Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4317 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4317 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Ercolano il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 20 marzo 2025 della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto revocarsi l’ordinanza impugnata e, in accoglimento dell’originario ricorso, annullare l’ordinanza della Corte d’assise d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione , del 3 dicembre 2024;
letta la memoria depositata il 24 novembre 2025 nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del suo difensore, propone ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa dalla settima sezione di questa Corte il 20 marzo 2025, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto, nell’interesse dello stesso COGNOME, avverso una pregressa ordinanza resa il 3 dicembre 2024 dalla Corte d’assise d’appello di Napoli.
La difesa sostiene che questa Corte avrebbe dichiarato l’inammissibilità del ricorso sul ritenuto presupposto che l’originaria istanza proposta alla Corte d’assise d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione (e da quest’ultim a dichiarata inammissibile), fosse una mera riproposizione di una pregressa istanza volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, laddove (e in ciò si sostanziava proprio il vizio dedotto con il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile) l’originaria istanza non era diretta ad ottenere l’accertamento del vincolo della continuazione, bensì il concorso formale tra il reato associativo e un tentativo di omicidio. E questa Corte, motivando, nuovamente, sulla sussistenza del vincolo della continuazione, avrebbe perpetuato proprio l’errore percettivo dedotto con l’originario ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va doverosamente premesso che l ‘errore di fatto per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte stessa sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza determinante esercitata sul processo formativo della volontà, viziato, appunto, dall’inesatta percezione delle risultanze processuali (cfr., in particolare, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002). Sono, quindi, fuori del perimetro normativo tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell’economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021).
Ciò considerato, con istanza proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., NOME COGNOME chiedeva alla Corte d’assise d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., il riconoscimento, ‘nella materialità dei medesimi fatti criminosi’ , degli estremi di un concorso formale di reati, tra il tentativo di omicidio (esauritosi nella condotta contestata ed oggetto della condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare di Napoli il 13 luglio 2015) e la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE (della quale l’omicidio sarebbe stata l’iniziale ‘mes sa a disposizione’ , oggetto della condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare di Napoli il 15 ottobre 2013).
L’istanza veniva dichiarata inammissibile e il condannato proponeva ricorso per cassazione (deciso con l’ordinanza impugnata), deducendo violazione degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. nella parte in cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dichiarato l’inammissibilità ritenendo l’istanza ripetitiva di altra precedente, finalizzata ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato e già rigettata, laddove l’istanza era volta non a richiedere (nuovamente) l’applicazione della continuazione, bensì al riconoscimento del concorso formale tra i due reati separatamente giudicati, questione radicalmente pretermessa dal giudice dell’esecuzione .
Ebbene, come rilevato dalla stessa difesa, la questione era stata ben compresa e valutata già con il decreto di fissazione dell’udienza camerale, dove, da un canto, si evidenziava la manifesta infondatezza dell’assunto, dall’altro, si osservava, sotto il profilo motivazionale, che, comunque, l’esclusione del concorso formale derivasse a fortiori dal mancato riconoscimento della continuazione.
Per cui, da un canto, la manifesta infondatezza dell’assunto prospettato (che non tiene conto che il reato associativo si perfeziona già con l’accordo) rende, in sé, inammissibile -per difetto d’interesse -la censura diretta a far valere la mancanza della relativa motivazione; dall’altro, per come si è detto, questa Corte ha avuto piena contezza dell’effettiva dimensione della questione sottoposta, per cui alcuna svista o equivoco è possibile rilevare.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME