Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20830 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20830 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il difensore e procuratore speciale del condannato COGNOME NOME propone, nell’interesse del suo assistito, ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 34352 del 09/05/2024 con cui la prima sezione della Corte di cessazione ha rigettato il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso la condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di sei mesi, in relazione al delitto di omicidio volontario pluriaggravato contestato al capo A) della rubrica, perché, in concorso con persona non identificata, esplodeva più colpi di fucile calibro TARGA_VEICOLO e di pistola nei confronti di NOME COGNOME, attingendolo in parti vitali (tronco e testa), così cagionandone la morte, reato aggravato per aver commesso il fatto con premeditazione ed al fine di agevolare le attività illecite dell’associazione di tipo mafioso, operante in Biancaville, clan RAGIONE_SOCIALE, al fine di affermare e ribadire il proprio ruolo egemone all’interno del sodalizio, al quale apparteneva lo stesso COGNOME;
Ricordato che l’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall’ambito d’operatività dell’istituto, tra gi altri: a) i vizi d motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l’errata valutazione di elementi probatori, in quanto l’errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237161); c) l’errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099); d) gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali;
Rilevato che il ricorso in esame si limita a riprodurre – in modo peraltro alquanto generico e molto meno pregnante- alcuni profili, la cui decisività
neppure viene indicata, degli originari motivi di ricorso sulla natura dell’incendio e sulla confessione stragiudiziale, in termini sostanzialmente coincidenti con quelli
già valutati e puntualmente disattesi (su tutte le circostanze di fatto qui nuovamente dedotte) dalla prima sezione della Corte di cassazione (cfr. paragrafo
2.2. pagg. 15 e 16 sulla prima questione e paragrafo 2.3. pagg. 16-19 sulla seconda questione);
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025