Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3582 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3582 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Trescore Balneario il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’ emendamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata;
letta la memoria pervenuta dal difensore di fiducia di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO del foro di Bergamo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di cassazione, con sentenza n. 21864/25 del 9 aprile 2025, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE il 13/12/2023 nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente al capo concernente il reato associativo, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso di NOME COGNOME.
1.1 In particolare, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso con la seguente motivazione:
«9.1. Il primo motivo di censura, con cui si contesta la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, per violazione degli artt. 178, comma 1, lettera c), 179 e 180 cod. proc. pen., è inammissibile.
La prospettazione difensiva, infatti, risulta del tutto priva di fondamento logico e giuridico, oltre che sfornita di qualsivoglia riscontro nella realtà processuale, in quanto, come si evince dalla lettura degli atti processuali, consultabili in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo, non risulta depositato, nell’ambito del procedimento cagliaritano, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO DDA, l’atto di nomina del difensore di fiducia, a favore dell’AVV_NOTAIO.
Come correttamente rilevato anche dalla Corte di appello, alle pagg. 336340, invero, nessuna nomina è ritualmente depositata agli atti in relazione al procedimento pendente dinnanzi alla Procura di RAGIONE_SOCIALE. Al contrario, l’unico atto di nomina in favore dell’AVV_NOTAIO risulta depositato nell’ambito di un procedimento diverso, iscritto presso la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Bergamo, al n. NUMERO_DOCUMENTO/20 Mod. 21, in relazione alle ipotesi di reato emerse a seguito RAGIONE_SOCIALE perquisizione locale subita dal COGNOME in data 7 luglio 2020, da parte dei RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione del decreto emesso dalla DDA di RAGIONE_SOCIALE; rispetto alla quale la Procura di RAGIONE_SOCIALE, peraltro, non ha ritenuto sussistere alcuna connessione con quelli oggetto del procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO DDA. È la stessa difesa, peraltro, ad ammettere espressamente, nell’articolazione del ricorso per cassazione, l’assenza, agli atti del procedimento, RAGIONE_SOCIALE nomina del difensore fiduciario; difesa che, non a caso, non è stata nemmeno in grado di produrre, neppure in sede di legittimità, alcuna documentazione atta a dimostrare l’avvenuto, effettivo e rituale deposito dell’atto di nomina presso la segreteria RAGIONE_SOCIALE Procura di RAGIONE_SOCIALE, di cui il difensore avrebbe dovuto aver copia o comunque attestazione di avvento deposito presso la Procura cagliaritana e del quale, all’opposto, non risulta alcuna traccia né presso il SICP né presso il registro delle PEC. Ne consegue che, del tutto correttamente, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso in data 31 marzo 2021, è stato notificato al difensore d’ufficio del COGNOME,
dal quale questi risultava difeso fino al 10 giugno 2021, allorquando il sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO (AVV_NOTAIO) provvedeva al rituale deposito RAGIONE_SOCIALE nomina fiduciaria a favore dell’AVV_NOTAIO, anche nell’ambito del procedimento cagliaritano. La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, d’altra parte, deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore dell’indagato nel momento in cui l’atto è depositato in segreteria, atteso che il deposito segna il momento in cui l’autorità giudiziaria dispone l’inoltro dell’atto per la notificazione, a nulla rilevando la nomina del difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché prima che sia materialmente eseguito l’inoltro (ex multis, Sez. 5, n. 25803 del 09/05/2019, Rv. 276127)».
1.2. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con la seguente motivazione:
«9.2. Il secondo motivo di ricorso, afferente alla violazione dei criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., è anch’esso inammissibile, perché di carattere valutativo ed esplorativo. La doglianza proposta, infatti, si fonda su una ricostruzione dei fatti non conforme agli atti di indagine, risultando, per contro, espressamente smentita dalle stesse emergenze processuali. In particolare, risulta documentalmente accertato che l’avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili, ex art. 360 cod. proc. pen., è stato ritualmente notificato dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, a seguito di interlocuzione con la Procura di RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è stata poi effettivamente espletata l’analisi del dispositivo elettronico.
In ogni caso, la prospettazione difensiva si rivela del tutto irrilevante, dal momento che – come già chiarito sub 9.1. – con riferimento al procedimento pendente presso la Procura di RAGIONE_SOCIALE, il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, non risultava neppure ritualmente nominato, con conseguente insussistenza, non solo, di qualsivoglia vizio nella sequenza procedimentale che ha condotto all’espletamento dell’accertamento tecnico, ma anche RAGIONE_SOCIALE dedotta nullità processuale.».
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 -bis cod. proc. pen., a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME, articolando due motivi di ricorso con i quali si prospettano errore percettivi nei quali sarebbe incorso il Giudice di legittimità, e di cui chiede la correzione, motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta mancata valutazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione del documento n. 4 (“Informativa ai fini RAGIONE_SOCIALE
conoscenza del procedimento, verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, nonché informazione sul diritto di difesa”), allegato al ricorso per cassazione.
