Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3713 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 3713  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in EX-YUGOSLAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
sentite le conclusioni della Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
presente l’AVV_NOTAIO del foro di ASTI in difesa di COGNOME NOME, anche quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO del foro di ALESSANDRIA, per delega orale, il quale conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 43634 del 9/9/2022 la Sezione Quinta penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, imputato per i reati di minaccia aggravata e lesioni personali in danno di NOME COGNOME.
1.1. L’unico motivo del ricorso in sede di legittimità era costituito dall denuncia di nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per i giudizio di appello, in quanto notificato al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza un previo tentativo di notifica al COGNOME al domicilio da lui dichiarato (fase avvenuta soltanto successivamente e con esito negativo, risultando l’imputato “verosimilmente in ferie” altrove).
1.2. La sentenza qui impugnata ha ritenuto l’eccezione inammissibile, trattandosi di mera irregolarità della sequenza procedimentale delle notifiche, “ovvero una invalidità comunque sanata per il raggiungimento dello scopo (ex artt. 183 e 184 cod. proc. pen.), non avendo il difensore specificamente dedotto, come sarebbe stato suo preciso onere, che la denunciata modalità di notificazione avesse impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto, e, quindi, di esercitare compiutamente il diritto di difesa”.
Avverso tale sentenza, il difensore di NOME COGNOME ha esperito ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo l’esistenza di un errore di fatto in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte di cassazione di una censura decisiva formulata espressamente dal ricorrente nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità.
Ritiene il difensore che detto errore di fatto abbia natura decisiva, poiché trattasi di un errore di percezione senza il quale la decisione sarebbe stata diversa. L’errore viene indicato nell’affermazione della Corte di cassazione per cui vi sarebbe stata omissione da parte del difensore, nell’eccepire il vizio di notifi cazione, di esplicitare l’incidenza di detto vizio sul diritto di difesa dell’imput a seguito della procedura adottata per la notifica al COGNOME dell’udienza fissata per il processo di appello.
Al contrario, il gravame eccepiva la nullità assoluta ed insanabile della notifica, con esplicitazione che “ciò causava una chiara lesione del diritto di difesa dell’imputato, e, nello specifico, del suo diritto all’effettiva conoscen dello svolgimento del procedimento penale, nonché del diritto del medesimo ad un effettivo contraddittorio”.
Se la Corte di cassazione avesse individuato l’esistenza di tale deduzione, erroneamente definita mancante, il ricorso avrebbe potuto essere accolto, determinando una decisione di annullamento con o senza rinvio (essendo nel frattempo maturata la prescrizione dei reati). Ulteriormente, se si fosse consi-
derata l’espressa deduzione dell’incidenza del vizio di notifica sul diritto di difesa del COGNOME, si sarebbe evitata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ed il semplice rigetto del medesimo avrebbe comunque comportato la declaratoria di prescrizione dei reati.
A supporto dell’inquadramento di tale omissione nell’alveo dell’errore di fatto, qualora sia dipeso da una vera e propria svista materiale, oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, si richiamano gli arresti di legittimità (Sez. 1, n. 17362/2009, Sez. 6, n. 20093/2002), in cui si dà rilievo alla svista materiale concernente l’inesatta percezione delle risultanze ricavabili direttamente dagli atti relativi al giudizio di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
La doglianza posta a base del ricorso straordinario ravvisa un errore di fatto, di decisivo rilievo, in una frase contenuta nella sentenza qui impugnata, intesa a rilevare che la difesa dell’imputato non aveva “specificamente dedotto” modi e termini dell’affermata lesione del diritto di difesa derivanti dalle modalità di notificazione seguite nella specie, frase da leggersi nel contesto delle argomentazioni ivi esposte, e diretta ad escludere un effettivo pregiudizio al diritto di difesa dell’imputato – non specificato nella sua concretezza – in quanto la dichiarata inammissibilità del motivo di ricorso processuale discendeva dalla affermata inesistenza della nullità della notificazione, al più ritenuta irregolar per inversione della sequenza procedimentale, ma sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, cioè la conoscenza del processo da parte dell’imputato.
Tale raggiunta finalità è stata contestata dalla difesa del COGNOME con argomentazioni prive di specificità, allora come in questa sede, poiché – in presenza di un mandato difensivo fiduciario, con presunzione di rapporto professionale effettivo – il difensore stesso avrebbe dovuto spiegare in qual modo la mera inversione dell’ordine delle notifiche avrebbe creato una concreta lesione del diritto di difesa. Invero, era onere dell’imputato allegare circostanze di fatt che potessero indurre i giudici a ritenere che, nonostante la nomina fiduciaria che postula l’esistenza di canali comunicativi tra assistito e difensore, non vi era stata effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte del COGNOME.
Alla stregua di tali considerazioni, si evidenzia che non ricorre nella specie alcun errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Va peraltro rammentato che «É inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l’errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268981; in termini, anche, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 COGNOME, Rv. 250527).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente