Errore di Fatto: La Cassazione Traccia i Confini del Ricorso Straordinario
L’errore di fatto è un concetto cruciale nel diritto processuale penale, ma i suoi confini sono netti e non ammettono interpretazioni estensive. Con l’ordinanza n. 3603 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce una distinzione fondamentale: un errore di valutazione non è un errore di fatto. Questa pronuncia offre un’importante lezione sui limiti del ricorso straordinario per correzione, previsto dall’art. 625-bis del codice di procedura penale, e sulle conseguenze di un suo uso improprio.
I Fatti del Caso: un Errore di Valutazione Scambiato per Errore di Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso di due soggetti avverso una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione. Essi sostenevano che la Corte fosse incorsa in un errore nel dichiarare inammissibili i loro precedenti ricorsi. Il punto centrale della loro doglianza non era una svista materiale, come la lettura errata di una data o di un nome, ma un presunto errore di giudizio. 
In pratica, i ricorrenti lamentavano che la sezione giudicante avesse disatteso una valutazione preliminare di ammissibilità, espressa in precedenza da un’altra sezione della Corte (il cosiddetto “ufficio spoglio”), la quale aveva ritenuto i ricorsi ammissibili. A loro avviso, questa divergenza costituiva un errore da correggere.
La Distinzione Chiave: l’Errore di Fatto secondo la Cassazione
La Suprema Corte coglie l’occasione per delineare con precisione la nozione di errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. La norma consente di rimediare esclusivamente a errori percettivi, ovvero quelli causati da una “svista o da un equivoco” nella lettura degli atti interni al giudizio. Si tratta di un’errata percezione della realtà processuale che ha viziato il processo formativo della volontà del giudice, portandolo a una decisione diversa da quella che avrebbe preso altrimenti.
Sono categoricamente esclusi da questo ambito:
*   Errori di valutazione: riguardano l’interpretazione delle prove o delle norme giuridiche.
*   Errori di giudizio: concernono l’applicazione della legge al caso concreto.
*   Travisamento del fatto: un vizio più profondo che deve essere fatto valere con gli strumenti di impugnazione ordinari o, in casi estremi, con la revisione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due argomenti principali. 
In primo luogo, ha qualificato la doglianza dei ricorrenti non come la denuncia di un errore percettivo, ma come una critica a un errore di valutazione. I ricorrenti, infatti, non contestavano una lettura errata di un atto, ma il merito della decisione sull’ammissibilità del loro precedente appello. Questo tipo di censura esula completamente dal perimetro applicativo dell’art. 625-bis c.p.p.
In secondo luogo, la Corte ha chiarito un punto procedurale fondamentale: la valutazione di ammissibilità espressa in via preliminare e incidentale da una sezione “filtro” (come l’ufficio spoglio) non ha alcun carattere vincolante per il collegio che è chiamato a decidere nel merito il ricorso. Il sistema processuale attuale non prevede alcuna “preclusione o vincolo di conformazione”. La sezione giudicante conserva piena autonomia nel valutare, in via definitiva, i presupposti di ammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, riafferma la natura eccezionale del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p., che non può essere utilizzato come un ulteriore grado di giudizio per contestare le valutazioni di merito della Suprema Corte. In secondo luogo, chiarisce l’iter interno alla Corte di Cassazione, specificando che le valutazioni preliminari non legano le mani al collegio giudicante. Infine, la pronuncia serve da monito: l’abuso di strumenti processuali, proponendo ricorsi palesemente infondati, comporta non solo la declaratoria di inammissibilità, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al versamento di tremila euro.
 
Cos’è un “errore di fatto” che può essere corretto con il ricorso ex art. 625-bis c.p.p.?
È un errore puramente percettivo, come una svista o un equivoco nella lettura degli atti processuali interni al giudizio, che ha influenzato in modo decisivo la decisione. Non rientrano in questa categoria gli errori di valutazione giuridica o di interpretazione delle norme.
Una valutazione preliminare di ammissibilità di un ricorso da parte di una sezione della Cassazione è vincolante per la sezione che poi giudicherà nel merito?
No. L’ordinanza chiarisce che il sistema attuale non prevede alcun vincolo di conformazione. La valutazione di ammissibilità espressa da un “ufficio spoglio” o da un’altra sezione in via meramente incidentale non impedisce alla sezione giudicante di decidere diversamente e, se del caso, dichiarare il ricorso inammissibile.
Cosa succede se si presenta un ricorso per errore di fatto basato su un motivo non corretto, come un errore di valutazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3603  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a STIGNANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
ato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, la sentenza della settima sezione penale di questa Corte di cui si chiede la correzione dell’errore ex art. 625-bis cod. proc. pen. nonché le memorie tempestivamente depositate.
Rilevato che l’unico motivo dedotto dai ricorrenti non lamenta un errore di percezione che avrebbe influito sulla formazione del libero convincimento del giudice ma un errore di valutazione da parte dell’ufficio spoglio della quinta sezione penale di questa Corte condiviso dalla sentenza di cui si chiede la correzione laddove non ha condiviso il giudizio incidentale sull’ammissibilità dei ricorsi contenuta nella pronuncia emessa dalla seconda sezione penale della Corte di cassazione in data 13 gennaio 2023. A quest’ultimo proposito va tenuto presente che l’attuale sistema non prevede alcuna preclusione o vincolo di conformazione alle valutazioni di ammissibilità / inammissibilità espresse dall’ufficio spoglio o da
altra sezione della Corte di cassazione in via meramente incidentale nell’ambito un giudizio nei confronti dei coimputati.
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità dei rico con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro mn favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna COGNOME ricorrentc; al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Così deciso, in Roma-2~2023.