10/07/2007 e del 03/10/2007 e del verbale di interrogatorio dell’imputata in procedimento connesso NOME.
È d’uopo evidenziare, infatti, che la difesa, nel corso dell’udienza del 28/02/2019, prestò il consenso all’acquisizione della perizia trascrittiva, di cui si limitò a contestare l’utilizzabilità (in tal senso le risultanze del relativo verba allegato al ricorso) e che il Tribunale di Busto Arsizio, disposta l’acquisizione dell’atto, si riservò la valutazione della sua utilizzabilità, sicché, contrariamente quanto sostenuto dal ricorrente, l’affermazione, contenuta nella sentenza della Terza Sezione penale, secondo cui era stato prestato il consenso all’acquisizione
del menzionato elaborato peritale non risulta inficiata da alcun errore di fatto, inteso nell’accezione sopra indicata.
E ad analoga conclusione si perviene con riguardo all’errore di fatto in tesi consistito nell’aver dato atto, nella decisione impugnata, del consenso prestato dall’imputato all’acquisizione delle informative di P.G. del 10/07/2007 e del 03/10/2007 e del verbale di interrogatorio dell’imputata in procedimento connesso NOME.
Si osserva, infatti, che i giudici di legittimità, contrariamente a quanto dedotto, hanno evidenziato (in specie alla pag. 9 della sentenza) che la Corte territoriale aveva basato la pronunzia di conferma della decisione di condanna resa in primo grado non sui menzionati atti d’indagine, ma sulle risultanze dell’attività di captazione telefonica e sul narrato del teste COGNOME, precisando, altresì, che la difesa non si era curata di specificare l’incidenza sulla decisione dell’eventuale eliminazione degli atti istruttori che si volevano illegittimamente acquisiti, circostanze alla cui stregua appare palese l’insussistenza, anche in tal caso, del denunciato errore di fatto.
Egualmente insussistente risulta, ancora, l’ipotizzato errore di fatto per omissione, che si vuole sia consistito nel mancato scrutinio del motivo di ricorso sub 1 e della memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen. depositata il 22/03/2022, con i quali si lamentava che la decisione della Corte territoriale sarebbe stata assunta senza attribuire rilievo alcuno alle dichiarazioni eteroaccusatorie dell’imputata in procedimento connesso NOME, poste, invece, a fondamento della decisione del giudice di prime cure.
Giova, infatti, rilevare che, come già detto, la Terza Sezione di questa Corte ha dato atto della disamina delle memorie depositate dalla difesa di NOME COGNOME successivamente alla presentazione dell’impugnativa, confutando le doglianze articolate con tali scritti e con il menzionato motivo di ricorso col rilievo ch l’affermazione di responsabilità del predetto in ordine al delitto per cui è giudizio era stata logicamente e coerentemente basata dalla Corte territoriale sulle sole risultanze delle captazioni telefoniche e sul narrato teste COGNOME, sicché finisce per divenire all’evidenza irrilevante la specifica confutazione di lamentazioni afferenti elementi di prova non concretamente utilizzati dal giudice la cui decisione si contesta.
Manifestamente insussistente risulta altresì l’errore di fatto per omissione in tesi consistito nel mancato scrutinio dei motivi di ricorso sub 1/A e 1/B.
Con essi era dedotta l’inutilizzabilità intrinseca delle risultanze dell’attivi captativa, dovuta al fatto che i verbali di inizio e di fine delle operazion indicavano come luogo di svolgimento la Questura di Frosinone, diversamente da quanto era attestato in una nota proveniente da quell’Ufficio, in cui si indicava la
locale Procura come luogo della registrazione e da quanto era affermato in una missiva a firma del direttore commerciale della “RAGIONE_SOCIALE“, in cui, per evitare che la prova risultasse inutilizzabile per la mancanza del decreto autorizzativo all’espletamento dell’attività captativa fuori sede, si era dato conto della messa a disposizione dell’Ufficio inquirente delle apparecchiature all’uopo necessarie
Per altro verso, si era sostenuto che i menzionati verbali, nel dare atto dello svolgimento delle operazioni in un luogo diverso da quello in cui esse erano state effettivamente compiute, risultavano falsi.
In proposito, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Terza Sezione di questa Corte ha scrutinato la dedotta doglianza (in specie, alla pag. 6 dell’impugnata sentenza), evidenziando, per un verso, che, per l’utilizzabilità dell’attività captativa, è necessaria la sola condizione ricorrente nel caso di specie – dell’avvenuta registrazione del flusso di comunicazioni presso i locali della Procura della Repubblica e, per altro verso, che, in assenza di contestazioni riguardanti l’effettivo espletamento di tale attività presso gli uffici dell’anzidetta Autorità giudiziaria e la natura di me errore materiale dell’inesatta indicazione del luogo di inizio e di fine delle operazioni, i verbali in oggetto non avrebbero potuto essere ritenuti falsi.
Tanto rende evidente l’insussistenza del dedotto errore di fatto per omissione, non essendo mancata, neppure con riguardo alle doglianze di cui trattasi, il doveroso scrutinio dei giudici di legittimità.
Palesemente insussistente risulta, da ultimo, anche l’errore di fatto per omissione che si vuole sia consistito nel mancato scrutinio del motivo di ricorso sub 2.
Con tale motivo era stata dedotta la mancata valutazione, da parte dei giudici del merito, dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca della font dichiarativa NOME (imputata in procedimento connesso), nonché il mancato rilievo, da parte degli stessi, dell’assenza di riscontri estrinseci al suo narrato di contenuto accusatorio, doglianze che, in tesi, la Corte di cassazione avrebbe omesso di scrutinare.
Si rileva, tuttavia, che anche in tal caso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Terza Sezione di questa Corte ha vagliato, nello specifico, le prospettate lamentazioni (in specie, alla pag. 9 della sentenza gravata), evidenziando che la Corte di appello aveva fondato la penale responsabilità dell’imputato sulla deposizione del teste NOME e sulle risultanze dell’attivit captativa, al di là dei “dicta” di NOME, impiegata dall’organizzazione come “corriere” dello stupefacente.
Deve quindi concludersi per l’insussistenza anche dell’errore di fatto per omissione di cui trattasi, rinvenendosi nella pronunzia dei giudici di legittimità la disamina della questione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese d& procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/09/2023