Errore di Fatto: La Cassazione Traccia i Confini per l’Inammissibilità del Ricorso
Una recente sentenza della Corte di Cassazione torna a fare luce su un concetto cruciale della procedura penale: l’errore di fatto. Questo principio è fondamentale per capire quando è possibile contestare una decisione tramite ricorso straordinario e quando, invece, ci si scontra con una inevitabile inammissibilità. La pronuncia in esame offre una chiara distinzione tra l’errore puramente percettivo, l’unico che può dare adito a revisione, e l’errore di giudizio, che invece non può essere contestato con questo strumento.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, pronunciata in seguito a un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale (il cosiddetto ‘concordato in appello’). La Sesta Sezione della Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile tale ricorso. 
Successivamente, la difesa ha proposto un ricorso straordinario contro quest’ultima decisione, sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto. Nello specifico, si lamentava che i giudici avessero erroneamente ritenuto che l’accordo processuale derivasse da una verbalizzazione sbagliata di un’istanza, mentre, secondo la difesa, il verbale era corretto. Si contestava, in sostanza, una svista della Corte nella ricostruzione di come si era formata la volontà delle parti nell’aderire all’accordo.
La Definizione di Errore di Fatto secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il nuovo ricorso inammissibile, ha ribadito con fermezza i paletti che delimitano la nozione di errore di fatto. Secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini dell’ammissibilità di un ricorso straordinario, l’errore denunciato deve possedere caratteristiche ben precise:
1.  Natura Meramente Percettiva: Deve trattarsi di una disattenzione, una svista o un equivoco che non coinvolge alcuna attività valutativa o interpretativa da parte del giudice.
2.  Immediata Rilevabilità: L’errore deve essere palese e oggettivamente riscontrabile dal semplice controllo degli atti processuali, senza necessità di complesse argomentazioni.
3.  Conseguenza Determinante: L’errore deve aver avuto l’effetto inevitabile di portare a una decisione diversa da quella che sarebbe stata altrimenti adottata.
Al contrario, non si configura un errore di fatto quando la presunta falla nella decisione deriva da un’errata interpretazione di norme giuridiche o da una valutazione del materiale probatorio. Questi ultimi rientrano nell’ambito dell’errore di giudizio, che non può essere corretto tramite il ricorso straordinario.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che la doglianza del ricorrente non riguardava un errore percettivo. La questione sollevata implicava una ricostruzione e un apprezzamento delle fasi di formazione della volontà ‘negoziale’ delle parti nell’ambito del concordato. 
Valutare se un accordo sia scaturito da una corretta o errata verbalizzazione, e come le volontà delle parti si siano incontrate, non è una semplice constatazione materiale, ma un’attività interpretativa e valutativa complessa. La Corte di legittimità aveva già analizzato in dettaglio la vicenda sul piano fattuale, esprimendo un giudizio sulle modalità di formazione dell’accordo. Pertanto, l’errore lamentato dal ricorrente non era una ‘svista’, ma un dissenso rispetto alla valutazione di merito compiuta dai giudici. Tale dissenso si configura come un errore di giudizio, escluso dal perimetro del ricorso straordinario per errore di fatto.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio fondamentale: il ricorso straordinario per errore di fatto è un rimedio eccezionale e non una terza istanza di giudizio. Non può essere utilizzato per rimettere in discussione le valutazioni di merito compiute dalla Corte di Cassazione. La distinzione tra errore percettivo (emendabile) ed errore valutativo (non emendabile con questo strumento) è netta e serve a garantire la stabilità delle decisioni giudiziarie. 
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza dei motivi proposti, che denotavano un profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
 
Che cos’è un errore di fatto secondo la Corte di Cassazione?
È una disattenzione di ordine meramente ‘percettivo’, come una svista o un equivoco, la cui presenza è immediatamente e oggettivamente rilevabile dagli atti e che ha come conseguenza una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata.
Perché il ricorso in questione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’errore lamentato non era di natura percettiva. Riguardava invece l’interpretazione e la valutazione delle fasi di formazione della volontà delle parti in un accordo processuale, configurandosi quindi come un errore di giudizio e non un errore di fatto.
Qual è la differenza tra errore di fatto ed errore di giudizio?
L’errore di fatto è una svista materiale e oggettiva (es. leggere un dato sbagliato da un documento). L’errore di giudizio, invece, riguarda l’interpretazione di norme giuridiche o la valutazione del significato dei fatti e delle prove, e non può essere corretto con il ricorso straordinario per errore di fatto.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8006 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8006  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO del Foro di Roma, in difesa di NOME che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 Con l’impugnato provvedimento la Sesta Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che NOME COGNOME aveva presentato avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 15 febbraio 2022 in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai s dell’articolo 599 bis cod. proc. pen.
Con il ricorso si censura l’errore di fatto contenuto nel provvedimento laddove stabilis contrariamente al dato storico acquisito, che l’accordo oggetto del concordato derivasse dall errata verbalizzazione dell’istanza formulata all’udienza del 12 gennaio 2021, benché il verb risultasse corretto.
Con memoria inviata per mail il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chies il rigetto del ricorso. Con lo stesso mezzo il difensore inviava memoria di replica con docume allegati, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato.
L’errore dedotto, relativo al contenuto di una proposta di patteggiamento ed alla relat accettazione, non può essere considerato di natura percettiva, così come richiesto dalla legg
Infatti, ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessar denunciata una disattenzione di ordine meramente ‘percettivo’, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia la inevitabile conseguenza di determinare un decisione diversa da quella adottata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiv la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bens di giudizio; allo stesso modo sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli e interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali ovvero la supposta esistenza norme o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se collegati ad orientamen giurisprudenziali supposti per incuriam (ex pluris, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 Moroni Rv. 263686 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 28269 del 28/05/2013 Rv. 257031 – 01; Sez. 6, Ord. n. 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689 – 01).
Nel caso specifico, nessuna delle ipotesi sopradescritte si è verificata poiché con dettagl analisi circostanziale la Corte di legittimità, a pg. 6-8, ha ricostruito puntualmente la vice piano fattuale, esprimendo apprezzamenti in ordine alle successive fasi di formazione dell volontà ‘negoziale’ delle parti che non possono essere in questa sede censurate.
All’inannmissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024
Il Co sigliere COGNOME latore
Il Presidente/ /