Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato ad Alcamo 1’11/05/1983
avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di cassazione; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME procedimento trattato “de plano”.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’Avv. NOME COGNOME del foro di Trapani difensore di fiducia e procuratore speciale di NOME COGNOME detenuto presso la Casa circondariale di Reggio Calabria, nell’ambito del ricorso straordinario, chiedeva ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. la sospensione dell’esecuzione della sentenza n. 17673/2025 Reg. Sent. Cass. pronunciata dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione, che aveva deciso in data 10 aprile 2025.
Si deduceva che i decreti di fissazione dell’udienza erano stati erroneamente notificati all’avvocato “NOME COGNOME del Foro di Torino” e non all’Avv. NOME COGNOME del Foro di Trapani, difensore di fiducia del Domingo, ritualmente nominato dall’imputato, come unico difensore, in data 03/09/2024.
Tale errore aveva impedito l’attuazione del contraddittorio, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Si allegava inoltre che l’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Enna, in data 15 maggio 2025, aveva emesso nei confronti del Domingo un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (n. siep 51/25) con il quale, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, rideterminava il fine pena individuandone la scadenza il 30 marzo 2027.
Tuttavia, se dal provvedimento di cumulo fosse stata esclusa la sanzione irrogata nel procedimento concluso con la sentenza impugnata (anni uno e mesi otto di reclusione), il Domingo sarebbe stato rimesso in libertà il 30 luglio 2025.
Si chiedeva pertanto di disporre la sospensione degli effetti della sentenza n. 17673/2025 Reg. Sent. Cass.
Veniva fissata l’odierna udienza per la trattazione dell’istanza urgente di sospensione e la successiva udienza del 07/10/2025 per la decisione di merito.
L’istanza di sospensione deve essere accolta.
3.1. In via preliminare il Collegio rileva che il codice di rito prevede un incidente de libertate, nell’ambito del quale disporre, se del caso, la sospensione dell’esecuzione della pena (fisiologica conseguenza della definitività della sentenza di condanna), solo nei casi di «eccezionale gravità» (art. 625-bis, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.), all’esito di una delibazione sommaria, innanzitutto, del fumus boni iuris della domanda principale e, successivamente, del pregiudizio irreversibile, discendente dall’impossibilità di restitutio in integrum a seguito di un eventuale accoglimento del ricorso. La gravità eccezionale posta a fondamento dell’istanza, non potendo preludere ad un’inammissibile anticipazione del giudizio, deve qualificarsi come «una qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario, di pressoché immediata evidenza già in base a valutazione sommaria, allo stato degli atti» (Sez. 5, ord. n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285783-01; Sez. 4, ord. n. 21907 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 270097-01; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 247976-01).
3.2. Tanto premesso il Collegio riafferma che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, è deducibile con il ricorso straordinario, quale errore di fatto, l’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’imputato (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279493-01; v. anche, Sez. 5, n. 40275 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 262548-01; Sez. 3, n. 33323 del 30/03/2017, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 5039 del 20/01/2010, COGNOME, Rv. 245916-01; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569-01).
3.3. Nel caso in esame, l’avviso di fissazione dell’udienza tenutasi il 10 aprile 2025 di fronte alla Sesta sezione penale della Corte di cassazione risulta essere stato notificato all’Avv. NOME COGNOME del Foro di Torino e non al difensore di
fiducia di NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME del Foro di Trapani, unico difensore dell’imputato validamente nominato dall’imputato: il che consente di
ritenere integrato il fumus boni luris
della domanda proposta con il ricorso principale essendosi in presenza, quindi, di errore di fatto che ha determinato la
nullità di ordine generale a carattere assoluto di cui agli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., conseguente all’omessa notifica al difensore di fiducia
nominato dall’imputato del decreto di fissazione udienza, circostanza che ha comportato l’assenza e la mancata partecipazione del difensore di fiducia al
giudizio innanzi la Suprema Corte e la conseguente impossibilità per la parte di richiedere la trattazione del giudizio in pubblica udienza ovvero di depositare
eventuali conclusioni scritte in esito all’udienza camerale.
All’esito di detta udienza, la Corte di cassazione ha deciso per la inammissibilità del ricorso ed ha così prodotto il passaggio in giudicato della
sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione inflitta al
Domingo dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 13 maggio 2024.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, computando tale sanzione, ha individuato il termine di scadenza della pena inflitta al ricorrente nel 30 marzo 2027, laddove, esclusa dal cumulo tale ultima condanna – resa definitiva dalla sentenza impugnata con il ricorso principale, della quale in questa sede si chiede la sospensione – il “fine-pena” risulta venire a scadenza il prossimo 30 luglio 2025, data nella quale, allo stato, l’imputato deve essere rimesso in libertà.
3.4. L’errore denunciato, qui sommariamente delibato, ha determinato una situazione di eccezionale gravità, severamente incidente sullo status libertatis del ricorrente; il che impone di disporre la immediata sospensione degli effetti della sentenza n. 17673/2025 Reg. Sent. Cass. nel procedimento penale n. 37518/2024 R.G. Cass. n. 1960/2022 R.G.N.R.
P. Q. M.
Sospende gli effetti della sentenza n. 17673/2025 Reg. Sent. Cass. nel procedimento penale n. 37518/2024 R.G. Cass. n. 1960/2022 R.G.N.R.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.