Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3552 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché la sentenza di cui si chiede la correzione dell’errore ex art. 625-bis proc. pen.
Premesso che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondat sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo cau da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella let degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul p formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze proces che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adotta senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145; Sez. 2 n. 41782 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265248). Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio applicazione di norme di legge, gli errori percettivi che hanno inciso sul proc formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnato ordinari, oppure in sede di revisione. In ordine al secondo dei caratteri del ri straordinario attivato, giova ribadire che tale vizio deve avere condizionat modo decisivo il convincimento formatosi per l’inesatta o equivocata comprensione dell’ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in asse dell’omissione o dell’errore, sarebbe conseguita. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che l’unico motivo dedotto dai ricorrenti non lamenta un errore d percezione che avrebbe influito sulla formazione del libero convincimento de giudice bensì un errore di valutazione sul numero dei componenti dell’associazion e comunque sollecita una diversa ricostruzione in fatto, che non può trovare se nel giudizio di legittimità, men che meno in quello attivato dal rimedio straordin che è strumentale a rimediare all’erronea percezione di singole circostanze c prospettate specificamente come decisive nell’economia della decisione.
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della cau
di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. GLYPH
Così deciso, in Roma
4–D’Cev n A7 – CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE.