Errore di Fatto: Quando il Ricorso Straordinario non è Ammesso
Nel complesso panorama della procedura penale, il ricorso per errore di fatto rappresenta un rimedio straordinario, uno strumento eccezionale per correggere specifiche sviste materiali in cui può incorrere la Corte di Cassazione. Tuttavia, i suoi confini sono netti e non possono essere superati per tentare di ottenere una nuova valutazione del merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce proprio questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso che, dietro la parvenza di un errore percettivo, celava un tentativo di ridiscutere la sostanza della decisione.
Il Contesto del Ricorso: Dal Giudice dell’Esecuzione alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla decisione del Giudice dell’esecuzione presso la Corte di Appello, che aveva respinto l’istanza di un condannato volta a ottenere una rideterminazione della pena. Contro tale provvedimento, l’interessato aveva proposto un primo ricorso per cassazione, che era stato però dichiarato inammissibile. Non rassegnandosi alla decisione, il soggetto ha presentato un ulteriore ricorso, questa volta ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., sostenendo che la Corte di Cassazione fosse incorsa in un errore di fatto.
La Nozione di Errore di Fatto secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame dedica ampio spazio a delineare i confini applicativi di questo istituto. La Corte chiarisce che l’errore di fatto che giustifica il ricorso straordinario deve essere un “errore percettivo”, ovvero una svista o un equivoco nella lettura degli atti processuali. Deve trattarsi di un errore che ha viziato il processo formativo della volontà del giudice, portandolo a una decisione che altrimenti non avrebbe preso.
Sono esplicitamente esclusi da questo ambito:
– Gli errori di valutazione delle prove.
– Gli errori di giudizio o di interpretazione e applicazione delle norme di legge.
– Gli errori percettivi commessi dai giudici di merito, che devono essere contestati con gli strumenti di impugnazione ordinari (appello, ricorso per cassazione) o, in casi estremi, con la revisione del processo.
L’errore, inoltre, deve essere stato decisivo: la decisione impugnata deve essere una conseguenza diretta di quella svista materiale.
L’Analisi del Caso e il presunto Errore di Fatto
Nel caso specifico, il ricorrente sosteneva che la Corte di Cassazione avesse commesso un errore percettivo riguardo alla datazione del pentimento di un collaboratore di giustizia. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, smascherando il tentativo di utilizzare questo strumento per fini non consentiti. Il provvedimento ha evidenziato come il ragionamento della Corte d’Appello (confermato implicitamente dalla prima decisione di inammissibilità della Cassazione) si basasse su altri elementi, quali l’imprevedibilità del pentimento e la non omogeneità dei reati, e non sulla specifica collocazione temporale della collaborazione, che la precedente ordinanza della Cassazione non menzionava affatto. Di conseguenza, il ricorrente non stava denunciando una svista, ma stava cercando di introdurre una diversa valutazione del merito, contestando il ragionamento giudiziario.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non allegava un genuino errore percettivo come richiesto dalla legge. Il ricorrente stava tentando di contestare il ragionamento e la valutazione del giudice, attribuendo alla Corte un errore sulla datazione del pentimento di un collaboratore, un dettaglio che la precedente ordinanza di Cassazione non aveva neppure considerato. Il rimedio per un errore di fatto è strettamente limitato alla correzione di sviste e fraintendimenti nella lettura degli atti, non a una nuova discussione nel merito del caso.
Le conclusioni
Questa pronuncia conferma la natura eccezionale e i limiti stringenti del ricorso per errore di fatto. Serve come chiaro monito che tale strumento legale non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per contestare la valutazione della Corte. I ricorrenti devono dimostrare un errore percettivo chiaro, decisivo e materiale, non un semplice disaccordo con l’interpretazione o la valutazione del giudice. La dichiarazione di inammissibilità, unita alla condanna al pagamento di un’ammenda, sottolinea l’importanza di impiegare questo rimedio solo nelle specifiche e limitate circostanze per cui è stato concepito.
Che cos’è un “errore di fatto” secondo la Corte di Cassazione?
È un errore di percezione, come una svista o un equivoco nella lettura degli atti processuali, che ha influenzato in modo decisivo la decisione del giudice. Non include errori di valutazione delle prove, di giudizio o di applicazione della legge.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un vero errore di fatto, ma tentava di contestare la valutazione della Corte, attribuendole un errore percettivo su un elemento (la datazione del pentimento di un collaboratore) che non era stato decisivo né menzionato nella precedente ordinanza.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39032 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39032 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 5/11/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta ex art. 671 cod. proc pen. formulata nell’interesse del predetto.
Premesso che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e con dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezi delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265248). Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi che inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti i travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione. In ordine al secondo dei caratteri del rimedio straordinario attivato, gi ribadire che tale vizio deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l’inesatta o equivocata comprensione dell’ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell’omissione o dell’errore, sarebbe conseguita. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il ricorso, proposto al di fuori dei casi consentiti ai sensi dell’art.62 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto attribuisce alla Settima Sezione penale un errore percettivo sulla datazione del pentimento del collaboratore di giustizia che non emerge invece dal provvedimento impugnato, il quale valorizza il ragionamento della Corte d’Appello di Napoli circa l’imprevedibilità del pentimento predetto all’atto dell’inserimento dell’imputato nel c sulla non omogeneità dei reati, al di là della.collocazione temporale della scelta di collaborazion che l’ordinanza della Corte di cassazione non menziona affatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025.