Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28531 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e quelle dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di sul ricorso straordinario proposto da COGNOME NOME, nato a Stigliano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 16/10/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME NOME COGNOME; COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 41847 del 5/7/2023, con cui la Quarta Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto nel suo interesse avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 23/9/2022; con tale decisione era stata confermata la pronuncia emessa il 4/10/2021 dal G.I.P. del Tribunale di Potenza, che aveva condannato il ricorrente per vari reati relativi alla violazione della disciplina sugli stupefacenti alla pena ritenuta di giustizia.
Con l’unico motivo di doglianza, il ricorso deduce l’errore di fatto del giudice di legittimità, rilevando che la Corte di cassazione aveva ritenuto che i difensori di COGNOME avessero avanzato la richiesta di traduzione dell’imputato, all’epoca
detenuto, dinanzi alla Corte d’appello di Potenza solo nel corso dell’udienza del 23/9/2022 senza considerare che con atto inoltrato il 1/8/2022 era stata chiesta dai difensori la trattazione orale del processo. L’argomentazione difensiva, quindi, assume che : a) “la richiesta di trattazione orale” non era avvenuta, “per come erroneamente affermato dalla Corte, per la prima volta in udienza ma prima dell’udienza del 23/9/2022, ovvero alla data del 1/8/2022”, per cui non poteva “ritenersi tardiva”; b) a seguito della richiesta di trattazione orale, Corte d’appello di Potenza avrebbe dovuto disporre la traduzione dell’imputato detenuto, salva rinuncia; c) la Corte di legittimità era incorso in un equivoco nella lettura dell’atto d’impugnazione nonché dei motivi nuovi che lo avevano corredato, emendabile con il mezzo d’impugnazione esperito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29240 del 25/06/2018, Rv. 273193 e Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145), secondo cui l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà che, per effetto dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, è pervenuto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l’errore di esso.
Tanto premesso, deve osservarsi che, rispetto alla sentenza contestata, non appare ravvisabile alcun errore percettivo rilevante in questa sede, avendo la Corte fornito una ricostruzione degli accadimenti verificatisi e degli atti processuali intervenuti del tutto sovrapponibile a quella fondante il ricorso. E’ pacifico, infatti, che: i difensori richiesero per la prima volta la traduzione COGNOME all’udienza del 23/9/2022; non vi è alcun atto precedente, dalla Quarta Sezione erroneamente ignorato, che comunicasse alla Corte territoriale la volontà dell’imputato di partecipare all’udienza. Ricorso e sentenza, invece, divergono in ordine alla valutazione della richiesta di trattazione orale inviata dai difensori in data 1/8/2022. Assume il ricorrente che da tale atto discendeva il diritto dell’imputato, all’epoca detenuto, a essere presente alla camera di consiglio. Tale argomento, costituente uno dei motivi del ricorso dichiarato infondato, è stato valutato dalla Quarta Sezione e disatteso ritenendo che nel giudizio camerale di appello sia onere dell’imputato comunicare il proprio stato detentivo e la propria volontà di comparire in udienza in maniera tempestiva in modo da consentire la traduzione.
Non è, quindi, ravvisabile nella vicenda alcuna forviata rappresentazione percettiva degli atti processuali ma semmai, a voler condividere l’assunto ck GLYPH
difensivo, ricorrerebbe una errata valutazione o un non corretto apprezzamento di un atto processuale che, per costante giurisprudenza, non sono emendabili con il mezzo d’impugnazione esperito (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv 250527; Sez. 5, n. 28345, in data 1/2/2021, COGNOME; .Sez. 5, n.51736 del 19/4/2018, COGNOME; Sez. 5, n. 28749 del 25/1/2017, COGNOME; Sez. 3, n. 35509 del 21/06/2007, COGNOME, Rv 237514).
Il ricorso straordinario proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/6/2024.