Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1718 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1718 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LONIGO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di cassazione, Sezione quinta penale, con sentenza n. 12797/2023 del 3 febbraio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME;
Rilevato che in un articolato motivo di ricorso proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. la difesa deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto in ordine al mancato riconoscimento della violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. quanto all’attribuzione all’imputato di una condotta diversa da quella per la quale era stato rinviato a giudizio e quanto alla ritenuta sussistenza di una condotta partecipativa dell’imputato, nonchØ con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico;
Rilevato che «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non Ł configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01);
Rilevato inoltre che «il ricorso straordinario per errore di fatto Ł inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268981 – 01)e che, quindi, non Ł qualificabile come errore di fatto quello che ha natura valutativa (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01);
Rilevato quindi che la doglianza Ł manifestamente infondata in quanto nel caso di specie il ricorrente si limita nella sostanza ad affermare che la decisione sarebbe ingiusta sotto un profilo meramente valutativo senza indicare in concreto alcun ‘fatto’ o ‘dato’ concreto in ordine al quale la Corte sarebbe incorsa in errore;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze proposte non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
Ord. n. sez. 17639/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME