Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28658 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28658 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 27/05/1980
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso straordinario ex art. 625bis c.p.p. in relazione alla sentenza in data 3 aprile 2024 (n. 24135) con cui questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il precedente ricorso straordinario proposto dal medesimo condannato in relazione alla sentenza del 13 gennaio 2023 (n. 16928) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso COGNOME avverso la sentenza in data 8 marzo 2021 della Corte di appello di Reggio Calabria;
premesso che:
l’errore di fatto, che ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»;
«qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.»;
difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con i ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279466 – 01);
«in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l’omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all’art. 173 disp. att.
cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01);
ritenuto che l’odierno ricorso è manifestamente infondato in quanto la pronuncia qui impugnata ha correttamente osservato come la precedente
sentenza di questa Corte avesse argomentato in ordine all’insussistenza di vizi
(nella pronuncia di appello in quella sede impugnata) relativi all’intraneità di
NOME COGNOME a una delle articolazioni territoriali della `ndrangheta di Reggio
Calabria, peraltro – osserva il Collegio – ritenendo manifestamente infondata la prospettata violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza con
riferimento alla insussistenza di un’autonoma cosca COGNOME, da ritenersi piuttosto un’articolazione territoriale della Cosca COGNOME (cfr. spec. p. 30 della sentenza
n. 16928/2023 cit.), il che esclude ogni errore percettivo sul punto trattandosi di aspetto oggetto di giudizio;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue
ex art.
616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ílffl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025