Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33718 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33718 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 08/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 17873 emessa il 13 marzo 2025 dalla Corte di cassazione
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza n. 17873 del 13/3/2025 con la quale la Seconda sezione di questa Cort ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto contro la sentenza della C di appello di Roma che, giudicando in sede di rinvio, ha comminato al ricorrente pena di anni sei e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, c e 74, commi 2 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
Rilevato che il ricorrente deduce che la Corte di cassazione è incorsa in errore percettivo e di fatto, consistito nella fallace percezione del pe argomentativo della Corte di appello emergente dalla parte della motivazione i cui si dà atto che la sentenza impugnata “riduceva la pena inflitta a COGNOME“.
Rilevato, inoltre, che con istanza trasmessa il 5 settembre 2025 il ricorre ha lamentato di non avere ricevuto avviso della fissazione dell’udienza del settembre 2025 e ha chiesto una «nuova calendarizzazione».
Ritenuto preliminarmente che tale istanza non è ammissibile in quanto è stata disposta la trattazione del presente ricorso con la procedura semplific
de plano di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che non prevede alcun avviso alle parti.
Ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, oltre ad essere connotato da una confusa esposizione argomentativa, non evidenzia alcun errore percettivo, risultando dalla complessiva lettura della motivazione della sentenza emessa dalla Seconda sezione, in particolare, la parte in diritto alle pp. da 4 a 6, che la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso dedotto da COGNOME, reputando legittimamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata disapplicazione della recidiva nonché il trattamento sanzionatorio, inflitto al ricorrente nella medesima misura già determinata nel primo giudizio di appello.
Ritenuto, pertanto, che il riferimento alla riduzione della pena inflitta al ricorrente, contenuto nella parte in fatto descrittiva del dispositivo della sentenza impugnata, è privo di incidenza sul percorso decisionale della Corte e inidoneo a configurare un errore di fatto rilevante ai fini del rimedio straordinario attivato da ricorrente.
Considerato, infatti, che , secondo il costante insegnamento di questa Corte, qui ribadito, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitat sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile, Rv. 221280).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’8 settembre 2025