Errore di Fatto: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile per Prematurità
Il ricorso straordinario per errore di fatto rappresenta uno strumento cruciale ma dai confini ben definiti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non si può impugnare una sentenza per un errore contenuto nelle sue motivazioni se queste non sono state ancora depositate. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti di questo importante rimedio processuale.
I Fatti del Caso
Un condannato proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale avverso una sentenza della Corte di Cassazione. Il punto cruciale della vicenda, tuttavia, non risiede nel merito della questione, ma nelle tempistiche dell’azione legale. Il ricorso veniva depositato il 7 febbraio 2025, mentre la sentenza che si intendeva impugnare, pur essendo stata decisa il 24 gennaio 2025, vedeva le sue motivazioni depositate solo in data 28 aprile 2025. In pratica, l’impugnazione è stata presentata quasi tre mesi prima che le ragioni della decisione fossero rese pubbliche e conoscibili.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una logica procedurale stringente: l’impugnazione era stata avanzata “al buio”, senza poter criticare la motivazione della sentenza, semplicemente perché questa non esisteva ancora. L’atto, depositato dal condannato direttamente dalla casa circondariale, non poteva quindi confrontarsi con il percorso logico-giuridico seguito dai giudici, rendendo impossibile prospettare un qualsiasi vizio, men che meno un errore di fatto.
Le Motivazioni: la Natura dell’Errore di Fatto
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la natura specifica del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. L’errore di fatto che giustifica un ricorso straordinario non è un qualsiasi errore, ma deve consistere in un “errore percettivo”. Si tratta di una svista o di un equivoco in cui il giudice di legittimità è incorso nella lettura degli atti interni al giudizio. Questo errore deve aver avuto un’influenza diretta sul processo formativo della volontà del giudice, portandolo a una decisione che altrimenti non avrebbe preso.
Distinzione tra Errore di Fatto ed Errore di Giudizio
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, i giudici hanno sottolineato una distinzione fondamentale. Se la causa dell’errore non è identificabile in una “fuorviata rappresentazione percettiva” e la decisione ha un contenuto valutativo, allora non si tratta più di un errore di fatto, bensì di un errore di giudizio. Quest’ultimo, che attiene all’interpretazione delle norme o alla valutazione delle prove, è escluso dall’ambito di applicazione del ricorso straordinario. Nel caso di specie, mancando la motivazione, era impossibile anche solo avviare un’indagine per verificare la natura dell’eventuale errore.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: il rispetto delle tempistiche processuali non è un mero formalismo. Presentare un ricorso prima del deposito delle motivazioni lo rende strutturalmente inidoneo a raggiungere il suo scopo. La decisione conferma che il ricorso per errore di fatto è uno strumento eccezionale, utilizzabile solo per correggere sviste materiali e oggettive nella lettura degli atti, e non per rimettere in discussione la valutazione giuridica compiuta dalla Corte. Per gli operatori del diritto, ciò significa attendere sempre il deposito delle motivazioni prima di valutare l’esperibilità di qualsiasi mezzo di impugnazione, garantendo così che l’azione legale sia fondata su basi concrete e pertinenti.
È possibile impugnare una sentenza della Cassazione prima che le motivazioni siano state depositate?
No, la Corte ha stabilito che un ricorso presentato prima del deposito delle motivazioni è inammissibile, perché non può confrontarsi con le ragioni della decisione, che non sono ancora state rese note.
Cosa si intende per ‘errore di fatto’ secondo l’art. 625-bis c.p.p.?
Un errore di fatto è un errore puramente percettivo, come una svista o un equivoco nella lettura degli atti processuali, che ha viziato il processo decisionale del giudice. Non è un errore di valutazione o di interpretazione giuridica.
Qual è la differenza tra errore di fatto ed errore di giudizio?
L’errore di fatto riguarda una sbagliata percezione di un dato processuale oggettivo (es. leggere una data errata). L’errore di giudizio riguarda l’attività di valutazione e interpretazione giuridica dei fatti e delle norme, e non può essere corretto tramite il ricorso straordinario per errore di fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21601 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ABRIOLA il 21/03/1970
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione prima penale, del 24 gennaio 2025 numero 16068/2025, depositata il 28 aprile 2025; preso atto della nomina del difensore effettuata da parte del COGNOME in data 8 aprile 2025;
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori delle condizioni previste dall’art. 625 bis cod. proc. pen. e oltretutto depositato presso la casa circondariale da condannato in data 7 febbraio 2025, quindi prima del deposito della motivazione della sentenza che si impugna in via straordinaria; pertanto, il ricorso non si confronta con la motivazione, non ancora depositata e quindi non prospetta un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimi e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. che deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettu degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativ della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-b c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, COGNOME, Rv. 250527); tale indagine era del tutto
preclusa al ricorrente al momento della formulazione dei ricorso, che, comunque, sollecita valutazioni di merito o di diritto non riconducibili ad errori di natura percettiva;
Considerato che deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
i