Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8006 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8006 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO del Foro di Roma, in difesa di NOME che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Sesta Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che NOME COGNOME aveva presentato avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 15 febbraio 2022 in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai s dell’articolo 599 bis cod. proc. pen.
Con il ricorso si censura l’errore di fatto contenuto nel provvedimento laddove stabilis contrariamente al dato storico acquisito, che l’accordo oggetto del concordato derivasse dall errata verbalizzazione dell’istanza formulata all’udienza del 12 gennaio 2021, benché il verb risultasse corretto.
Con memoria inviata per mail il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chies il rigetto del ricorso. Con lo stesso mezzo il difensore inviava memoria di replica con docume allegati, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato.
L’errore dedotto, relativo al contenuto di una proposta di patteggiamento ed alla relat accettazione, non può essere considerato di natura percettiva, così come richiesto dalla legg
Infatti, ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessar denunciata una disattenzione di ordine meramente ‘percettivo’, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia la inevitabile conseguenza di determinare un decisione diversa da quella adottata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiv la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bens di giudizio; allo stesso modo sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli e interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali ovvero la supposta esistenza norme o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se collegati ad orientamen giurisprudenziali supposti per incuriam (ex pluris, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 Moroni Rv. 263686 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 28269 del 28/05/2013 Rv. 257031 – 01; Sez. 6, Ord. n. 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689 – 01).
Nel caso specifico, nessuna delle ipotesi sopradescritte si è verificata poiché con dettagl analisi circostanziale la Corte di legittimità, a pg. 6-8, ha ricostruito puntualmente la vice piano fattuale, esprimendo apprezzamenti in ordine alle successive fasi di formazione dell volontà ‘negoziale’ delle parti che non possono essere in questa sede censurate.
All’inannmissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024
Il Co sigliere COGNOME latore
Il Presidente/ /