Errore di Fatto: Quando un Ricorso Straordinario Diventa Inammissibile
L’errore di fatto rappresenta uno strumento processuale tanto specifico quanto delicato. Non è un appello mascherato né un’occasione per ridiscutere la sentenza, ma un rimedio straordinario per correggere sviste materiali in cui può incorrere la stessa Corte di Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 28309/2024) ci offre l’occasione per delineare con precisione i confini di questo istituto, chiarendo quando un ricorso basato su di esso debba essere dichiarato inammissibile.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da un ricorso straordinario presentato dal difensore di un condannato avverso un’ordinanza della Corte di Cassazione. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile un precedente ricorso contro una decisione del Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione. L’appellante, non soddisfatto, ha tentato la via dell’art. 625-bis del codice di procedura penale, sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto.
I Confini dell’Errore di Fatto secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire in modo netto cosa si debba intendere per errore di fatto e, soprattutto, cosa non rientri in tale nozione. L’errore rilevante ai fini di questo rimedio consiste in una svista o in un equivoco che incide sulla percezione degli atti interni al giudizio, portando il giudice a leggere qualcosa di diverso da ciò che è effettivamente scritto.
Sono categoricamente esclusi dall’ambito di applicazione:
* I vizi di motivazione: Non si può utilizzare questo strumento per criticare il ragionamento della Corte. Il ricorso serve a correggere errori percettivi, non logici o argomentativi.
* L’errata valutazione degli elementi probatori: L’errore non riguarda l’apprezzamento del valore di una prova, ma la sua stessa percezione materiale. Ad esempio, leggere “Tizio” al posto di “Caio” in un verbale.
* L’errore non decisivo o non oggettivamente rilevabile: La svista deve essere determinante per la decisione e deve emergere in modo immediato e palese dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti processuali, senza necessità di complesse interpretazioni.
* Gli errori di diritto: Un’errata interpretazione o applicazione di una norma, sia essa sostanziale o processuale, costituisce un errore di giudizio, non un errore di fatto, e non può essere contestata con questo rimedio.
le motivazioni
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che le doglianze del ricorrente non denunciavano una reale e concreta svista materiale. Al contrario, il ricorso si limitava a lamentare una presunta carenza motivazionale e un preteso errore di diritto nella precedente ordinanza della Cassazione.
Di conseguenza, le critiche mosse erano del tutto estranee all’ambito di applicabilità del ricorso straordinario. Il ricorrente non ha indicato un errore percettivo oggettivo, ma ha tentato di rimettere in discussione il merito della valutazione giuridica operata dalla Corte, trasformando di fatto un rimedio eccezionale in un inammissibile terzo grado di giudizio di legittimità.
le conclusioni
La decisione è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: il ricorso straordinario per errore di fatto è un istituto con un perimetro applicativo rigoroso e limitato. Il suo scopo non è offrire un’ulteriore possibilità di appello, ma garantire la correzione di specifici e palesi errori materiali che hanno condizionato la decisione. Ogni tentativo di utilizzarlo per contestare il ragionamento giuridico o la valutazione della Corte è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le relative conseguenze economiche.
Che cos’è esattamente un “errore di fatto” ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p.?
È una svista o un equivoco materiale commesso dalla Corte di Cassazione nella percezione degli atti processuali, come leggere un nome per un altro o ignorare l’esistenza di un documento presente nel fascicolo. Non riguarda l’interpretazione giuridica o la valutazione delle prove.
È possibile utilizzare il ricorso per errore di fatto per contestare la motivazione di una decisione della Cassazione?
No. La Corte ha chiarito che i vizi di motivazione, ovvero i difetti nel ragionamento logico-giuridico della sentenza, sono esclusi dall’ambito di questo rimedio, che si applica solo a errori di percezione fattuale.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per errore di fatto viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso esaminato è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MANFREDONIA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il difensore e procuratore speciale del condannato COGNOME NOME propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza n. 15692 del 28/03/2024 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal predetto condannato avverso l’ordinanza del 25 ottobre 2023 del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione;
Ricordato che l’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall’ambito d’operatività dell’istituto, tra gi altri: a) i vizi motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l’errata valutazione di elementi probatori, in quanto l’errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237161); c) l’errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099); d) gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il ricorso in esame si limita a dedurre una carenza motivazionale della ordinanza adottata dalla Corte di cassazione, nonché un preteso errore di diritto;
Considerato, pertanto, che il ricorrente denuncia ipotetici errori estranei all’ambito di applicabilità del rimedio impugnatorio straordinario azionato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024