Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41059 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41059 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PENNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, il quale ha chiesto che la Corte voglia revocare la sentenza pronunciata dalla Terza Sezione penale e rinviare a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso.
Lette le conclusioni scritte della difesa del ricorrente, che ha concluso, chiedendo la revoca o l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Terza Sezione di questa Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con cui il difensore di COGNOME NOME deduceva la violazione dell’art. 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, sostenendo che, nel corso del giudizio d’appello celebrato con rito cartolare, la Corte territoriale avrebbe notificato al difensore la requisitoria del Procuratore Generale relativa ad un diverso giudizio, determinando così una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Nel rigettare tale doglianza, la Corte di cassazione ha verificato, attraverso l’esame del fascicolo processuale, che la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania, datata 20 marzo 2024, era stata ritualmente notificata all’AVV_NOTAIO il 29 marzo 2024 alle ore 10:06, con esito di “avvenuta accettazione” e “avvenuta consegna”, come risultante dall’attestazione informatica allegata alla requisitoria medesima. Conseguentemente, ha ritenuto che eventuali ed ulteriori notifiche di requisitorie relative ad altri processi non avessero comportato alcuna lesione del diritto di difesa, essendo stata comunque garantita la rituale notifica della requisitoria concernente il giudizio a carico del COGNOME.
Con il presente ricorso straordinario, il difensore deduce un errore di fatto rilevante, sostenendo che la Suprema Corte abbia travisato il contenuto della documentazione versata in atti.
In particolare, il ricorrente evidenzia che, se è vero che la PEC al difensore risulta correttamente inviata il 29 marzo 2024 (come dimostra l’oggetto della comunicazione recante “SEZ:NUMERO_CARTA-1767657 -Atto Mod. 7- Reg. generale/NUMERO_DOCUMENTO/001639/Corte di Appello a carico di NOME COGNOME“) – è altrettanto evidente che il file allegato alla medesima PEC, denominato “ABDALLAH ALAEDDINE.pdf”, conteneva la requisitoria relativa ad altro imputato e non quella concernente il COGNOME.
A sostegno della propria tesi, il difensore richiama altresì la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione del 3 gennaio 2025, il quale concludeva per l’accoglimento del motivo di ricorso e l’annullamento con rinvio.
Il ricorrente sostiene che l’omesso invio delle conclusioni del Procuratore Generale determini la nullità della sentenza impugnata e richiama, a tal fine, l’orientamento espresso dalla Quinta Sezione penale di questa Corte (sentenza n. 18700 del 29 marzo 2022), secondo cui l’omessa trasmissione delle conclusioni del P.G. alla difesa dell’imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, eccepibile con ricorso per cassazione entro il termine di cui all’art.180 cod.proc.pen. .
Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta depositata, ha chiesto che la Corte voglia revocare la sentenza pronunciata dalla Terza Sezione penale e rinviare a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso.
La difesa ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la revoca o l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario in esame non supera il vaglio di ammissibilità, essendo state sollevate censure che non sono consentite nel giudizio instaurato ai sensi dell’art.625 bis cod.proc.pen. .
1.1 La norma consente di impugnare una sentenza passata in giudicato, non per violazioni di legge o per vizi della motivazione, ma unicamente per un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore che deve essere connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01).
Inoltre, sempre secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la lacuna motivazionale può essere ricondotta nell’errore di fatto quando deriva da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura. Questa situazione si verifica quando l’omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo ( Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01).
1.2 Nel caso di specie, al punto 4) del considerato in diritto, la Terza Sezione ha testualmente affermato: ‘Questa Corte, con legittimo accesso al contenuto del fascicolo, alla luce della natura processuale dell’eccezione proposta, ha verificato che la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania relativa al processo in esame, datata 20/3/2024, era stata ritualmente notificata all’AVV_NOTAIO il 29/3/2024, alle ore 10.06, con esito di “avvenuta accettazione” e di “avvenuta consegna”, come da relativa attestazione informatica spillata alla requisitoria medesima.’
Il documento in questione corrisponde esattamente a quello presente nel fascicolo a disposizione della Corte di cassazione.
Non si configura pertanto un errore percettivo, poiché dal contenuto della sentenza emerge chiaramente che la Corte abbia fondato le proprie argomentazioni sull’atto contenuto nel fascicolo.
La questione è stata debitamente valutata e, semmai, potrebbe trattarsi, al più, di un errore di valutazione, non censurabile con ricorso straordinario.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen. e secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 13 giugno 2000, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente determinata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/10/2025
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