Premette, al fine di dimostrare l’errore percettivo nel quale sarebbe incorso il Giudice di legittimità, che la difesa del ricorrente aveva prodotto, unitamente all’atto di impugnazione, il documento indicato come doc. 4, a sostegno e corredo del primo motivo di gravame, con il quale si contestava la nullità assoluta dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato a difensore d’ufficio invece che al difensore di fiducia nominato.
Afferma che NOME COGNOME, essendo assente al momento RAGIONE_SOCIALE perquisizione locale presso la propria abitazione (disposta su mandato RAGIONE_SOCIALE DDA di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del p.p. n. 9443/2018 DDA ed eseguita dai ROS di RAGIONE_SOCIALE, in collaborazione con i RAGIONE_SOCIALE di Bergamo), aveva sottoscritto l’informativa con identificazione, nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio nel pomeriggio del giorno 7 luglio 2020 presso la Stazione dei RAGIONE_SOCIALE di Via delle Valli (doc. B già doc. 4).
Sostiene il ricorrente che il documento sottoscritto non poteva che riferirsi all’unico procedimento in quel momento esistente, ossia quello cagliaritano, posto che la trasmissione RAGIONE_SOCIALE notizia di reato (doc. C già doc. 5, secondo foglio) era avvenuta solo due giorni dopo, in data 09.07.2020, e che pertanto la Corte di cassazione era incorsa in un evidente errore di fatto determinato dal travisamento del doc. 4.
Produce, a sostegno RAGIONE_SOCIALE sua tesi, l’avviso di inizio accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. nel procedimento penale n. 9443/18 DDA RAGIONE_SOCIALE del 21 luglio 2020, notificato a mezzo pec all’AVV_NOTAIO dal RAGIONE_SOCIALE in data 22 luglio 2020, in cui l’AVV_NOTAIO (che dice non essere nota agli uffici cagliaritani) viene indicato come difensore di fiducia (doc. D già doc. 7), sostenendo che, seppur di per sé non dirimente, appare fortemente indiziario RAGIONE_SOCIALE esistenza di una nomina del l’AVV_NOTAIO nel procedimento cagliaritano, nomina che va individuata nel verbale di elezione di domicilio di cui al doc. 4.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta errore di fatto con riguardo alla notifica dell’avviso degli accertamenti tecnici irripetibili.
In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, sostenendo che l’avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. sul notebook Asus sequestrato a NOME COGNOME in occasione RAGIONE_SOCIALE perquisizione era stato notificato dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e non dalla Procura di RAGIONE_SOCIALE, presso la quale era stata poi effettivamente
espletata l’analisi del dispositivo elettronico , in tal modo incorrendo nello stesso errore di fatto in cui erano caduti i giudici di merito.
Produce, a sostegno RAGIONE_SOCIALE sua tesi, documenti e segnatamente il doc. E già doc. 9 (verbale di perquisizione), il doc. F già doc. 10 (ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con la quale viene rigetta la richiesta di dissequestro del notebook avanza dall’ AVV_NOTAIO) e il doc. D già doc. 7 (notifica a mezzo pec dell’ avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. nel procedimento penale n. 9443/18 DDA RAGIONE_SOCIALE).
Sostiene il difensore che l’errore in fatto commesso dalla Corte di cassazione in ordine alla provenienza RAGIONE_SOCIALE notifica, mutuato dalle sentenze di merito, aveva determinato un grave vulnus alle norme procedurali che regolano il processo di acquisizione RAGIONE_SOCIALE prova, con riguardo al sequestro del notebook e alla successiva attività di estrapolazione RAGIONE_SOCIALE copia forense del suo contenuto, nonché una grave lesione del diritto di difesa di NOME COGNOME, determinata dal mancato deposito nel fascicolo cagliaritano RAGIONE_SOCIALE copia forense del notebook, con la conseguenza che la difesa non aveva potuto utilizzare i dati (personali e lavorativi) contenuti nel dispositivo elettronico e segnatamente i dati estrapolati mediante sistema satellitare Octo e mediante le celle telefoniche, utilizzati nella ricostruzione ex post dei movimenti dell’imputato e nel posizionamento del COGNOME nelle date interessate dalle contestazioni.
Il Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’emendamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata .
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria scritta con la quale ha ulteriormente argomentato in ordine alle censure proposte, insistendo per l’accoglimento del ricorso .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Va premesso che, la Corte di cassazione anche a Sezioni Unite ha in più occasioni delineato la nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., affermando che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato
dall’influenza esercitata sul processo formativo RAGIONE_SOCIALE volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280 -01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 -01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527 -01; Sez. 4, n. 13544 del 04/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193 -01).
In particolare, per quel che rileva in questa sede, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01).
Ciò posto, il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotto che la Corte di cassazione avrebbe negato l’esistenza di un fatto (il doc. n. 4) e avrebbe omesso totalmente di motivare in ordine alla nomina di difensore contenuta nel doc. n. 4 prodotto dalla difesa, è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti, non autosufficiente e comunque manifestamente infondato.
