Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30052 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30052 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto di voler dichiarare inammissibile il ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di NOME COGNOME che chiede l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 41579 del 27.6.2023, la Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione ha, fra le altre cose, annullato la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, limitatamente al reato di cui al capo 11 e per la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio anche per i residui reati di cui ai capi 10, 30, 31 e 40, rigettando nel resto.
Avverso tale sentenza di legittimità, propone ricorso straordinario per cassazione il difensore del COGNOME, chiedendone la revoca, previa correzione dell’errore percettivo ivi contenuto, consistente nel non aver considerato validamente costituito il “rapporto processuale” per i reati-satellite in ordine a quali era stata dichiarata l’inammissibilità delle relative censure, nonostante l’annullamento con rinvio in relazione al reato più grave di cui al capo 11, situazione che non aveva considerato gli effetti del nuovo giudizio sul reato più grave anche nei confronti dei reati-satellite, in termini di corretta instaurazione del rapporto processuale e di conseguente rilevabilità della prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dal comma 1 dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
Va rammentato, infatti, che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere valorizzato con il rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora, invece, la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di
fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280 – 0).
L’estraneità del rimedio del ricorso straordinario all’errore che non abbia basi percettive ma solo giuridico-valutative è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nel suo più autorevole consesso (cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686 – 01).
Sulla stessa linea interpretativa, è stato affermato il principio secondo cui non rientrano nell’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – g errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 – 01). È stato anche precisato che non ricorre l’errore di fatto nel giudizio di legittimità, oggetto del rimed previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen., quando la Corte di cassazione adotti un’interpretazione di norme e prassi che regolano lo svolgimento delle udienze dinanzi a sé, fondata su dati correttamente rilevati e valutati e non basata su una fuorviata rappresentazióne percettiva (Sez. 6, n. 44637 del 31/10/2013, Rv. 257154 – 01).
Nel caso in disamina, nessuno specifico errore materiale o percettivo è stato dedotto dal ricorrente, in quanto la sentenza impugnata ha motivatamente argomentato sul fatto che l’inammissibilità dei motivi riguardanti i reati-satellit non poteva consentire di rilevare la prescrizione degli stessi, per mancata instaurazione del rapporto processuale, avendo ritenuto l’autonomia di tali capi (10, 30, 31 e 40) rispetto a quello (capo 11) per il quale, invece, era stato disposto l’annullamento con rinvio.
A ben vedere, la questione sollevata è di stretto diritto ed implica, per la sua risoluzione, una valutazione giuridica, tanto che sulla questione, in effetti, s sono formati, di recente, orientamenti contrastanti (il ricorrente invoca, a suo favore, l’orientamento di Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Rv. 284524 – 01; ma vedi, in segno contrario, Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023, Rv. 284783 – 01).
Ne discende che l’errore invocato avrebbe, al più, carattere valutativo, mentre il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto (sul tema cfr., d ultimo, Sez. 3, n. 31754 del 16/09/2020, Rv. 280023 – 01; Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, Rv. 273062 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento -delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore