Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 825 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 825 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da NOME COGNOME nato a Rivoli il 27/1/1969
avverso la sentenza n. 3108 emessa il 30 novembre 2022 dalla Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per Vinammissibilità dei Tcorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso straordinario avverso ia sectenza emessa dalla Seconda sezione penale di questa Corte il 30 novembre 2022 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorse proposto avverso !a sen -cenza daia Cote di appe.lio
di Torino che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ribaltandone le statuizioni assolutorie, ha dichiarato COGNOME responsabile dei reati di cui ai capi A, B, e D dell’imputazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Con un unico motivo, deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nel ritenere che il ricorso non avesse indicato le prove decisive di cui riteneva necessaria la rinnovazione ai sensi dell’art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, infatti, dal contenuto del ricorso poteva evincersi che la richiesta riguardava la rinnovazione della deposizione del teste COGNOME. Nel ricorso, infatti, si deduceva la manifesta illogicità della sentenza di appello laddove affermava che il Tribunale non aveva considerato la deposizione del teste COGNOME in ordine alle caratteristiche del foro rinvenuto nell’intonaco dell’abitazione Riviera-Guarda. Ed infatti dalla motivazione della sentenza di primo grado risultava, invece, evidente che il Tribunale aveva considerato detta deposizione, ritenendo, tuttavia, che questa non consentisse di datare con certezza lo sparo, in modo da farlo risultare di quella stessa giornata. Afferma, infine, il ricorrente che l’errore di fatto emerge anche dalla considerazione contenuta in sentenza secondo la quale il ricorso, con riferimento alle dichiarazioni del teste COGNOME non prospettava una diversa valutazione della prova, bensì una motivazione manifestamente illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito espos e.
2. In linea generale, va ricordato che l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme d quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 1/6/2018, COGNOME, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268953).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al ricorso in esame, rileva il Collegio che questo, dietro l’astratta denuncia di un errore di fatto, in realtà, deduce un vizio della motivazione.
La sentenza impugnata ha, infatti, dichiarato l’inammissibilità del ricorso in considerazione del pacifico orientamento giurisprudenziale che esclude la sussistenza di un obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale allorché il giudice di appello pervenga al ribaltamento della pronuncia assolutoria sulla base, non di una diversa valutazione di attendibilità di prove dichiarative decisive ai fini dell’assoluzione, bensì di una diversa valutazione del complessivo compendio probatorio, come accaduto nella fattispecie in esame (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 33272 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270471). Quale argomentazione di carattere assolutamente secondario nell’economia della decisione, la Corte ha, inoltre, affermato che il ricorso, oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fatto corretta applicazione di tale principio giurisprudenziale, si limitava ad insistere sulla omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale senza spiegare quale dovesse essere il suo oggetto.
Il ricorso, attaccando esclusivamente tale ultima affermazione, pretende di prospettare quale errore di fatto una omessa interpretazione delle deduzioni difensive dalle quali, assume il ricorrente, la Corte di cassazione avrebbe dovuto desumere che tale rinnovazione riguardava la deposizione del teste COGNOME Si tratta di una censura manifestamente infondata in quanto, come emerge dal par. 1.3 della sentenza, la Corte di cassazione, senza incorrere in alcun errore di fatto, sulia base di una valutazione complessiva del ricorso, ha ritenuto generiche e meramente assertive te censure difensive in ordine alla deposizione del teste COGNOME rispetto alle quali, si afferma in sentenza, «la difesa non prospetta una diversa valutazione della Prova bensì una motivazione “manifestamente illogica”, peraltro in modo del tutto apodittico».
4.All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., a; versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dei 2000).
P.Q.M.
Il Consigliere estensore
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Il Presi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2023