Errore di Fatto: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta applicazione di un istituto processuale tanto specifico quanto delicato: il ricorso per la correzione dell’errore di fatto. Questo strumento, previsto dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, non è una porta per riaprire il dibattito sul merito di una causa, ma un rimedio straordinario per sanare vizi ben precisi. Con questa decisione, i giudici di legittimità ribadiscono i confini invalicabili tra errore percettivo ed errore di valutazione.
Il Contesto del Ricorso: Una Richiesta di Correzione
Tre soggetti condannati si sono rivolti alla Corte di Cassazione chiedendo la correzione di una precedente sentenza. A loro avviso, la Corte era incorsa in un errore nel valutare il numero dei componenti di un’associazione criminale, un elemento che ritenevano decisivo per l’esito del giudizio. Hanno quindi attivato il procedimento speciale per la correzione dell’errore materiale o di fatto, sperando di ottenere una riconsiderazione del loro caso.
La Distinzione Chiave: Errore di Fatto Percettivo vs. Errore di Valutazione
Il cuore della decisione della Corte risiede nella netta distinzione tra due tipi di errore. La giurisprudenza consolidata, richiamata ampiamente nell’ordinanza, stabilisce che l’errore di fatto sanabile tramite questo ricorso straordinario è esclusivamente quello “percettivo”.
Ma cosa significa?
* Errore Percettivo: È una svista, un abbaglio, un’errata lettura di un atto processuale. Ad esempio, il giudice legge “Tizio” anziché “Caio” da un verbale, oppure non si accorge della presenza di un documento nel fascicolo. L’errore riguarda la percezione fisica di una prova o di un atto, non la sua interpretazione.
* Errore di Valutazione: Riguarda il processo logico-giuridico del giudice. Si verifica quando il magistrato, pur avendo correttamente percepito i fatti e gli atti, li interpreta o li valuta in un modo che la parte ritiene sbagliato. Questo tipo di errore attiene al merito della decisione e deve essere contestato, se possibile, tramite i mezzi di impugnazione ordinari (appello, ricorso per cassazione), non con il rimedio straordinario.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Errore di Fatto
Analizzando il ricorso, la Corte ha concluso che i ricorrenti non stavano lamentando una svista materiale, bensì un errore di valutazione. Contestare il numero dei componenti di un’associazione criminale non significa indicare un’errata lettura di un atto, ma sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione delle prove.
I giudici hanno sottolineato che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato come un “terzo grado” mascherato di giudizio di merito. La sua funzione è limitata a correggere quegli errori palesi e oggettivi che hanno viziato il processo formativo della volontà del giudice, portandolo a una decisione che altrimenti non avrebbe preso. Nel caso di specie, la richiesta dei ricorrenti avrebbe imposto alla Corte proprio quel riesame del merito che la natura stessa del procedimento di correzione esclude.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
In coerenza con queste premesse, la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione ha comportato non solo il rigetto della richiesta, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: gli strumenti processuali devono essere utilizzati per le finalità per cui sono stati concepiti. Abusare di un rimedio straordinario come quello per la correzione dell’errore di fatto, tentando di trasformarlo in un’ulteriore occasione per discutere il merito, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze anche economiche per chi lo propone.
Che cos’è un “errore di fatto” che può essere corretto con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.?
Secondo la Corte, è un errore puramente percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio. Non include errori di valutazione delle prove o di applicazione della legge.
Qual è la differenza tra un errore percettivo e un errore di valutazione?
Un errore percettivo è una svista materiale (es. leggere un nome sbagliato da un verbale), mentre un errore di valutazione riguarda l’interpretazione e il giudizio che il giudice dà alle prove correttamente percepite. Solo il primo può essere oggetto del ricorso per errore di fatto.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non lamentavano un errore percettivo, ma un errore di valutazione sul numero dei componenti di un’associazione. In pratica, stavano chiedendo una nuova analisi del merito, attività che non è consentita attraverso lo strumento del ricorso per la correzione dell’errore di fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3552 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché la sentenza di cui si chiede la correzione dell’errore ex art. 625-bis proc. pen.
Premesso che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondat sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo cau da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella let degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul p formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze proces che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adotta senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145; Sez. 2 n. 41782 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265248). Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio applicazione di norme di legge, gli errori percettivi che hanno inciso sul proc formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnato ordinari, oppure in sede di revisione. In ordine al secondo dei caratteri del ri straordinario attivato, giova ribadire che tale vizio deve avere condizionat modo decisivo il convincimento formatosi per l’inesatta o equivocata comprensione dell’ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in asse dell’omissione o dell’errore, sarebbe conseguita. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che l’unico motivo dedotto dai ricorrenti non lamenta un errore d percezione che avrebbe influito sulla formazione del libero convincimento de giudice bensì un errore di valutazione sul numero dei componenti dell’associazion e comunque sollecita una diversa ricostruzione in fatto, che non può trovare se nel giudizio di legittimità, men che meno in quello attivato dal rimedio straordin che è strumentale a rimediare all’erronea percezione di singole circostanze c prospettate specificamente come decisive nell’economia della decisione.
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della cau
di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. GLYPH
Così deciso, in Roma
4–D’Cev n A7 – CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE.