Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11940 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di cassazione n.4796/2023 del 13/10/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso straordinario;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso straordinario.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza pronunciata il giorno 21 gennaio 2021 il Tribunale militare di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto – nei confronti di NOME COGNOME – la revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 13 novembre 2017 (irrevocabile il 6 febbraio 2018), per inadempimento dei correlati obblighi risa rcitori.
1.1. Contro detta ordinanza il condannato, per mezzo del proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione affidato a quattro nnotivi iCon il primo deduceva il vizio del procedimento; con il secondo lamentava il vizio di motivazione ed osservava di avere realizzato un adempimento parziale (1.800 euro su 5.000 totali) e di avere successivamente ottenuto una rateizzazione, in ragione del mutato quadro occupazionale poiché la retribuzione indicata nella decisione, sino a marzo del 2019, era stata ridotta del 50%. Con il terzo motivo deduceva la violazione del canone legale del ‘favor rei’, trattandosi di esecuzione relativa a fatti depenalizzati.; con il quarto motivo lamentava infine un vizio del procedimento verificatosi in sede di cognizione, tale da invalidare la sentenza di condanna.
1.2. La Prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza n.4796/2023 pronunciata il giorno 13 ottobre 2022 respingeva il ricorso perché infondato.
Avverso la predetta sentenza AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art.625-bis cod. proc. pen., affidato a tre motivi di seguito indicati nei limiti di cui all’art.173 disp. att. del codice di rito.
2.1. Con il primo sostiene che COGNOME questa Corte COGNOME sarebbe incorsa nell’errore – indotto dal giudice dell’esecuzione – di avere ritenuto che, al momento della sentenza n.66/2017 pronunciata dal Tribunale militare di Verona in data 13 novembre 2017, la retribuzione del condannato fosse piena quando invece essa era già stata decurtata del 50%.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’errore di fatto derivante dal contrasto tra giudicati che sussisterebbe tra la sentenza impugnata e quella n.42533/2022 pronunciata dalla medesima sezione della Corte di cassazione
(n.sez.1957/2022) pubblicata il 9 novembre 2022 , con la quale era stata annullata l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, stante la situazione di sofferenza economica accertata.
2.3. Con il terzo motivo il condannato evidenzia l’avvenuto integrale risarcimento del danno, da lui effettuato in epoca successiva alla sentenza impugnata.
Il difensore infine ha depositato articolata memoria difensiva, con allegata documentazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Deve, anzitutto, ricordarsi che l’istituto del ricorso straordinario per cassazione disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di reiterati interventi interpretativi da parte della Corte di cassazione a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, la quale, affermato che l’incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità, per quanto non più inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato (Corte cost. n. 294 del 1995, e, ivi citate, nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia Europea, sentenza 1/6/1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30.9.2003, C224/01, p. 38; Corte EDU 12/01/2006, NOME e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e 68698/01), ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall’art. 14 disp. gen..
2.1. In particolare, tenuto conto della natura eccezionale del rimedio e della formulazione testuale della disposizione che lo regola, si è proceduto ad individuare in via interpretativa, recependo anche le sollecitazioni della giurisprudenza di legittimità civile, la nozione di errore di fatto legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso straordinario, che resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per
cassazione, intesa quale totale preternnissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, ovvero all’errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, tutti vizi c devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l’inesatta o equivocata percezione dell’ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell’omissione o dell’errore, si sarebbe esitato. Quale ulteriore conseguenza si ricava in negativo la precisazione di ciò che non rientra nel concetto di “errore di fatto”, ossia: gli errori di valutazione delle emergenze probatorie; gli errori di giudizio e di applicazione ed interpretazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione.
2.2. In definitiva, come rilevato da Cass. sez. 1, nr. 17362 del 15/04/2009, Rv. 244067, COGNOME, «esulando dall’errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l’errore revocatorio, secondo l’accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della “invenzione” o della “omissione”, non estensibile al travisamento delle risultanze, in cui sia in tesi incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. Il cosiddetto “travisamento del fatto”, e cioè il travisamento del significato, anziché del significante, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., tantomeno quando sia dedotto come vizio della decisione del giudice di merito. E neppure può essere, comunque, dedotto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., l’errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di merito. I criteri di interpretazione dei fatti, dibattuti nel giudizio di legittimit oggetto di valutazione anche implicita, non possono essere riproposti sotto forma di errori di fatto».
Ciò posto, con riferimento al primo motivo, COGNOME si osserva che la sentenza oggetto del ricorso straordinario ha dichiarato, per quanto di interesse in questa sede, inammissibile il secondo motivo della impugnazione di NOME COGNOME in quanto manifestamente infondato; al riguardo è stato evidenziato che è principio consolidato quello per cui la revoca della pena sospesa – ove subordinata al risarcimento dei danni – non possa disporsi lì dove emerga
l’assoluta impossibilità di adempiere (tra le molte, Sez. 1 n. 43905 del 14/10/2013, Rv. 257587). Tale condizione, tuttavia, deve essere dimostrata dal soggetto obbligato in modo adeguato e spetta al giudice dell’esecuzione valutare l’attendibilità e la rilevanza delle condizioni di fatto dedotte (Sez. 6 n. 33020 del 08/05/2014, Rv. 260555). Nel caso in esame / a fronte di verifica ampia e argomentata, da parte del giudice della esecuzione, della possibilità di realizzare l’adempimento (peraltro rateizzato) 1 i1 ricorrente aveva opposto non già specifiche di fatto, ma una doglianza del tutto generica inon essendo state introdotte – già in sede di merito – ragioni effettivamente ostative al versamento dell’importo, così come rateizzato.
3.1. Ne consegue che il ricorso straordinario prospetta a suo fondamento, quale vizio che avrebbe inficiato la sentenza emessa dal giudice di legittimità, un errore percettivo in realtà insussistente, poiché la sentenza impugnata ha tenuto conto della prospettata riduzione al 50% della retribuzione dichiarando inammissibile la relativa censura per le ragioni sopra esposte; pertanto, a tutto concedere, l’eventuale errore sarebbe di carattere valutativo e non già di fatto.
3.2. Deve, dunque, concludersi che non NUMERO_DOCUMENTO riconoscibilenell’articolato percorso motivazionale della sentenza in verifica l’errore percettivo denunciato nel ricorso e che, piuttosto, le censure si palesano come una inammissibile richiesta di diversa valutazione degli elementi processuali, già adeguatamente e non illogicamente esaminati dal giudice dell’esecuzione.
Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo poiché /anzitutto / la relativa questione non era stata posta nel giudizio di legittimità; in ogni caso, la sentenza n.42533/2022 (n. sez. 1957/2022), pubblicata il giorno 9 novembre 2022, aveva riguardato un ricorso proposto da una persona diversa rispetto all’odierno ricorrente (tale NOME COGNOME) ed avverso un differente provvedimento (ordinanza del Tribunale di Roma in data 11 febbraio 2022), di talché non sussiste alcun contrasto tra giudicati ai sensi dell’art.649 cod. proc. pen.
Del tutto irrilevante.infine f è, in questa sede, il dedotto integrale pagamento del risarcimento del danno essendo stato effettuato in epoca successiva alla sentenza qui impugnata, con la conseguente inconferenza di tale adempimento rispetto al lamentato errore di fatto.
5.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’11 gennaio 2024.