Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42778 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MARANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MARANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MARANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MARANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 31171/24, la sesta sezione di questa Corte rigettava i rico COGNOME NOME, COGNOME NOME ed COGNOME NOME, confermando la sentenza della Corte di appello di Napoli ed annullava senza rinvio limitatamente alla pena sentenza nei confronti di COGNOME NOME.
1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso straordinario ex art. 625-bis co proc. pen. i difensori di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME, lamentando che i difensori avevano ricevuto avviso per l’udienza del giugno 2024 ed avevano depositato richiesta di trattazione orale, ma che già a fine del mese di maggio, sul portale telematico dedicato alla Corte di Cassazi l’udienza risultava rifissata per il 1°ottobre 2024; presa visione della mod difensori si erano informati presso la Cancelleria, ove avevano ricevuto confer della nuova data di udienza (1°ottobre), per cui non si erano presentati all’ud dell’Il giugno 2024, data in cui il ricorso era stato trattato; l’anomalia p anche andando a consultare la scheda del ricorso, in cui risultavano due udien quella dell’il giugno e quella del 1°ottobre; ciò premesso, i difensori oss che la trattazione del ricorso a data diversa da quella indicata nel telematico costituiva un errore di fatto, avendo impedito alla difesa di parte all’udienza ed avendo quindi violato il diritto di difesa dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa C (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01), secondo il qual “in tema di ricorso straordinario, l’errore di fatto sussiste soltanto qualora dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentaz percettiva.
Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della S sezione di questa Corte, l’errore di fatto denunciato in ricorso, posto che Collegio ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verifi l’integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale 1, n.8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304) che i passaggi che hanno caratterizzato il fascicolo del procedimento sono stati i seguenti:
24.04.2024: fissazione udienza per 1’1.10.2024;
26.04.2024: anticipazione udienza all’11/06/2024;
26.04.2024: avviso alle parti per l’udienza dell’11/06/2024;
17/05/2024: disposizione di trattazione orale per l’udienza, a seguit richiesta dei difensori..
Pertanto, è del tutto irrilevante che dal documento prodotto dalla dif risulti che l’udienza risultasse fissata al 1° ottobre 2024, posto che in aprile 2024 è stata disposta l’anticipazione dell’udienza all’il giugno 2024 per quella udienza è stato dato avviso alle parti; lo stesso ricorso precisa ch avviso che hanno ricevuto le parti è quello per l’udienza dell’Il giugno indipendentemente da quanto risulterebbe dal portale telematico.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichia inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore de cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata i ragione dei motivi dedotti.
P . Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 16/10/2024
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