Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8393 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8393 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nata a Cirò Marina il 06/11/1976; NOMECOGNOME nato a Crotone il 24/09/1969
avverso la sentenza del 05/06/2024 emessa dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. letta la memoria depositata dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con i quali hanno replicato alle conclusioni della Procura generale e chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. I ricorrenti COGNOME e COGNOME entrambi condannati in via definitiva con sentenza resa da Sez.2, n. 34126 del 05/06/2024, hanno proposto ricorso
straordinario per errore di fatto.
Con un unico motivo di ricorso, i predetti ricorrenti deducono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un duplice errore di fatto, rilevante ai fini della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso la confisca disposta nei loro confronti dalla Corte di appello.
In particolare, la Cassazione avrebbe erroneamente affermato che l’esborso sostenuto per l’acquisto degli immobili fosse pari a €145.000, omettendo di considerare che il prezzo in concreto versato era pari alla minor somma di €95.000, del tutto compatibile con l’importo ricevuto da Spagnolo a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita (pari a €123.500).
Risulterebbe errata, inoltre, anche la collocazione dell’acquisto (risalente al dicembre 2006), nell’arco temporale (2003-2008) ritenuto coperto dal giudicato di condanna per il reato associativo. Invero, assumono i ricorrenti che Spagnolo era stato definitivamente condannato in ordine al reato di associazione di stampo mafioso solo in relazione al periodo 2003-2005, mentre per il successivo periodo era intervenuta sentenza di assoluzione.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per consolidata giurisprudenza, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizi stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze p -ocessuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280). GLYPH Ne consegue che il rimedio straordinario disciplinato dall’art.625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente per far valere l’errore materiale e l’errore di fatto che consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto vie percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193).
Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686).
2.1. Applicando tali principi al caso di specie, emerge l’inammissibilità del ricorso essendo questo diretto non già a valorizzare un mero errore percettivo e sollecitando, invece, una diversa valutazione del giudizio cui è giunta la Seconda sezione di questa Corte.
Le discrasie evidenziate dai ricorrenti, infatti, non si traducono in errori di fatto dal cui riconoscimento consegue necessariamente un errore di giudizio, bensì si prospetta una diversa valutazione dei fatti che, in concreto, è stata già ritenuta infondata nella sentenza impugnata.
2.2. In particolare, per quanto attiene all’importo della spesa sostenuta per l’acquisto dell’abitazione familiare, si rileva che la Seconda sezione non è incorsa in un errore percettivo, avendo esattamente individuato il prezzo complessivo convenuto. I ricorrenti vorrebbero far valere con il ricorso straordinario l’erroneità della ricostruzione complessiva della vicenda, evidenziando che il prezzo sarebbe stato solo parzialmente versato.
Tale dato, oltre a presupporre un diverso accertamento in punto di fatto, non ha assunto valenza decisiva ai fini del giudizio reso e, quindi, non può comportare il preteso effetto rescindente del giudicato. La Seconda sezione, infatti, ha compiuto una valutazione ben più ampia, considerando i concomitanti acquisti compiuti dai ricorrenti e la più generale incapacità patrimoniale di far fronte all’impegno di spesa assunto.
La discrepanza concernente il dato relativo al prezzo versato, inferiore rispetto a quello convenuto, non è, pertanto, tale da far ritenere che la decisione sia frutto di un mero errore materiale, posto che la valutazione compiuta è più ampia rispetto ai parametri indicati dai ricorrenti come erronei.
2.3. Ancor più evidente è l’insussistenza di un errore materiale – avente i requisiti della decisività – relativamente all’individuazione della ragionevolezza temporale tra il momento di acquisizione del bene e quello di realizzazione del reato.
L’acquisto, infatti, si colloca nel dicembre 2006, a fronte di una condanna definitiva per il reato associativo che, secondo i r’correnti, riguarderebbe il solo periodo intercorrente tra il 2003 e 2005.
L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte, tuttavia, non ha affatto comportato una totale sfasatura temporale tra il dato di fatto e le conseguenze che se ne sono
tratte, posto che il criterio della “ragionevolezza temporale” non presuppone affatto una piena coincidenza tra il reato produttivo di lucro e il successivo acquisto di beni oggetto di confisca.
Deve ribadirsi che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.2, n. 41782 del 30/9/2015, COGNOME, Rv. 265248).
Nel caso di specie, l’imprecisa individuazione del periodo coperto dal giudicato di condanna per il reato associativo non è tale da aver assunto rilievo dirimente ai fini della decisione.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21, gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente