Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34218 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34218 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad ADRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza del 5 luglio 2023, con la quale la Prima sezione di questa Corte aveva rigettato l’impugnazione avverso la sentenza dell’il luglio 2022 della Corte di assise di appello di Catania, che aveva parzialmente riformato – escludendo un’aggravante
e riducendo il periodo di isolamento diurno – la pronuncia di primo grado, con la quale il COGNOME era stato condannato per i reati di omicidio volontario ed estorsione aggravata.
2. Il ricorrente rappresenta che: nel giudizio di merito, la prova posta a fondamento della responsabilità penale dell’imputato, per il reato di omicidio, era stata la perizia medico legale, dalla quale era emersa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e il decesso delle vittime; la perizia era stata disposta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., all’esito dell’istrutt dibattimentale, nel corso della quale era stato escusso anche il consulente tecnico di parte, dott. COGNOME; i periti erano stati escussi all’udienza del 29 dicembre 2020; la difesa, all’esito della discussione dei periti, aveva chiesto l’esame orale del consulente tecnico di parte, al fine di evidenziare le criticità della perizia; la Cor di assise aveva rigettato tale istanza; il consulente tecnico di parte aveva potuto esporre le censure mosse alla perizia solo mediante il deposito di note scritte; con l’originario ricorso per Cassazione, la difesa aveva contestato la palese violazione del diritto di difesa, sostenendo che la perizia avrebbe dovuto essere «discussa nel contraddittorio orale, mediante esame incrociato del consulente di parte, avendo questi sollevato eccezioni sulla metodologia adoperata dai periti»; la Prima sezione della Corte di Cassazione non aveva accolto il relativo motivo di ricorso, sebbene avesse rilevato che il ricorrente avesse colto un elemento di reale criticità processuale.
La Prima GLYPH sezione, in particolare, aveva affermato che la Corte di assise avrebbe dovuto consentire l’esame orale del consulente tecnico di parte, avendo quest’ultimo mosso specifiche obiezioni alla metodologia peritale e alle conclusioni rassegnate dai tecnici, ma che tale omissione – in astratto idonea a integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio -, nel caso specifico, non era idonea a invalidare la sentenza impugnata, poiché il ricorrente non aveva dedotto di avere tempestivamente proposto la relativa eccezione di nullità né tale circostanza risultava dagli atti messi a disposizione del Collegio.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Prima sezione sarebbe incorsa in un evidente errore di fatto nel ritenere che la difesa non avesse tempestivamente sollevato l’eccezione di nullità. Dal verbale dell’udienza del 29 dicembre 2020, invero, emergeva che la difesa, immediatamente dopo la pronuncia dell’ordinanza contestata, manifestava il proprio dissenso alla decisione di non consentire l’esame del consulente tecnico di parte, pronunciando le seguenti parole: «presidente … riservo ovviamente l’eventuale impugnazione dell’ordinanza che la Corte oggi ha emesso, con riserva espressa quindi di riserva di impugnazione di ordinanza». La condotta processuale della difesa, dunque, era del
tutto incompatibile con l’accettazione degli effetti dell’atto nullo e del tut inidonea a determinare la sanatoria del vizio di nullità, di ordine generale a regime intermedio.
Il ricorrente evidenzia come l’atto d’appello – «con indicazione espressa dell’atto processuale ove erano riportati sia all’atto affetto da nullità (ordinanza sia l’eccezione di nullità sollevata tempestivamente (sotto forma di riserva espressa di impugnazione dell’ordinanza)» – «fosse tra gli atti processuali a disposizione del collegio». Sostiene, inoltre, che «ulteriore riscontro della diretta conoscibilità della manifesta e puntuale eccezione della nullità in parola» si dovrebbe trarre dal fatto che la Corte di appello aveva respinto, nel merito, le eccezioni di nullità che la difesa aveva sollevato, relativamente all’accertamento peritale.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per le parti civili, hanno presentato conclusioni scritte con le quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
AVV_NOTAIO, per il COGNOME, ha depositato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondato.
Occorre premettere che l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in mo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovu a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significa
delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193).
Ebbene, nel caso in esame, la prima sezione penale di questa Corte non è incorsa in nessuno degli errori indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen., come sopra delineati.
Deve essere precisato che la Prima sezione, nella sentenza contestata dal ricorrente, in realtà, ha affermato che «il ricorrente non aveva dedotto di aver tempestivamente proposto la corrispondente eccezione, né tale circostanza risultava dagli atti messi a disposizione del collegio». La Prima sezione, cioè, non ha affermato che la difesa non avesse eccepito tempestivamente la nullità, ma ha rilevato che tale circostanza non era stata dedotta dal ricorrente né risultava dagli atti messi a disposizione del collegio. Al riguardo, deve essere evidenziato che, dal ricorso originario, emerge che il ricorrente non aveva dedotto tale circostanza.
Con l’attuale ricorso, il ricorrente, infatti, deduce la tempestiva eccezione, ma non afferma espressamente che fosse stato rappresentato alla Prima sezione che l’eccezione fosse stata tempestivamente sollevata davanti al giudice di merito. Solo, nella parte finale del ricorso, afferma, in maniera poco lineare, che l’atto di appello – «ove era riportato l’atto affetto di nullità e l’eccezione di nullità sollev tempestivamente» – fosse tra gli atti processuali a disposizione del collegio.
Ebbene, in primo luogo, non risulta dimostrato che l’atto di appello rientrasse tra gli atti a disposizione del collegio. Al riguardo, va ricordato che «è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con cui venga dedotta l’omessa disamina, da parte della Corte di cassazione, di un atto processuale, se non risulti che esso sia stato ritualmente inserito nel fascicolo trasmesso e se non venga inoltre prospettato che il suo omesso esame sia decisivo, nel senso che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l’atto fosse stato considerato» (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, COGNOME, Rv. 279004).
Va, poi, rilevato che, dall’atto di appello allegato all’odierno ricorso, non risul che la difesa avesse eccepito tempestivamente la nullità dell’ordinanza, né specificamente, né «sotto forma di riserva espressa di impugnazione dell’ordinanza».
Del tutto priva di specificità risulta, infine, la deduzione secondo la quale la puntuale eccezione di nullità si sarebbe potuta desumere dal fatto che la Corte di appello avesse respinto, nel merito, le eccezioni di nullità che la difesa aveva sollevato rispetto all’accertamento peritale. Tale deduzione si presenta del tutto generica, non essendo, peraltro, specificamente relativa all’eccezione di nullità dell’ordinanza emessa dal giudice di merito, in ordine alla mancata escussione del consulente tecnico di parte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi del 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, c deve determinarsi in euro 3.000,00.
Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalle parti civili, attes esse non hanno fornito un particolare contributo e, sostanzialmente, si s limitate a chiedere la conferma della decisione impugnata con vittoria di spe senza contrastare specificamente i motivi d’impugnazione proposti (cfr. Sez. U n. 877 del 14 luglio 2022, COGNOME).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa del ammende. Nulla sulle spese in favore delle parti civili.
Così deciso, il 7 giugno 2024.