Errore di Fatto nel Processo Penale: Limiti e Inammissibilità
Il ricorso straordinario per errore di fatto è uno strumento eccezionale nel nostro ordinamento, disciplinato dall’art. 625-bis del codice di procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i confini applicativi di questo rimedio, chiarendo quando non può essere utilizzato. Il caso riguarda un condannato all’ergastolo che ha tentato, senza successo, di far valere un presunto errore di fatto per ribaltare la decisione a suo carico.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna alla pena dell’ergastolo, con isolamento diurno per sei mesi, inflitta a un individuo per il reato di omicidio volontario pluriaggravato. L’omicidio era stato commesso in concorso con un’altra persona non identificata, utilizzando un fucile e una pistola. Le aggravanti contestate erano la premeditazione e la finalità di agevolare un’associazione di tipo mafioso, affermando il proprio ruolo egemone all’interno del sodalizio.
Contro la sentenza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso, il difensore del condannato ha proposto un ricorso straordinario, sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto.
La Definizione di Errore di Fatto secondo la Cassazione
Prima di decidere sul caso specifico, la Corte ha ritenuto necessario ribadire la corretta interpretazione dell’istituto. L’errore di fatto che giustifica il ricorso straordinario non è un errore di valutazione o di giudizio, ma una mera ‘svista’ o un ‘equivoco’ materiale. Si tratta di una falsa percezione della realtà processuale, che emerge direttamente dagli atti del giudizio di legittimità.
La Corte ha specificato cosa, invece, non rientra in questa categoria, escludendo espressamente:
* I vizi di motivazione: Se la sentenza della Cassazione è motivata in modo carente o illogico, non si tratta di un errore di fatto, ma di un errore di giudizio, non emendabile con questo strumento.
* L’errata valutazione degli elementi probatori: Il ricorso straordinario non può essere usato per chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. L’errore deve riguardare la percezione del dato processuale, non il suo apprezzamento.
* Errori non decisivi: L’errore deve essere stato determinante per la decisione. Se, anche senza l’errore, la conclusione sarebbe stata la stessa, il ricorso è inammissibile.
* Gli errori di diritto: L’errata interpretazione o applicazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, costituisce un errore di giudizio e non un errore di fatto.
L’applicazione dei principi al caso concreto: un errore di valutazione mascherato
Analizzando il ricorso presentato, la Suprema Corte ha concluso che le doglianze del ricorrente non denunciavano un vero e proprio errore di fatto. Piuttosto, il condannato stava tentando di ottenere una riconsiderazione del merito della vicenda e una rivalutazione delle prove, attività precluse in sede di legittimità e, a maggior ragione, nell’ambito del rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis c.p.p.
In sostanza, il ricorso mirava a contestare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dalla Corte, mascherando una critica alla motivazione della sentenza sotto le spoglie di un presunto errore percettivo.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base della netta distinzione tra errore percettivo ed errore valutativo. L’errore di fatto, per essere rilevante, deve consistere in una svista oggettiva e immediatamente riscontrabile dagli atti, come leggere una data per un’altra o attribuire una dichiarazione a un soggetto diverso. Nel caso di specie, le critiche mosse dal ricorrente implicavano un’analisi del ragionamento logico-giuridico della precedente sentenza, contestando il modo in cui i fatti erano stati interpretati e giudicati. Questo tipo di critica, ha ribadito la Corte, esula completamente dall’ambito del ricorso straordinario, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma il rigore con cui la giurisprudenza interpreta i presupposti del ricorso straordinario per errore di fatto. Essa serve da monito: tale strumento non è una via d’uscita per contestare il merito di una decisione sfavorevole, ma un rimedio eccezionale riservato a casi di palesi e incontrovertibili errori di percezione degli atti processuali da parte della stessa Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale?
Per ‘errore di fatto’ si intende una svista o un equivoco che incide sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Si tratta di una falsa rappresentazione della realtà processuale basata su un’inesatta percezione.
Un’errata valutazione degli elementi probatori può essere corretta con il ricorso straordinario?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’errata valutazione degli elementi probatori è esclusa dall’ambito dell’errore di fatto. Quest’ultimo riguarda una falsa percezione delle risultanze processuali, non un erroneo apprezzamento del loro valore o significato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per errore di fatto contesta in realtà la motivazione della sentenza?
Se il ricorso, pur qualificato come per errore di fatto, mira in realtà a criticare la motivazione della sentenza o a ottenere una nuova valutazione delle prove, viene dichiarato inammissibile. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20830 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20830 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il 20/02/1969
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il difensore e procuratore speciale del condannato Monforte NOME COGNOME propone, nell’interesse del suo assistito, ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 34352 del 09/05/2024 con cui la prima sezione della Corte di cessazione ha rigettato il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso la condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di sei mesi, in relazione al delitto di omicidio volontario pluriaggravato contestato al capo A) della rubrica, perché, in concorso con persona non identificata, esplodeva più colpi di fucile calibro 16 e di pistola nei confronti di NOME COGNOME attingendolo in parti vitali (tronco e testa), così cagionandone la morte, reato aggravato per aver commesso il fatto con premeditazione ed al fine di agevolare le attività illecite dell’associazione di tipo mafioso, operante in Biancaville, clan COGNOME
Toscano
COGNOME, al fine di affermare e ribadire il proprio ruolo egemone all’interno del sodalizio, al quale apparteneva lo stesso COGNOME;
Ricordato che l’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall’ambito d’operatività dell’istituto, tra gi altri: a) i vizi d motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l’errata valutazione di elementi probatori, in quanto l’errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161); c) l’errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, COGNOME, Rv. 229099); d) gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali;
Rilevato che il ricorso in esame si limita a riprodurre – in modo peraltro alquanto generico e molto meno pregnante- alcuni profili, la cui decisività
neppure viene indicata, degli originari motivi di ricorso sulla natura dell’incendio e sulla confessione stragiudiziale, in termini sostanzialmente coincidenti con quelli
già valutati e puntualmente disattesi (su tutte le circostanze di fatto qui nuovamente dedotte) dalla prima sezione della Corte di cassazione (cfr. paragrafo
2.2. pagg. 15 e 16 sulla prima questione e paragrafo 2.3. pagg. 16-19 sulla seconda questione);
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025