Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2176 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 05/09/1966
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 19 settembre 2023 di questa Corte Suprema;
premesso che non deve procedersi alla trattazione orale del procedimento, richiesta dalla difesa, che non può disporsi innanzi a questa Sezione (la quale procede ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 610, comma 1 stesso codice);
osservato che:
l’errore di fatto, che ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di r straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene per modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di f – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corr interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di di conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»;
«qualora L.] la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in un rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rim previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.»;
difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricors ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percors logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essen limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279466 – 01);
rilevato che il ricorso ha assunto:
l’errore di fatto relativo al tempus commissi delicti del reato di cui al capo 1) della rubrica, essendosi la condotta dell’imputato arrestata nel 2014, e non (come riportato in rubrica), un’epoca posteriore al maggio 2015, il che consentirebbe di applicare al ricorrente il p favorevole regime sanzionatorio previsto dall’art. 416-bis cod. pen., prima dell’entrata in vig della legge n. 69 del 2015, in quanto le intercettazioni riguardanti la posizione del ricorr sono iniziate nel febbraio 2013 e si sono esaurite all’inizio del 2014, il ricorrente sarebbe s tratto in arresto nel 2017 per furti in appartamento, e tali elementi deporrebbero per un distac o un recesso dal contesto associativo;
un ulteriore errore di fatto laddove la Corte, a seguito della rinuncia parziale del ricor ai motivi assolutori, ha ritenuto di superare anche le ulteriori doglianze relative al tratta sanzionatorio (e, segnatamente, alle circostanze);
ritenuto che, con evidenza, l’impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso) inerente agli atti interni al giudizio di legittimità, adducendo piuttosto in mani assertiva che gli elementi sopra indicati non sarebbero stati apprezzati, senza considerare che la pronuncia impugnata ha indicato le ragioni in forza delle quali ha ancorato la cessazione della permanenza associativa anche ad epoca successiva alla detenzione dei ricorrenti (cfr. spec. p. 104), ha dato conto – asserto questo non contestato – della rinuncia del Cuomo ai motivi relativi alla data del commesso reato, evidenziando come essa inerisse alla sua responsabilità e non anche al trattamento sanzionatorio (così, dunque, espressamente esaminando il tema, rimandando a quanto esposto in precedenza: cfr. p. 199); è giunta alla stessa conclusione per i motivi relativi alle circostanze, di cui comunque ha ritenuto l’inammissibilità per difett specificità (cfr. p. 200); il che esclude la sussistenza del denunciato errore percettivo, n potendo in questa sede utilmente censurarsi l’apprezzamento, ossia il giudizio, compiuto in seno al provvedimento impugnato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dello ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/09/2024.