Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41730 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41730 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Sent. n. sez. 1770/25
NOME NOME
Presidente –
NOME COGNOME
Relatore –
CCÐ10/12/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Montemurro il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 29/05/2025 della Corte di Cassazione, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso;
lette le conclusioni scritte dellÕAvv. NOME AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che insiste per lÕaccoglimento dei motivi di ricorso.
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 22 novembre 2024, che aveva
confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 493, 61, n.2, e 624 cod. pen. emessa dal Tribunale di Potenza in data 4 ottobre 2021.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con ordinanza n. 29510 del 29 maggio 2025.
Con il ricorso si invoca l’applicabilitˆ della disciplina di cui all’articolo 625cod.proc.pen., sostenendosi che per mero errore di fatto la Corte di cassazione ha dichiarato lÕinammissibilitˆ del ricorso perchŽ depositato tardivamente, senza considerare il prolungamento di quindici giorni del termine di impugnazione previsto dallÕart. 585, comma 1cod. proc. pen. avendo ritenuto non applicabile tale disposizione al giudizio di appello trattato con procedimento camerale non partecipato, senza che fosse stata avanzata istanza di partecipazione a norma dellÕart. 598 comma 2, cod. proc. pen.
In particolare, la Corte di Cassazione non avrebbe tenuto conto che la dichiarazione di assenza è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, prima della entrata in vigore della c.d. riforma ÒCartabiaÓ, e che, quindi, non andava applicata la normativa sul giudizio in assenza prevista dallÕart. 598cod. proc. pen.
Conseguentemente, si chiede che venga disposto lÕannullamento della ordinanza emessa dalla Corte di cassazione con le conseguenti statuizioni sui motivi di ricorso per cassazione che vengono riproposti in questa sede e di cui si chiede lÕaccoglimento.
1.Il ricorso è inammissibile perchŽ proposto per motivi di merito che investono la valutazione di una questione giuridica e non giˆ per un errore materiale o di fatto ex art. 625cod. proc. pen.
Per consolidata giurisprudenza di legittimitˆ, considerata la natura di rimedio straordinario che caratterizza il ricorso previsto dallÕart. 625cod. proc. pen. la nozione di errore di fatto che legittima l’accesso al rimedio del ricorso straordinario riguarda un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontˆ, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280).
Pertanto, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bens’ di giudizio,
sicchè sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.
Peraltro, nel caso di specie va osservato che la questione giuridica dedotta ha dato luogo a due orientamenti opposti.
In particolare secondo un primo orientamento Ð che è quello cui ha fatto riferimento lÕordinanza impugnata – nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, l’imputato appellante non pu˜ considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicchŽ, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrˆ beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Tale orientamento (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 Ð 01) è stato affermato senza distinguere se il procedimento camerale cartolare in appello sia stato trattato in base alla normativa emergenziale pandemica da Covid-19 ovvero secondo il rito cartolare introdotto dalla c.d. Òriforma CartabiaÓ.
Va ricordato che l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 (come modificato dall’art. 5L.n. 199 del 2022) ha stabilito che per le impugnazioni proposte fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023 (termine successivamente prorogato fino al 30 giugno 2024) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 23d.l. n. 137 del 2020.
Secondo il contrapposto orientamento si deve, invece, distinguere a seconda che la procedura cartolare si sia svolta sotto la vigenza della normativa sullÕassenza antecedente a quella introdotta con la Òriforma CartabiaÓ, perchè nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e siffatta dichiarazione non sia stata revocata, conserva tale condizione anche nel giudizio di secondo grado promosso prima dell’entrata in vigore del citato decreto e trattato successivamente con procedimento cartolare non partecipato, sicchŽ, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, egli potrˆ beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (vedi, Sez. 5 n. 17239 del 14/03/2025, COGNOME, Rv. 288136 Ð 01).
Risulta, quindi, evidente che con il ricorso non si deduca un errore di fatto ma un errore di diritto, peraltro ravvisabile solo aderendo al secondo dei due orientamenti di legittimitˆ che si sono formati sulla questione appena sopra
riportati, certamente non suscettibile di essere rivalutato o rettificato con il rimedio del ricorso straordinario.
Dalla inammissibilitˆ del ricorso deriva art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma il 10 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME