Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44532 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44532 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME AlessandroCOGNOME nato a Fabriano il 14/11/1978;
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 emessa dalla Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di revocare l’ordinanza impugnata e di rinviare a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Settima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 19 giugno 2023 dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il delitto di truffa aggravata, e ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
L’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di Cunsolo, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc pen. avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Con unico motivo di ricorso il difensore rileva che la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, in quanto tale provvedimento sarebbe stato espresso sulla base di un giudizio di inadeguatezza del programma di trattamento prodotto dal ricorrente; ad avviso del difensore, tuttavia, la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto, che risulterebbe manifesto dagli atti processuali, in quanto tale programma non era ancora presente agli atti.
Il programma trattamentale, infatti, era stato ritualmente richiesto dall’imputato all’Ufficio di esecuzione penale, ma non ancora elaborato.
La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, peraltro, non potrebbe essere rigetta se non sia stato elaborato dall’UEPE il programma di trattamento.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 ottobre 2024, il Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto di revocare l’ordinanza impugnata e di rinviare a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso.
In data 18 ottobre 2024 l’avvocato NOME COGNOME ha depositato motivi nuovi, ribadendo le proprie censure e rilevando come proprio le pronunce citate nell’ordinanza impugnata affermino che il giudice non possa delibare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova senza la previa definizione del programma trattamentale.
Illegittimamente, dunque, il Tribunale di Ancona avrebbe rigettato a richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in assenza del programma di trattamento (e in pendenza della richiesta della sua elaborazione), in ragione dell’insufficienza dell’offerta risarcitoria (che ammontava ad euro 170.000 a fronte di un danno alle persone offese contestato di euro 500.000),
Ad avviso del difensore, peraltro, questa offerta sarebbe stata relativa solo alla richiesta di applicazione della pena e non sarebbe stata riferita dal ricorrente alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono inammissibili e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.
Con unico motivo di ricorso il difensore deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto, in quanto avrebbe ritenuto che il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova fosse stato congruamente espresso sulla base di un giudizio di inadeguatezza del programma di trattamento prodotto dal ricorrente, che, tuttavia, non era ancora presente agli atti.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione, nell’ordinanza impugnata ha rilevato che il difensore con unico motivo di ricorso ha dedotto la nullità del giudizio di primo grado e del conseguente giudizio di impugnazione, per effetto dell’illegittimo rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova.
Il Collegio ha, di seguito, aggiunto che «nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni della negazione della dedotta illegittimità della decisione processuale».
Nel successivo sviluppo della motivazione, l’ordinanza impugnata cita numerose pronunce di legittimità in tema di messa alla prova.
Nell’ordinanza impugnata, tuttavia, non si afferma che il Tribunale abbia disatteso la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova per ritenuta inidoneità del programma elaborato dall’UEPE per il ricorrente e la Corte di appello ha ritenuto legittimo il rigetto della messa alla prova in ragione della ritenuta inidoneità dell’offerta risarcitoria operata dall’imputato.
Con il motivo aggiunto il difensore deduce, inoltre, che il giudice di merito non può delibare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova senza la previa definizione del programma trattamentale.
Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve nella censura di inosservanza della legge e non già nella deduzione di un errore di fatto.
Il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può, tuttavia, essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto (ex plurimis: Sez. 5, n. 21393 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273062 – 01).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527 – 01; Sez. U, n. 16103 del
27/03/2002, COGNOME Rv. 221280 – 01; conf. Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265248 – 01).
Il ricorso straordinario per errore di fatto è, dunque, inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268981 – 01).
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/11/2024.