Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20791 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IMPRUNETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE DI C:ASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del COGNOME Procuratore COGNOME AVV_NOTAIO che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore AVV_NOTAIO del foro di ROMA in difesa di COGNOME che si riporta ai motivi e alle note illustrative depositate chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Sesta sezione della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza resa il 22 Febbraio 2022 dalla Corte di appello di Firenze che, decidendo in sede di rinvio da questa Corte che COGNOME annullato la pronunzia assolutoria di merito, ne ha affermato la responsabilità per il reat estorsione in danno di NOME COGNOME, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso straordinario l’imputato deducendo che con il ricorso la difesa COGNOME lamentato la mancata assunzione della prova decisiva costituit dall’esame della persona offesa NOME COGNOMECOGNOME COGNOME coimputato del ricorrente; per tale sua posizione COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME citato nel giudizio di primo grado, celebr nelle forme del giudizio abbreviato condizioNOME, non COGNOME inteso rendere dichiarazioni; proscioglimento del COGNOME COGNOME in forza della medesima sentenza della Corte d
cassazione che COGNOME annullato la pronunzia as:solutoria in favore del COGNOME rendeva necessaria la rinnovazione della sua citazione per consentire la sua audizione, ormai non soggetta al suo consenso, al fine di precisare i contenuti delle dichiarazioni rese in occas dell’interrogatorio di garanzia, considerato che con memoria depositata nel medesimo giudizio, COGNOME COGNOME ridimensioNOME le sue iniziali accuse nei confronti del COGNOME.
La sentenza della Sesta sezione di questa Corte ha respinto il motivo di ricorso in questio ritenendolo generico, in quanto COGNOME ha osservato che la frase estrapolata dalla memoria depositata dal COGNOME in udienza non doveva essere necessariamente interpretata nel senso proposto dalla difesa del COGNOME e non costituiva elemento idoneo a scagionare l’odiern ricorrente; che, comunque, la difesa non COGNOME esposto le ricadute della rinnovazione invocata sul quadro probatorio posto a sostegno dell’affermazione di responsabilità.
Secondo il difensore, la Corte di legittimità così facendo sarebbe incorsa in errore di fa quanto non avrebbe percepito correttamente gli argomenti enunciati nell’atto di ricorso e no avrebbe colto l’effettivo oggetto della impugnazione che emergerebbe ictu ocufi dalla semplice lettura degli atti processuali di parte.
In particolare mentre il legale COGNOME inteso sottolineare che nella memoria depositata udienza COGNOME COGNOME affermato che le accuse da lui stesso formulate erano state provocat dal livore generato dalla lettura dell’ordinanza cautelare e che, qualora in occasione colloquio con il COGNOME, avesse avuto sentore di una qualche minaccia avrebbe opposto un netto rifiuto, la Corte ha del tutto frainteso il significato della doglianza difensiva, inc errore di fatto che incide sulla decisione.
Rileva inoltre che il motivo di ricorso COGNOME dettagliatamente esposto i numerosi eleme probatori tratti dalle conversazioni intercettate che confortavano tale ricostruzione, a d di quanto sostenuto nella sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile poiché le censure proposte non rientrano nell’ambito dell’artic 625 bis cod.proc.pen.
Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rico straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzont rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez.U, n. 18651 del Moroni; Sez.6, n. 46065 del 17/07/2014, COGNOME).
Anche recentemente è COGNOME ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di f avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l’istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezion
pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento. (Sez. 3, Sentenza n. 11172 de 15/12/2023 Cc. (dep. 18/03/2024 ) Rv. 286048 – 01)
E’ inoltre inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto per l’ esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivc del ricorso, laddove i giudice non ha pretermesso l’esame del motivo, ma lo abbia trattato e abbia formulato una motivazione anche implicita.
Nella specie, il ricorrente lamenta non un errore percettivo, ma una difettosa valutazione de Corte di cassazione rispetto alla effettiva portata del motivo di ricorso e un’insoddisfac interpretazione del contenuto della doglianza e della prova dichiarativa dedotta, oltre che u motivazione illogica e apparente del giudice di legittimità, così formulando censure che n possono essere sollevate con il ricorso straordinario.
Nel caso in esame la Corte di legittimità ha fornito sintetica ma esaustiva motivazione ordine alla censura dedotta dalla parte, palesando di comprenderla nel suo pieno significato ha infatti osservato che la difesa si doleva del mancato accoglimento della istanza rinnovazione dell’attività istruttoria ex art. 603 cod.proc.pen., istituto del tutt dall’istanza di giudizio abbreviato condizioNOME all’escussione di un soggetto, in ragione diversi spazi di discrezionalità riservati al giudicante e ai diversi criteri cui deve nell’ammissione delle prove richieste; che la frase estrapolata dalla memoria depositata giudizio dalla persona offesa non COGNOME contenuto univoco e quindi non necessariamente doveva essere interpretata nel senso proposto dalla difesa, e cioè di una ritrattazione de precedenti dichiarazioni; che comunque l’apporto dichiarativo del COGNOME non COGNOME assunto rilevanza decisiva rispetto al quadro probatorio acquisito a carico dell’imputato, costi anche dal compendio intercettivo e che la difesa non COGNOME neppure illustrato le ricadut probatorie di detta ammissione, incorrendo nel vizio di genericità.
Alla stregua di questi elementi il collegio ha osservato che la rinnovazione dell’escussi della persona offesa richiesta ex art. 603 cod.proc.pen. dalla difesa era stata correttamen respinta dalla Corte di merito, con adeguata e congrua argomentazione, nel rispetto dei propri poteri e dei criteri previsti dall’art. 603 cod.proc.pen..
In conclusione deve osservarsi che dalla lettura del provvedimento impugNOME e del primo ricorso non emerge alcun errore percettivo e di fatto in cui sia incorsa la Corte comprensione del contenuto del motivo di censura o un’omessa valutazione di profili dedotti tali da inficiare il suo giudizio, ma, al più, una sintetica esposizione delle ragioni sostegno delle proprie valutazioni, che, in forza dei principi sopra richiamati, non pos essere oggetto di sindacato in questa sede.
2. In ragione di queste considerazioni si impone la dic:hiarazione di inammissibilità del ric e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione dell impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Roma 8 MAGGIO 2024
Il Presidente est.
NOME COGNOME