Sotto un primo profilo, deve escludersi che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sia incorsa in un errore percettivo nella lettura RAGIONE_SOCIALE informativa in data 7 luglio 2020 prodotta dalla difesa (doc. B già doc. 4), in quanto dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza risulta invece chiaramente che la Corte di cassazione ha preso in esame il doc. n. 4 prodotto dalla difesa e ha correttamente valutato che l’atto di nomina in favore dell’AVV_NOTAIO contenuto nella informativa in data 7 luglio 2020 risulta depositato nell’ambito di un procedimento, diverso da quello cagliaritano (n. NUMERO_DOCUMENTO/2018 DDA), iscritto presso la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Bergamo in data 9 luglio 2020 al n. NUMERO_DOCUMENTO Mod. 21, in relazione alle ipotesi di reato emerse a seguito RAGIONE_SOCIALE perquisizione locale subita da NOME COGNOME in data 7 luglio 2020, da parte dei RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione del decreto emesso dalla DDA di RAGIONE_SOCIALE. E, con valutazione insindacabile in questa sede, ne ha tratto la conseguenza che, del tutto correttamente, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso in data 31 marzo 2021, era stato notificato al difensore d’ufficio del COGNOME, dal quale questi risultava difeso fino al 10 giugno 2021, allorquando il sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO (AVV_NOTAIO) provvedeva al rituale deposito RAGIONE_SOCIALE nomina fiduciaria a favore dell’AVV_NOTAIO, anche nell’ambito del procedimento cagliaritano.
Le critiche del ricorrente si collocano, quindi, fuori del perimetro segnato dall’art. 625-bis cod. proc. pen. pen.
Il motivo di ricorso, peraltro, non è autosufficiente, atteso che il ricorrente si è limitato a produrre la copertina del fascicolo aperto avanti la Procura di Bergamo, ma non ha prodotto davanti alla Corte di cassazione e in questa sede gli allegati alla comunicazione notizia di reato trasmessa in data 9 luglio 2020, che avrebbero consentito di verificare se alla comunicazione notizia di reato era allegata l’informativa con identificazione, nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio in data 7 luglio 2020.
Il motivo di ricorso è, comunque, manifestamente infondato, atteso che dall’esame del documento n. 4 (“Informativa ai fini RAGIONE_SOCIALE conoscenza del procedimento, verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, nonché informazione sul diritto di difesa”), allegato al ricorso per cassazione, risulta chiaramente che lo stesso si riferisce ai reati (art. 3 L. n. 110 del 10/04/1975: alterazione di armi; art 697 cod. pen.: detenzione abusiva di armi; art. 73, comma 1, d.P.R. 09/10/1990 n. 309: illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina) accertati in data 7 luglio 2020 in Gorlago (BG), emersi a seguito RAGIONE_SOCIALE perquisizione locale eseguita presso l’abitazione di NOME COGNOME in data 7 luglio 2020 da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Le risultanze del doc. n. 4 trovano, peraltro, precisa e coerente conferma nel verbale di sequestro e nel verbale di passaggio di consegne in data 7 luglio 2020 prodotti dalla difesa (doc. E già doc. 9).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti e manifestamente infondato.
Ed invero, deve escludersi che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sia incorsa in un errore percettivo nella lettura RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo pec dell’avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. sul notebook Asus sequestrato a NOME COGNOME in occasione RAGIONE_SOCIALE perquisizione (doc. D già doc. 7), in quanto dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza risulta invece chiaramente che la Corte di cassazione ha preso in esame il doc. 7 prodotto dalla difesa e ha correttamente valutato che l’avviso era stato ritualmente notificato dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, a seguito di interlocuzione con la Procura di RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è stata poi effettivamente espletata l’analisi del dispositivo elettronico.
Le critiche del ricorrente si collocano, quindi, anche in questo caso, fuori dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso è, comunque, manifestamente infondato, atteso che dall’esame del doc. D già doc. 7 allegato al ricorso per cassazione, risulta chiaramente che l’avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. nel procedimento penale n. 9443/18 DDA RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME è stato trasmesso a mezzo pec il giorno 22 luglio 2020 alle ore 13:14 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE a EMAIL con il relativo allegato e con il messaggio ‘Da inviare a mezzo PEC all’indirizzo EMAIL ‘ e che lo stesso giorno 22 luglio 2020 alle ore 13:17:14, ossia circa tre minuti dopo, il messaggio di posta certificata (contenente il predetto avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili) era stato inviato da EMAIL all’indirizzo EMAIL.
Peraltro, non solo nel procedimento pendente presso la Procura di RAGIONE_SOCIALE il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, non risultava ritualmente nominato, come già osservato dalla Corte di cassazione, ma, avendo comunque ricevuto l’avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili e quindi avendo avuto notizia del procedimento, ben poteva depositare la nomina fiduciaria ed ivi esercitare le sue prerogative difensive.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME